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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16072 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ragioniere - Locazione studio - Rilevanza ai fini dell'imposizione - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2004, con alcune esclusioni. L'Amministrazione sosteneva, da un lato, che l'utilizzo di uno studio professionale, anche se condotto in locazione, fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP; dall'altro, lamentava che il giudice d'appello avesse esaminato soltanto la presenza dello studio, trascurando ulteriori elementi contabili indicati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che l'esercizio di un'attività professionale è soggetto a IRAP solo quando ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione. La semplice disponibilità di uno studio in locazione, utilizzato da una ragioniera che lavorava da sola con un computer e normali attrezzature d'ufficio, non costituisce di per sé un indice sufficiente di autonoma organizzazione, poiché lo studio rappresenta normalmente un bene strumentale necessario all'esercizio della professione. La verifica deve riguardare l'eventuale eccedenza dei beni strumentali rispetto al minimo indispensabile e l'eventuale impiego non occasionale di lavoro altrui. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto attività nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo

    L'IRAP colpisce le attività autonomamente organizzate; l'attività professionale priva di autonoma organizzazione resta esclusa dall'imposta.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lettera c)

    Individua tra i soggetti potenzialmente interessati dall'IRAP gli esercenti attività di lavoro autonomo, fermo restando il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    Richiamato per individuare le attività di lavoro autonomo cui si applica il regime IRAP soltanto in presenza di autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • La mera locazione di uno studio professionale non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • Occorre valutare concretamente se i beni strumentali eccedano il minimo normalmente necessario per l'attività svolta, considerando anche dimensioni e caratteristiche dello studio.
  • L'IRAP può essere dovuta quando il professionista utilizza beni, strutture o personale tali da potenziare significativamente l'attività oltre il lavoro personale del titolare.
  • L'impiego non occasionale di lavoro altrui può integrare l'autonoma organizzazione, mentre l'utilizzo di un solo dipendente con mansioni meramente esecutive, secondo l'orientamento richiamato, non è necessariamente sufficiente.
  • Il professionista che chiede il rimborso deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione; la valutazione spetta principalmente al giudice di merito ed è difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La valutazione deve essere riferita alla specifica professione: strumenti e locali usuali o normalmente necessari per quella categoria, anche se di valore non trascurabile, non bastano da soli a fondare l'imposizione.

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