Sentenza n. 6308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00688/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria finale della procedura comparativa per la progressione verticale a un posto di Funzionario tecnico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria della procedura comparativa per soli titoli riservata ai dipendenti comunali. Con il primo motivo chiedeva il riconoscimento di ulteriori punti per le abilitazioni e iscrizioni professionali, sostenendo che il punteggio corretto avrebbe potuto modificare la graduatoria o consentirgli di prevalere in caso di parità per anzianità di servizio. Con il secondo motivo censurava la richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali rivolta dalla commissione ai candidati, in particolare al candidato collocato al primo posto, cui erano stati attribuiti nove punti ulteriori per incarichi di responsabile del procedimento. Deduceva violazione della lex specialis, difetto di motivazione, irritualità delle comunicazioni effettuate tramite e-mail anziché secondo le modalità previste per la presentazione delle domande, violazione della par condicio, imparzialità e buon andamento, travisamento dei fatti e superamento dei limiti del soccorso istruttorio. Secondo l'appellante, il candidato primo classificato avrebbe introdotto con la nota integrativa titoli nuovi, poiché nella domanda aveva lasciato vuota la voce relativa agli incarichi di responsabile del procedimento.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il secondo motivo, esaminato prioritariamente perché decisivo. La prescrizione del bando relativa alle modalità di presentazione riguardava le domande di partecipazione e non le successive richieste di chiarimenti o integrazioni; l'avviso non imponeva per tali interlocuzioni una forma specifica, né una motivazione formale, trattandosi di attività endoprocedimentale. La richiesta era stata formulata prima dell'attribuzione dei punteggi, aveva riguardato tutti i candidati secondo le rispettive posizioni documentali ed era diretta a chiarire i curricula, senza lesione della parità di trattamento. Quanto al candidato primo classificato, la produzione successiva non aveva introdotto titoli sostanzialmente nuovi: nella domanda originaria egli aveva indicato, seppure in modo generico e nella sezione non perfettamente pertinente, una determinazione generale relativa all'organizzazione dello Sportello Unico dell'Edilizia e ai compiti del responsabile del procedimento. Le successive determinazioni di incarico avevano specificato incarichi già desumibili dalla domanda e comunque conosciuti o conoscibili nel settore di appartenenza, senza alterare la par condicio. Il principio che vieta l'integrazione postuma di elementi sostanziali della domanda non era quindi applicabile, essendosi trattato di mera specificazione documentale. Il primo motivo, volto al riconoscimento di uno o due punti ulteriori, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché anche il punteggio massimo rivendicato sarebbe rimasto insufficiente a superare il candidato primo classificato, cui restavano confermati 79 punti. La sentenza del TAR è stata confermata; le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 CCNL Funzioni locali 2019-2021
La procedura comparativa per la progressione verticale era disciplinata anche da tale disposizione contrattuale collettiva.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Costituiva la base legislativa della procedura di progressione verticale tra aree funzionali del personale dipendente.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono stati invocati dall'appellante, ma il Consiglio di Stato ha escluso che la richiesta di chiarimenti li avesse violati.
art. 5, lett. D), Regolamento comunale sulle procedure comparative per le progressioni verticali
La disposizione individuava le tipologie di incarichi valutabili e i relativi punteggi; la sua formulazione non perspicua ha contribuito a rendere legittima, nel caso concreto, una richiesta di chiarimenti volta a specificare incarichi già indicati.
art. 2 dell'avviso di procedura comparativa
Saranno escluse dalla procedura le domande di partecipazione pervenute oltre il termine stabilito, nonché con modalità differenti rispetto a quelle stabilite dal presente avviso
La prescrizione è stata riferita alle modalità di presentazione delle domande, non alle richieste successive di chiarimenti o integrazioni documentali.
art. 241/1990
Gli incarichi di responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 costituivano una delle tipologie di titoli valutabili nella procedura.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la domanda di partecipazione si cristallizza alla scadenza del termine e non può essere integrata successivamente con elementi sostanziali o nuovi titoli valutabili; è invece ammissibile la successiva specificazione documentale di attività o titoli già indicati, anche genericamente, nella domanda originaria, quando non si alteri la par condicio tra i candidati.
- La richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali effettuata dalla commissione prima dell'attribuzione dei punteggi è legittima quando abbia funzione meramente chiarificatrice di elementi già presenti nella domanda o comunque riferibili a fatti già conosciuti dall'amministrazione, e non introduca ex novo requisiti o titoli sostanziali.
- Le prescrizioni del bando sulle modalità di presentazione delle domande non si estendono automaticamente alle interlocuzioni endoprocedimentali successive, se il bando non stabilisce una specifica forma per richieste di chiarimenti e invio delle integrazioni.
- La richiesta di chiarimenti endoprocedimentali non necessita necessariamente di una motivazione formalizzata, purché sia funzionale alla corretta ricostruzione dei curricula e non produca una disparità di trattamento o un vantaggio indebito per un candidato.
- La contestazione di un punteggio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche riconoscendo integralmente i punti rivendicati, il candidato non potrebbe comunque modificare in senso favorevole la graduatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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