Sentenza del 29/01/2024 n. 89 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto è sorto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che, in presenza di IVA addebitata in eccesso e qualora il contribuente sia decaduto dal termine per esercitare la detrazione, il contribuente può comunque pretendere il rimborso dell'IVA indebitamente sopportata. Quindi il diritto al rimborso è ammesso a tutela del principio di neutralità dell'imposta quando la detrazione non può più essere esercitata per intervenuta decadenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva diritto alla detrazione dell'IVA ma è decaduto dal termine per esercitarla (termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto). Richiede il rimborso dell'IVA che gli è stata addebitata in eccesso, invocando il principio di neutralità dell'imposta e l'impossibilità di subire l'onere di un'imposta che non può più detrarre.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1998, n. 322, art. 8, comma 3
art. 8, co. 3 d.P.R. 322/98
La norma stabilisce il termine entro il quale va esercitato il diritto alla detrazione IVA (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto). Dalla sentenza si ricava che, se il diritto alla detrazione è venuto meno per decadenza, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IVA addebitata in eccesso per garantire la neutralità dell'imposta.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; se non esercitato nei termini si può decadere dalla detrazione.
- Se il contribuente è decaduto dal diritto alla detrazione, può comunque chiedere il rimborso dell'IVA effettivamente addebitata in eccesso per garantire il principio di neutralità dell'imposta.
- Per ottenere il rimborso è necessario dimostrare che l'IVA è stata effettivamente addebitata e che la detrazione non è più esercitabile per decadenza; conservare documentazione (fatture, pagamenti) è essenziale.
- In situazioni analoghe valutare tempestivamente le azioni disponibili (istanza di rimborso amministrativa o ricorso in sede giurisdizionale) tenendo conto di eventuali termini di prescrizione o decadenza previsti per l'azione di rimborso.
- La soluzione non modifica il termine per esercitare la detrazione, ma riconosce una tutela alternativa (rimborso) per evitare che l'imposta gravi sul soggetto che non poteva più detrarla per decorso del termine.
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