Cassazione Penale, Sentenza n. 20461/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che il reato di cui era ritenuto responsabile si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata. Nel dettaglio: il fatto è stato commesso il 28/10/2009; in base alla circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen. e alla pena edittale massima allora prevista, il termine ordinario di prescrizione è pari a 10 anni; tra la sentenza di primo grado (16/10/2012) e l'atto interruttivo successivo (la citazione in appello del 22/02/2023) sono trascorsi più di dieci anni, sicché il reato si sarebbe prescritto il 28/10/2019. Il ricorrente ha quindi chiesto che si dichiarasse l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In particolare la Corte ha confermato che il termine di prescrizione ordinario era di dieci anni, che non sussistono elementi per applicare una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., e che dunque il decorso del termine prescrizionale è intervenuto prima dell'atto interruttivo, determinando l'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma che individua il reato per cui era stato condannato l'imputato (ricettazione). La sua indicazione serve a identificare il fatto penalmente rilevante oggetto del procedimento.
art. 99, comma 4 cod. pen.
Riferimento alla circostanza ad effetto speciale che incide sul calcolo della pena e, di conseguenza, sul termine ordinario di prescrizione: la Corte ha utilizzato tale indicazione per determinare che il termine di prescrizione applicabile al fatto era di dieci anni.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Stabilisce che è ammissibile il motivo di cassazione volto a censurare l'omessa dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha richiamato questo principio per ammettere il ricorso che eccepiva la prescrizione anche con un unico motivo.
art. 129, comma 2 c.p.p.
Norma richiamata nel contesto di possibili effetti di sospensione o di particolari pronunce processuali che possano incidere sul decorso della prescrizione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per adottare una pronuncia ex art. 129, comma 2, e dunque non fosse possibile evitare la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione può essere eccepita e valorizzata in cassazione anche con un unico motivo volto a dimostrare l'intervenuta estinzione del reato prima della sentenza impugnata.
- Il termine di prescrizione si calcola tenendo conto delle circostanze che incidono sulla pena edittale (es. effetti speciali ai sensi dell'art. 99 c.p.), perché la durata della prescrizione dipende dall'entità della pena applicabile.
- Gli atti interruttivi della prescrizione (es. citazione in appello) interrompono il decorso: se tra l'ultimo atto interruttivo e la pronuncia successiva trascorre un periodo superiore al termine prescrizionale, il reato si estingue.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata e non sussistono ragioni processuali per sospendere o impedire la declaratoria di estinzione (es. ai sensi dell'art. 129 c.p.p.), la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto.
- Nel calcolo dei termini è necessario indicare con precisione le date rilevanti (data del fatto, atti interruttivi, sentenze) e motivare l'applicazione delle norme che modificano i termini ordinari della prescrizione.
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