Sentenza del 30/01/2024 n. 100 - Corte di Giustizia UE
IVA - Fatturazione - Dipendente di soggetto passivo IVA - Emissione di false fatture - Utilizzo d'identità del datore di lavoro - Controllo del dipendente - Prova di diligenza ragionevole - Onere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di versamento dell'IVA risultante da 1.679 fatture false emesse tra il 2010 e il 2014: la dipendente P.K. ha emesso fatture fittizie indicando il NIF e i dati della società P a sua insaputa e senza consenso, consentendo a terzi di detrarre indebitamente l'IVA. La questione posta era se, ai sensi dell'art. 203 della direttiva IVA, debitore dell'IVA dovesse essere il datore di lavoro i cui dati sono stati usurpati o la dipendente che ha materialmente emesso le fatture, e se rilevasse l'eventuale mancata diligenza del datore di lavoro nel controllo del dipendente.
La decisione
La Corte di giustizia ha interpretato l'art. 203 della direttiva 2006/112/CE nel senso che, quando un dipendente emette, all'insaputa e senza consenso del datore di lavoro, fatture false con indicazione dell'IVA usando l'identità del datore di lavoro, il dipendente è da considerare la persona che ha indicato l'IVA (e quindi il debitore), salvo che il soggetto passivo (datore di lavoro) dimostri di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta nel controllo delle condotte del dipendente. Se il datore di lavoro non prova tale diligenza, le condotte fraudolente possono essergli imputate e egli è tenuto al pagamento dell'IVA in base all'art. 203. La Corte richiama che l'art. 203 opera per evitare la perdita di gettito connessa al diritto di detrazione e che la valutazione sulla diligenza spetta alle autorità nazionali con una valutazione complessiva degli elementi del caso.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art. 203
«L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».
La Corte interpreta "chiunque" in senso ampio: il debitore è colui che indica l'IVA nella fattura (anche se non è un soggetto passivo), salvo che il datore di lavoro dimostri di aver adottato la diligenza ragionevolmente dovuta nel controllo del dipendente che ha emesso la fattura falsa.
Direttiva 2006/112/CE, art. 9
Definizione di "soggetto passivo" e "attività economica".
L'art. 203 non richiede che chi indica l'IVA sia necessariamente un soggetto passivo ai sensi dell'art. 9; pertanto anche una persona fisica non soggetto passivo può essere assoggettata all'obbligo se ha indicato l'IVA.
Direttiva 2006/112/CE, art. 167
«Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile».
Collega il diritto alla detrazione con il rischio di perdita di gettito: l'art. 203 è finalizzato a evitare che il diritto alla detrazione produca una perdita per l'Erario quando l'IVA indicata non è stata effettivamente versata.
Direttiva 2006/112/CE, art. 205
«Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA».
Gli Stati membri possono attribuire responsabilità solidale a soggetti diversi dall'emittente, ma la Corte sottolinea che l'art. 203 determina comunque chi è debitore per l'IVA indicata in fattura e come valutare l'imputazione al datore di lavoro.
Legge polacca sull'IVA (ustawa o podatku od towarów i usług), art. 108, par. 1
«Una persona giuridica, un ente privo di personalità giuridica o una persona fisica, qualora emettano una fattura in cui dichiarino l'importo dell'imposta, sono obbligati a pagarla».
Norma nazionale che recepisce l'art. 203; applicata dalle autorità polacche per ritenere la società P debitore dell'IVA indicata nelle fatture false, salvo prova di diligenza del datore di lavoro.
Massime di principio
- Chi indica l'IVA in fattura è, in linea di principio, il debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 203, anche se la fattura è fittizia e non corrisponde a una reale operazione imponibile, quando esiste rischio di perdita di gettito collegato al diritto di detrazione del destinatario.
- Se la fattura falsa è stata emessa da un dipendente che ha usurpato i dati del proprio datore di lavoro, il dipendente va considerato il soggetto che ha indicato l'IVA salvo che il datore di lavoro provi di aver adottato la diligenza ragionevolmente dovuta nel controllo del dipendente.
- La prova della "diligenza ragionevolmente dovuta" grava sul soggetto passivo (datore di lavoro): misure organizzative e di controllo efficaci e documentate (separazione dei compiti, controlli informatici, registri accessibili, procedure di autorizzazione, audit interni, registrazioni coerenti con i registratori di cassa) sono elementi probatori chiave.
- L'esistenza di segnali di allarme (ad es. possibilità per un singolo dipendente di emettere fatture fuori dal sistema contabile, accessi non tracciati, discrepanze scontrini/fatture) impone al datore di lavoro un obbligo rafforzato di indagine e prevenzione; la mancata reazione può essere valutata come insufficiente diligenza.
- La valutazione finale sulla diligenza e sull'imputabilità delle condotte fraudolente al datore di lavoro spetta alle autorità e ai giudici nazionali con una valutazione complessiva degli elementi di fatto e di prova.
- Se dal complesso probatorio risulta che non sussiste rischio di perdita di gettito (ad es. impossibilità per il destinatario di detrarre o impossibilità pratica della frode), l'art. 203 non trova applicazione.
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