Cassazione Penale, Sentenza n. 24861/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato gravemente indiziato, in concorso con altro soggetto, di avere causato la morte di una persona mediante defenestrazione dal quarto piano di uno stabile a Livorno. In sede cautelare gli era stata applicata la custodia in carcere; poi il giudice aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura e, successivamente, il tribunale del riesame aveva ripristinato la custodia. Dopo il rigetto di una prima istanza di sostituzione con arresti domiciliari, la difesa aveva proposto nuove istanze ex art. 299 c.p.p. e, contro il rigetto dell'ultima, appello ex art. 310 c.p.p., sostenendo che non sussistesse più il pericolo di fuga e che una testimonianza resa dal brigadiere Ferretti fosse nuova e imponesse una rivalutazione delle esigenze cautelari. Deduceva inoltre che non potesse operare un preteso giudicato cautelare su questioni non coperte da decisione definitiva e che il giudice dovesse comunque valutare d'ufficio eventuali diverse ragioni di revoca. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'ordinanza impugnata non si fondava solo sul profilo del pericolo di fuga, ma anche su ulteriori esigenze cautelari, richiamando propositi violenti emersi in intercettazioni e il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie nei confronti della moglie, persona offesa di estorsione e atti persecutori. Il ricorso, concentrato esclusivamente sul pericolo di fuga, non aggrediva la complessiva ratio decidendi dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha chiarito che, nel procedimento di revoca delle misure cautelari personali, non si forma una preclusione assoluta per il solo mancato esperimento del riesame avverso l'ordinanza genetica; tuttavia il giudice può richiamare precedenti decisioni se la richiesta reiteri questioni già valutate, restando obbligato a verificare d'ufficio anche eventuali ragioni diverse da quelle prospettate. Nel caso concreto, il tribunale del riesame aveva fondato il diniego anche su esigenze cautelari ulteriori rispetto al pericolo di fuga, in particolare sul rischio di reiterazione di reati della stessa specie e sui propositi violenti emersi da intercettazioni. Poiché il ricorso non censurava questa autonoma base motivazionale, la decisione impugnata è stata ritenuta immune dalle censure proposte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 299 c.p.p.
La richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare è sempre proponibile dall'interessato, ma resta soggetta alla preclusione solo delle singole questioni già decise, se non sopravvengono elementi nuovi; il giudice deve comunque verificare d'ufficio l'attualità dei presupposti della misura.
art. 310 c.p.p.
Regola l'appello cautelare avverso le ordinanze in materia di misure personali; il ricorso richiama tale mezzo di impugnazione contro il diniego di revoca/sostituzione.
art. 274 c.p.p.
È richiamato per il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie quale esigenza cautelare idonea a sorreggere il mantenimento della misura.
art. 275-bis c.p.p.
È la norma evocata dalle richieste difensive di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Costituisce il parametro delle doglianze in cassazione relative alla violazione di legge e ai vizi di motivazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, in assenza di rimessione in libertà.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali, il mancato ricorso contro l'ordinanza genetica non determina una preclusione assoluta alla riproposizione dell'istanza; opera soltanto una preclusione limitata alle questioni già decise, se non intervengono elementi nuovi.
- Il giudice della cautela non può dichiarare inammissibile in via generale una richiesta di revoca o la sua impugnazione, ma deve sempre verificare d'ufficio se permangano i presupposti della misura, anche sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate dalla difesa.
- Quando un provvedimento cautelare si fonda su una pluralità di autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione è infondato se contesta solo una di esse e non aggredisce l'intera base motivazionale della decisione.
- In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può sorreggere il mantenimento della misura anche se la difesa deduce l'assenza del pericolo di fuga.
- La novità di un elemento istruttorio o dichiarativo deve essere valutata in relazione al contenuto effettivo della decisione impugnata: se l'ordinanza già ha esaminato il dato o comunque si fonda anche su altri elementi non censurati, la doglianza sulla sola novità non è decisiva.
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