Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10264/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di mantenimento stipulato tra l'originario disponente e i convenuti. Il figlio del disponente ha agito per ottenere l'annullamento del contratto per incapacità naturale ex art. 428 c.c. del padre al momento della stipula; in subordine aveva chiesto la risoluzione per inadempimento dei convenuti. Il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento e la Corte d'appello ha confermato la decisione. Gli acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 428 c.c. sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata l'incapacità naturale del disponente; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata provata la mala fede dei beneficiari dell'atto impugnato. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, aderendo alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che il secondo motivo era inammissibile in presenza di doppia conforme e che entrambi i motivi, in realtà, miravano a una rivalutazione del merito, dell'accertamento dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero dirette a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine allo stato di incapacità naturale del disponente e alla valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 428 c.c.

    Norma invocata per ottenere l'annullamento del contratto in ragione dell'incapacità naturale del disponente al momento dell'atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale sull'incapacità naturale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme e perché volto sostanzialmente a rivalutare il merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa conformemente alla proposta formulata ai sensi della procedura accelerata; la Corte ha condiviso la proposta di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare direttamente il merito dell'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, essendo tali apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata sia sorretta da doppia conforme e la censura miri solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La violazione di legge non può essere utilmente dedotta quando, sotto tale etichetta, si contesti in realtà l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la conclusione fattuale raggiunta dai giudici di merito.
  • In caso di decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
  • L'annullamento del contratto per incapacità naturale richiede un accertamento fattuale sullo stato del disponente che, una volta compiuto dai giudici di merito, non è liberamente riesaminabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.