Tribunale, Sentenza T-739/20
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 22 June 2022. — Unite the Union v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark WATERFORD – Action for annulment – Article 63(3) of Regulation (EU) 2017/1001 – Admissibility – Trade mark liable to mislead the public – Article 51(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 58(1)(c) of Regulation 2017/1001). — Case T-739/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Unite the Union contro la decisione EUIPO che aveva confermato il rigetto della revoca del marchio WATERFORD per i prodotti di vetro. Ha innanzitutto escluso che l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 potesse rendere inammissibile l’azione dinanzi al Tribunale, poiché la ricevibilità si valuta solo alla luce dell’articolo 263 TFUE. Nel merito, ha confermato che per la revoca ex articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 occorre provare un uso realmente ingannevole del marchio e ha ritenuto non convincente la prova statistica prodotta dal ricorrente.
Marchio UE WATERFORD: revoca per marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico e limiti al ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso EUIPO
La questione giuridica
1) se l’azione di annullamento proposta davanti al Tribunale potesse essere dichiarata irricevibile per effetto dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001; 2) se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato il motivo di revoca per marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; 3) se la Waterford Study avesse valore probatorio sufficiente per dimostrare l’ingannevolezza del segno
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 disciplina solo l’ammissibilità della domanda di revoca proposta dinanzi a EUIPO e non può rendere irricevibile l’azione di annullamento proposta dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Quanto al merito, la revoca per marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico richiede che l’uso successivo alla registrazione abbia effettivamente indotto in errore o presenti un rischio sufficientemente serio di inganno, e tale ingannevolezza deve essere provata dal richiedente; la commissione di ricorso ha quindi correttamente respinto la domanda, perché la Waterford Study non era sufficientemente affidabile e rappresentativa da dimostrare che il segno WATERFORD fosse divenuto ingannevole circa l’origine geografica dei prodotti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 51 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (CE) n. 40/94
- Direttiva 89/104/CEE, articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e articolo 3, paragrafo 1, lettera g)
Marchio UE WATERFORD: revoca per marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico e limiti al ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso EUIPO
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verteva sul segno verbale WATERFORD e, in particolare, sulla questione se il suo uso fosse divenuto idoneo a fuorviare il pubblico quanto all’origine geografica di articoli di vetro e porcellana.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio WATERFORD era stato registrato nel 2000 per prodotti appartenenti, tra le altre, alla classe 21. Unite the Union aveva presentato una prima domanda di revoca nel 2013, respinta dalla divisione di cancellazione con decisione del 25 novembre 2014; tale decisione non fu impugnata e divenne definitiva.
Nel 2017 il ricorrente propose una nuova domanda di revoca, fondata ancora sull’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, allegando la cosiddetta Waterford Study, ossia un sondaggio/opinion poll datato 20 marzo 2015. La divisione di cancellazione respinse la domanda con decisione del 18 ottobre 2019, ritenendo che il giudicato amministrativo non impedisse l’esame dei fatti successivi al 25 novembre 2014 e che la prova prodotta non dimostrasse un uso ingannevole del marchio. La commissione di ricorso confermò tale esito con la decisione impugnata del 25 settembre 2020.
Eccezione di irricevibilità sollevata da EUIPO
EUIPO sosteneva che, in forza dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, la nuova domanda di revoca fosse preclusa perché una domanda identica era già stata decisa con forza di cosa definitiva. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, chiarendo che quella disposizione riguarda solo l’ammissibilità delle domande presentate dinanzi a EUIPO e non le condizioni di ricevibilità dell’azione di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione, che sono disciplinate esclusivamente dall’articolo 263 TFUE.
Il Tribunale ha aggiunto che una lettura diversa violerebbe la certezza del diritto e la tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 47 della Carta, perché imporrebbe al ricorrente un requisito di ricevibilità non previsto dal trattato. Ha quindi concluso che la decisione della commissione di ricorso era comunque un atto impugnabile dinanzi al Tribunale.
Esame delle prove prodotte per la prima volta in giudizio
EUIPO aveva contestato l’ammissibilità di alcuni allegati prodotti per la prima volta davanti al Tribunale, contenenti riferimenti a video online. Il Tribunale ha ricordato che il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si svolge con riguardo al quadro fattuale e giuridico sottoposto alla commissione stessa, ai sensi degli articoli 72, paragrafo 2, e 95 del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, le prove nuove non possono essere prese in considerazione se alterano l’oggetto della controversia; l’allegato è stato quindi dichiarato irricevibile.
