Cassazione Penale, Sentenza n. 13072/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo per vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., contestando altresì la sussistenza del reato contestato (art.186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n.285) relativo a fatto commesso il 29/01/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha accertato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato: trattandosi di contravvenzione e applicandosi la disciplina prevista dalla legge 5/12/2005, n.251, il termine massimo di prescrizione è di cinque anni (combinato disposto artt.157, 160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.). Il termine prescrizionale si è perfezionato dopo la pronuncia della sentenza di appello; non essendo emersi dagli atti elementi assolutamente incontrovertibili idonei a fondare un'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, disponendo l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata e la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Agrigento ai sensi dell'art.224, comma 3, codice della strada.
Norme richiamate
art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
art.186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n.285
Norma che individua il reato contestato (illecito collegato alla guida sotto l'effetto di alcool); nella vicenda è il fatto concreto per cui l'imputato era stato condannato.
Legge 5 dicembre 2005, n.251
Disciplina transitoria che incide sul computo dei termini di prescrizione; applicata al fatto commesso nel 2016, ha portato alla determinazione del termine prescrizionale massimo per la contravvenzione.
art.157 cod. pen.
Riferimento alla classificazione delle norme sul dies a quo e sul calcolo della prescrizione, utilizzato in combinazione con gli artt.160 e 161 per determinare il termine prescrizionale applicabile.
art.160, comma 3, cod. pen.
art.160, comma 3, cod. pen.
Norma rilevante per il calcolo della durata massima della prescrizione; congiuntamente con gli artt.157 e 161 è stata ritenuta stabilire, per la contravvenzione, il termine massimo di cinque anni.
art.161, comma 2, cod. pen.
art.161, comma 2, cod. pen.
Concorre a fissare il termine massimo prescrizionale per le contravvenzioni; applicato insieme agli artt.157 e 160 per arrivare al quinquennio previsto dalla Corte.
art.129, comma 2, cod. proc. pen.
art.129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione quando dai fatti emerge in modo assolutamente non contestabile l'innocenza dell'imputato; la Corte ha richiamato questo limite per spiegare perché non si è proceduto ad un'assoluzione di merito ma si è annullata la sentenza per prescrizione, essendo assente prova "ictu oculi" dell'innocenza.
art.114 disp. att. cod. proc. pen.
art.114 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione a presunte violazioni di legge e di motivazione; la Corte ha esaminato il motivo ma lo ha superato perchè è intervenuta la causa estintiva della prescrizione.
art.224, comma 3, cod. della strada
Prevede l'obbligo di informare le autorità amministrative (Prefetto) determinate conseguenze in materia di provvedimenti amministrativi; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Agrigento per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione elimina anche le sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla condanna penale.
- L'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. è eccezionalmente concessa solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; in assenza di tale certezza si applica la causa estintiva se maturata.
- Per le contravvenzioni il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle modifiche normative (es. legge n.251/2005) e, in base agli artt.157, 160 e 161 cod.pen., può risultare in un termine massimo quinquennale.
- La prescrizione può maturare anche nel corso del procedimento di impugnazione (dopo la sentenza di appello) e ciò rileva ai fini della decisione della Cassazione.
- In casi di reati con effetti amministrativi (es. violazioni del codice della strada) è prassi trasmettere la sentenza alle autorità amministrative competenti (Prefetto) per gli adempimenti dovuti.
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