Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09131/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento di un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda tra la società fallita che gestiva un centro polifunzionale e la società che aveva successivamente assunto la gestione della struttura, sostenendo che, in forza dell'art. 2112 c.c., i loro rapporti di lavoro dovessero proseguire alle dipendenze della cessionaria e che i licenziamenti intimati fossero nulli o comunque illegittimi perché inseriti in una vicenda circolatoria aziendale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che i rapporti fossero stati legittimamente risolti dalla curatela fallimentare prima di ogni eventuale cessione, dopo la dichiarazione di fallimento e il diniego dell'esercizio provvisorio, con cessazione totale dell'attività e successiva ripresa della gestione solo dopo una gara pubblica. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2112, commi 1 e 4, e 2119 c.c., nonché degli artt. 1 e 3 L. n. 604/1966, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato prima la legittimità dei licenziamenti e non il trasferimento d'azienda, e avrebbe ritenuto giustificati i recessi nonostante la prosecuzione dell'attività; 2) violazione dell'art. 2112, commi 1 e 5, e della direttiva 23/01, per avere escluso il trasferimento di ramo d'azienda nonostante la successione nella gestione del centro sportivo dopo la restituzione dell'impianto al Comune e la gara per l'affidamento della concessione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato le allegazioni da cui risultava l'illegittimità dei licenziamenti perché adottati nell'ambito del trasferimento del ramo d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento di merito fosse insindacabile in sede di legittimità e che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso sia la sussistenza di un trasferimento d'azienda sia l'illegittimità dei licenziamenti. In particolare, ha valorizzato il fatto che la cessazione dell'attività fosse derivata dal diniego dell'esercizio provvisorio da parte del tribunale fallimentare, con conseguente totale interruzione dell'attività aziendale, e che i rapporti di lavoro fossero stati risolti prima di qualsiasi ipotizzata cessione; pertanto, al momento dell'asserita cessione, i lavoratori non avevano più un rapporto di lavoro valido ed efficace da trasferire. Ha inoltre escluso che vi fosse stata un'inversione logica nell'esame delle questioni, poiché l'art. 2112 c.c. tutela solo rapporti non già legittimamente estinti, e ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché diretta sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del merito. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata attività difensiva della parte intimata; è stato dato atto, inoltre, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La continuità del rapporto di lavoro opera solo per rapporti non già legittimamente estinti prima dell'eventuale trasferimento d'azienda; se l'attività aziendale è cessata e i licenziamenti sono stati intimati prima della vicenda circolatoria, non vi è trasferimento del rapporto.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la giustificatezza dei recessi, ma la Corte ha confermato la legittimità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in base all'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • art. 1 L. n. 604/1966

    Richiamato unitamente all'art. 3 L. n. 604/1966 per sostenere l'illegittimità dei licenziamenti, ma la Corte ha ritenuto sufficientemente specifica e coerente la motivazione oggettiva dei recessi.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato dai ricorrenti in tema di giustificato motivo oggettivo; la Corte ha valorizzato l'impossibilità di prosecuzione dell'attività derivante dalla situazione fallimentare e dal diniego di esercizio provvisorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha escluso l'errore di diritto perché la decisione di merito era coerente con il principio per cui l'art. 2112 c.c. non opera in presenza di rapporti già estinti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando sia stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del merito.

  • art. 380bis1, comma 2, c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva di motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specifica indicazione degli atti e dei documenti a supporto del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. quale presidio di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto alla continuazione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. presuppone che il rapporto sia ancora in essere al momento del trasferimento; se il rapporto è stato validamente risolto prima della cessione, non può operare alcun subentro del cessionario.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la cessazione totale dell'attività aziendale e l'assenza di una vicenda traslativa, la censura di violazione dell'art. 2112 c.c. è infondata se tende in realtà a sovrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
  • La legittimità dei licenziamenti intimati in un contesto fallimentare va valutata alla luce dell'effettiva possibilità di prosecuzione dell'impresa; il diniego dell'esercizio provvisorio può costituire una ragione oggettiva coerente con la cessazione dell'attività.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione complessiva del merito o delle prove: è necessario indicare uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, non meri elementi istruttori o argomentazioni difensive alternative.
  • L'inversione logica tra questione della cessione d'azienda e questione della legittimità del licenziamento non sussiste quando il giudice verifichi preliminarmente se il rapporto fosse ancora valido ed efficace al momento dell'ipotizzato trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.