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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17842/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla prestazione resa per anni da una lavoratrice in favore di una società del settore radiotelevisivo. Dopo una prima fase coperta da contratti di lavoro subordinato a termine, dal 20 ottobre 1999 erano stati stipulati tra le parti una serie di contratti formalmente qualificati come rapporti di lavoro autonomo. La lavoratrice sosteneva che, nonostante il nomen iuris, il rapporto si fosse svolto in concreto con modalità di subordinazione e chiedeva che fosse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 20 ottobre 1999, con riammissione in servizio nel livello 3 del CCNL e con mansioni di costumista, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite. La Corte d'appello aveva accolto in parte tale domanda, valorizzando le risultanze testimoniali circa l'assoggettamento della prestatrice alle direttive di regista e conduttore, la mancanza di autonomia nell'organizzazione di tempi e modalità di lavoro, la necessità di autorizzazione per le ferie e l'uso di mezzi e locali della società. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, sostenendo che la norma dovesse applicarsi anche alla conversione di rapporti formalmente autonomi poi riqualificati come subordinati; 2) violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. per asserita genericità delle allegazioni e per l'ammissibilità della prova testimoniale; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 416 c.p.c., assumendo che la società avesse contestato la circostanza della continuità delle modalità esecutive dopo il passaggio al lavoro autonomo; 4) falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. e dei criteri interpretativi contrattuali, censurando la valutazione degli indici della subordinazione e sostenendo che le direttive ricevute riguardassero soltanto il risultato della collaborazione, come accade nei rapporti autonomi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 si applica alle ipotesi di conversione di contratti a termine, non anche alla diversa fattispecie in cui una pluralità di contratti formalmente autonomi venga riqualificata, in fatto, come unico rapporto subordinato a tempo indeterminato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, rilevando che la censura non confrontava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata e non individuava correttamente il vizio denunciato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché il preteso fatto decisivo non era un fatto storico ma una contestazione difensiva, oltre a risultare non adeguatamente specificato quanto a discussione processuale e decisività. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sulla subordinazione: il criterio decisivo è l'assoggettamento personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo, desumibile anche da indizi, e nel caso concreto le prove avevano mostrato un vincolo effettivo alle direttive dei responsabili della produzione, la mancanza di autonomia organizzativa e la continuità della prestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    si applica alle ipotesi di conversione in senso tecnico di contratti a termine e non alla riqualificazione di rapporti formalmente autonomi in rapporto subordinato a tempo indeterminato

  • art. 414 c.p.c.

    la censura sul ricorso introduttivo è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 416 c.p.c.

    la contestazione difensiva deve confrontarsi con le specifiche allegazioni dell'attrice; la doglianza è stata ritenuta generica e in parte non riferita a un fatto storico decisivo

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati evocati come parametri dei motivi, ma i relativi vizi non sono stati ritenuti sussistenti o erano formulati in modo non specifico

  • art. 366 c.p.c.

    impone la specificità del ricorso per cassazione e l'autosufficienza delle censure

  • art. 369 c.p.c.

    richiede l'indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, richiamata dalla Corte in tema di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2094 c.c.

    definisce la subordinazione come soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro

  • art. 2222 c.c.

    è richiamato come termine di raffronto del lavoro autonomo, incompatibile con la soggezione personale tipica della subordinazione

  • art. 1362 c.c. e ss.

    sono richiamati come canoni interpretativi contrattuali, ma la Corte non ha ravvisato un errore nella qualificazione del rapporto effettuata dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la deduzione di error in procedendo non era accompagnata dalla specifica denuncia di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame di un fatto decisivo riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non una mera contestazione difensiva

  • art. 32, commi 3 e 4, L. n. 183/2010

    richiamati per delimitare l'ambito applicativo della disciplina alle tipologie contrattuali ivi previste, diverse dal lavoro autonomo

Massime di principio

  • L'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 non si estende alla riqualificazione di rapporti formalmente autonomi in rapporti subordinati a tempo indeterminato, quando non vi sia una nullità di un termine apposto a un contratto a termine in senso tecnico.
  • La subordinazione va accertata in concreto sulla base dell'assoggettamento personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che incide sulle modalità di svolgimento della prestazione e non soltanto sul risultato finale.
  • Gli indici sussidiari della subordinazione hanno funzione meramente indiziaria e possono integrare una prova presuntiva solo se valutati complessivamente e in modo globale, non isolatamente.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che denunciano violazioni processuali o vizi motivazionali devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione degli atti, dei fatti storici rilevanti e del modo in cui essi sono stati dedotti e discussi nel processo.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non una semplice contestazione difensiva o una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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