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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 3866 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TARI - Rifiuti speciali - Onere della prova - Mud - Documentazione generica - Imballaggi terziari - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che alcuni rifiuti prodotti nel magazzino fossero rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari, soggetti a un diverso trattamento e quindi non assoggettabili, in tutto o in parte, alla TARI. A sostegno della tesi aveva prodotto i MUD e documentazione relativa alle spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti. Il giudice ha ritenuto che spettasse al contribuente dimostrare concretamente la natura, la quantità e la gestione dei rifiuti diversi da quelli ordinariamente assimilabili o soggetti al servizio pubblico.

La decisione

La contestazione non è stata accolta, poiché la documentazione prodotta è stata considerata insufficiente. I MUD erano formulati in modo troppo generico e la documentazione sulle spese di smaltimento non indicava in maniera puntuale che i rifiuti fossero costituiti da imballaggi terziari né consentiva di collegarli con precisione alle superfici e alle attività interessate. Ne consegue la conferma della pretesa TARI, per quanto desumibile dal principio riportato.

Norme richiamate

  • Disciplina della TARI e dei rifiuti speciali

    Il contribuente che invoca l'esclusione o il diverso trattamento dei rifiuti speciali deve fornire una prova specifica e documentata della loro natura, quantità, produzione e avvio a smaltimento o recupero.

  • MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale

    Il MUD può costituire elemento di prova, ma non è sufficiente quando descrive i rifiuti in termini generici e non consente di individuare puntualmente la tipologia di rifiuto e il relativo collegamento con le superfici assoggettate alla TARI.

  • Imballaggi terziari

    La qualificazione dei rifiuti come imballaggi terziari deve essere dimostrata con indicazioni precise e documentazione coerente; la mera produzione di fatture o attestazioni generiche di smaltimento non è sufficiente.

Massime di principio

  • Chi chiede l'esclusione o la riduzione della TARI per rifiuti speciali deve provare in modo puntuale la tipologia dei rifiuti, le quantità prodotte, le superfici interessate e l'effettivo avvio a smaltimento o recupero.
  • Documenti generici, come MUD privi di dettagli o fatture di smaltimento non descrittive, normalmente non bastano a dimostrare che i rifiuti siano imballaggi terziari o comunque esclusi dal servizio pubblico.
  • È opportuno conservare formulari di identificazione dei rifiuti, contratti con operatori autorizzati, registri di carico e scarico, schede tecniche, planimetrie e una chiara riconciliazione tra rifiuti prodotti e superfici dichiarate.
  • La prova deve essere riferibile allo specifico periodo d'imposta e deve consentire di distinguere i rifiuti speciali da quelli ordinari prodotti nelle medesime aree o nell'ambito della stessa attività.

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