Sentenza del 29/01/2024 n. 128 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per IRES, IVA, IRAP e sanzioni per l'anno 2015 ritenendo decaduta l'associazione dai benefici (legge 398/91 menzionata) per mancata opzione, mancata presentazione dichiarazioni e modello EAS e assumendo che l'attività del chiosco e della lotteria costituisse attività d'impresa commerciale. L'associazione contestava, invece, che l'attività fosse una raccolta pubblica di fondi occasionale (una sola volta l'anno in occasione di una festa), svolta da volontari e destinata a scopi benefici, con rendiconti e ricevute che comprovavano le erogazioni; deduceva la non configurabilità di impresa, la nullità dell'atto per violazioni procedurali e il diritto alle agevolazioni o, comunque, all'assenza di presupposti impositivi.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto che, anche indipendentemente dalle questioni formali sull'opzione o sulle dichiarazioni, non sussistesse attività di impresa: l'attività era occasionale (svolta una sola volta l'anno), presumibilmente svolta da volontari e finalizzata alla raccolta fondi per scopi benefici; i rendiconti presentati e le ricevute giustificavano la finalità caritativa e la tenuta di una riserva di cassa era spiegabile per le spese anticipate. Per tali ragioni la ricostruzione reddituale e fiscale operata dall'Ufficio è stata ritenuta errata e l'eccezione dell'art. 143, comma 3, TUIR (esclusione dei fondi da raccolte pubbliche occasionali) è stata applicata. Spese compensate.
Norme richiamate
Art. 143 TUIR, comma 3
"Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione..."
La Corte ha applicato questa norma per escludere dalla formazione del reddito i proventi derivanti dalla raccolta fondi occasionale (chiosco e lotteria): trattandosi di un evento annuale e di modico valore, i ricavi non sono reddituali imponibili.
Art. 20 DPR 600/1973
Norma richiamata in tema di obbligo di rendicontazione delle raccolte pubbliche. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, i rendiconti prodotti erano adeguati e coerenti con l'attività occasionale, assolvendo la funzione di documentare la destinazione dei fondi.
Art. 148 TUIR, comma 3
Norma richiamata dall'Ufficio in tema di decommercializzazione (esclusione di alcune attività). L'Ufficio sosteneva che la somministrazione di alimenti e bevande fosse esclusa dalla decommercializzazione; la Corte, però, ha ritenuto prevalente la valutazione di occasionalità e finalità benefica.
Art. 2082 c.c.
Richiamato in ordine ai caratteri dell'impresa; la Corte ha ritenuto che mancassero i caratteri tipici dell'attività d'impresa (organizzazione, continuità, professionalità).
Art. 25, comma 2, Legge 133/1999 (richiamo alla legge 398/1991)
Norma richiamata dall'Ufficio per sostenere limiti e obblighi di rendicontazione nell'ipotesi di applicazione del regime agevolato; la Corte ha però stabilito che la sua decisione non si fondava sull'applicabilità del regime 398/1991 ma sull'assenza di attività di impresa e sull'art. 143 TUIR.
Articoli Costituzionali e norme procedurali richiamate (art. 24, 53, 3, 97 Cost.; Legge 241/1990; L. 212/2000; DPR 600/73 art.42)
Questioni procedurali e di garanzia del diritto di difesa sollevate dalla contribuente; la Corte ha ritenuto, in sintesi, assorbite le ulteriori eccezioni procedurali alla luce della decisione sul merito (mancanza di attività d'impresa).
Massime di principio
- Per distinguere attività d'impresa da raccolte di fondi occasionali valutare frequenza, continuità, organizzazione, professionalità e scopo: un evento svolto una sola volta l'anno e gestito da volontari è probabile che sia occasionale e non impresa.
- I proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali, anche se ottenuti mediante vendita di beni di modico valore o servizi, possono essere esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell'art. 143, comma 3, TUIR quando risulti chiaro il carattere occasionale e la destinazione benefica.
- La mancanza di una formale opzione o della presentazione di modelli (EAS, quadri VO, dichiarazioni) non implica automaticamente la perdita dei benefici se l'effettiva gestione e la documentazione concreta risultano coerenti con i requisiti sostanziali richiesti; tuttavia la documentazione e la rendicontazione sono elementi utili e spesso decisivi.
- La presenza di un residuo di cassa non esclude automaticamente la natura benefica dell'attività: può essere giustificata come riserva per spese anticipate per le edizioni successive se adeguatamente motivata e documentata.
- In caso di contestazione IVA/IRAP, occorre verificare prima il presupposto impositivo (esistenza di attività d'impresa/commerciale); se manca il presupposto, i recuperi non sono corretti. In sede di accertamento l'Amministrazione deve fornire elementi che dimostrino l'organizzazione e la continuità dell'attività.
- Onere della prova: il contribuente che invoca l'esenzione o la non imponibilità dovrebbe documentare la natura occasionale e la destinazione dei fondi; però, valutazioni di contesto e circostanze concrete possono integrare la prova quando gli elementi forniti risultano coerenti.
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