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Sentenza

Sentenza del 30/01/2024 n. 85 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha contestato la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA relativi alla gestione di un natante per gli anni 2010 e 2011, ritenendo che l'imbarcazione fosse utilizzata per fini personali dai soci e non per l'attività d'impresa, in violazione dell'art. 109 TUIR. La società ha invece sostenuto che l'attività aziendale comprendeva commercio e noleggio di imbarcazioni, che il natante era registrato al suo nome, acquisito tramite permuta nell'ambito dell'attività e occasionalmente noleggiato (anche ai soci con fatturazione), per cui i costi sarebbero inerenti e deducibili.

La decisione

Il Tribunale tributario di primo grado ha rigettato i ricorsi. La CTR ha confermato il rigetto dell'appello: ha ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia delle Entrate sulla base di plurimi indizi che dimostravano un uso effettivamente personale del natante (contratti di noleggio solo con i soci, poche fatture a terzi con profili critici e pagamenti in contanti, violazioni del codice della navigazione, verbali delle autorità marittime attestanti l'uso abituale da parte dei soci, assenza di annotazioni e coperture assicurative richieste per il noleggio). La CTR ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione in tema di inerenza (che richiede collegamento con l'attività imprenditoriale nel suo complesso e un giudizio qualitativo per la detrazione IVA) e ha concluso per l'insussistenza della deducibilità/detraibilità, confermando l'accertamento e condannando la società alle spese di giudizio (liquidate in € 7.820,80 per il grado d'appello oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 109, DPR 917/1986 (TUIR)

    Requisito dell'inerenza dei costi ai fini della deducibilità: il costo deve essere collegato all'attività imprenditoriale e non alla sfera personale; la Corte richiama l'interpretazione che valuta l'inerenza rispetto all'attività imprenditoriale nel suo complesso.

  • art. 19, DPR 633/1972

    Regola la detrazione dell'IVA; la Corte richiama che la detrazione richiede prova dell'inerenza secondo un giudizio qualitativo e non è sufficiente la mera contabilità.

  • Cass. Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902

    Affermata la correlazione del costo con l'attività imprenditoriale nel suo complesso (criterio adottato dalla CTR per valutare la deducibilità).

  • Cass. Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 559

    Richiama l'oggetto dell'impresa quale parametro per valutare l'inerenza dei costi.

  • Cass. 17 settembre 2020, n. 19341

    Stabilisce che in tema di detrazione IVA l'inerenza va valutata con giudizio di tipo qualitativo; riferito come principio consolidato applicato nel caso.

  • Cass. 11 maggio 2021, n. 12380

    Sottolinea che la mera produzione di documenti di spesa non è sufficiente a dimostrare l'inerenza; la CTR la utilizza per ritenere insufficiente la documentazione della società.

  • Art. 5, punto 6, legge di delega n. 825/71 e art.17, par.2 VI direttiva (richiamati)

    Quadro normativo sulla detraibilità dell'IVA: la detrazione è ammessa nella misura in cui i beni/servizi sono utilizzati per operazioni imponibili; la Corte lo usa per inquadrare il principio di funzionalità/qualitativo dell'inerenza.

  • Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/92

    Norma applicata per ridurre del 20% gli onorari nella liquidazione delle spese di giudizio; la CTR la invoca nel computo delle spese.

  • DM 55/2014 e DM 147/2022

    Decreti usati per quantificare gli onorari medi nella liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • La deducibilità dei costi (art. 109 TUIR) e la detraibilità dell'IVA devono essere valutate rispetto all'attività imprenditoriale nel suo complesso e con un giudizio qualitativo sull'inerenza, non semplicemente in correlazione a specifici ricavi.
  • La mera contabilizzazione delle spese o la produzione di documenti non basta: il contribuente deve fornire prove concrete e coerenti dell'effettiva destinazione dell'immobile/beni all'attività d'impresa (contratti, annotazioni nei registri competenti, modalità di utilizzo, fatturazione regolare e pagamenti tracciabili, coperture assicurative, ecc.).
  • L'uso abituale dell'asset aziendale da parte dei soci genera un forte indice di plausibile utilizzazione personale; in presenza di indizi concordanti l'onere probatorio resta a carico del contribuente per dimostrare l'effettività dell'attività commerciale o di noleggio.
  • In materia di IVA la detrazione richiede che i beni/servizi siano effettivamente utilizzati per operazioni imponibili; l'assenza di documentazione comprovante attività di noleggio commerciale limita la detraibilità.
  • Rispetto a settori regolati (es. nautica da diporto), il rispetto delle prescrizioni specifiche (contratti di noleggio in forma scritta, annotazioni nei registri marittimi, assicurazioni per noleggiatori/passeggeri, annotazioni sulla licenza di navigazione) è elemento probatorio cruciale per dimostrare la genuinità dell'attività.
  • Fatture anomale (retrodatate, concentrate, pagamenti in contanti, mancanza di diversificazione di importi/durate) sono indizi negativi che possono giustificare il disconoscimento dei costi.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe strutturare anticipatamente la prova dell'attività (contratti standard, registrazioni pubbliche, evidence of marketing/commercializzazione, movimentazioni bancarie) per evitare la presunzione di uso personale.

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