Normativa applicabile e questione sostanziale
Pur essendo le parti e la commissione di ricorso riferite al regolamento 2017/1001, il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di revoca era stata presentata il 31 maggio 2017, il regime sostanziale applicabile era quello del regolamento n. 207/2009, come modificato. Poiché l’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 corrisponde all’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, i riferimenti al primo vanno intesi come riferiti al secondo.
La questione di merito era dunque se, a seguito dell’uso del marchio da parte del titolare, il segno fosse divenuto idoneo a trarre in inganno il pubblico, in particolare sull’origine geografica dei prodotti di classe 21.
Ragionamento della Corte sulla nozione di marchio ingannevole
Il Tribunale ha riaffermato che il motivo di revoca richiede la prova di un inganno effettivo o, quanto meno, di un rischio sufficientemente serio che il consumatore sia tratto in errore. Ha richiamato la sentenza Emanuel della Corte di giustizia, sottolineando che l’interpretazione dell’analoga disposizione della direttiva 89/104/CEE resta rilevante per l’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento.
Il Tribunale ha inoltre osservato che il motivo di revoca opera solo se l’uso ingannevole successivo alla registrazione è provato in modo adeguato dal richiedente. Pertanto, il ricorrente non poteva limitarsi a sostenere che il marchio evocasse il luogo di produzione tradizionale, ma doveva dimostrare che, dopo la registrazione, l’uso del segno fosse effettivamente idoneo a fuorviare il pubblico pertinente.
Valutazione della Waterford Study
Il punto centrale del ricorso era la critica alla valutazione della Waterford Study. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso non avesse rigettato la prova per il solo fatto che si trattasse di un opinion poll e non di un survey, né per il mero uso di un panel online. La critica decisiva era la mancanza di informazioni metodologiche sufficienti e la dubbia rappresentatività del campione.
Il Tribunale ha ribadito che il valore probatorio delle prove è liberamente apprezzato, ma dipende dalla loro credibilità, dalla provenienza, dalle circostanze di formazione e dalla loro attendibilità intrinseca. Per i sondaggi, rileva in modo particolare il metodo di selezione del campione. Nel caso concreto, la commissione aveva rilevato che:
- non era chiaro come fossero stati selezionati i partecipanti;
- il panel era composto da soggetti che partecipavano in cambio di punti premio, con conseguente auto-selezione;
- l’età era limitata a un intervallo tra 25 e 65 anni, con esclusione di fasce della popolazione;
- non era indicato il margine di errore.
In queste condizioni, la commissione di ricorso poteva legittimamente dubitare della rappresentatività del campione e quindi della affidabilità del sondaggio. Il Tribunale ha quindi confermato che la Waterford Study non era sufficiente a dimostrare che il pubblico associasse il marchio WATERFORD alla produzione di vetro o cristallo nella città omonima, né che il segno fosse divenuto fuorviante circa l’origine geografica dei prodotti.
Questioni dichiarate irricevibili o ininfluenti
Il Tribunale ha escluso dal proprio esame gli argomenti del ricorrente relativi a fatti anteriori al 25 novembre 2014, perché già definiti nella prima decisione di rigetto, divenuta definitiva. Ha altresì ritenuto ininfluenti le censure mirate a contestare la valutazione di singole domande del sondaggio, poiché, una volta ritenuta inattendibile la metodologia del panel, tali censure non erano idonee a incidere sulla soluzione della controversia.
Dispositivo e principi affermati
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha disposto che Unite the Union sopportasse le proprie spese e quelle dell’interveniente, mentre EUIPO doveva sopportare le proprie spese in considerazione del fatto che l’eccezione di irricevibilità era stata respinta.
La pronuncia afferma due principi rilevanti per la pratica:
- l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non può essere invocato per paralizzare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale;
- la revoca per marchio ingannevole richiede una prova rigorosa dell’effettiva capacità del segno, per il modo in cui è usato, di trarre in errore il pubblico, e sondaggi privi di metodologia chiara o di campione rappresentativo non bastano a soddisfare tale onere probatorio.
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