Cassazione Civile, Ordinanza n. 15043/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento dei danni alla salute e all’equilibrio psico-fisico che assumeva derivargli da condotte tenute dall’università tra il 2014 e il 2016: mutamento delle modalità di fruizione del congedo straordinario e sei provvedimenti disciplinari conservativi per mancata compilazione del registro online, ingiustificata assenza dal servizio e mancata comunicazione agli studenti delle assenze e dell’aula di lezione. In primo grado la domanda era stata rigettata; il tribunale aveva escluso una strategia persecutoria, rilevando che le sanzioni, pur poi risultate illegittime, erano state adottate in reazione a condotte del lavoratore e che gli episodi erano temporalmente distanziati, quindi non integravano responsabilità ex art. 2087 c.c. La corte d’appello aveva confermato, ritenendo non provato un comportamento complessivamente mobbizzante né una condotta di straining, anche per la scarsità e non univocità degli elementi allegati. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, perché le modalità di fruizione del congedo gli avrebbero impedito di svolgere i corsi programmati; omessa ammissione della prova testimoniale, volta a dimostrare l’assenza di continuità didattica; violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c., sostenendo che anche un solo comportamento scorretto può integrare illecito civile e che, in tema di straining, basta un’azione ostile con effetti durevoli e costanti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. Manca infatti il tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, documento richiesto dall’art. 369, comma 2, c.p.c. a pena di improcedibilità. La Corte ha escluso anche la possibilità di una prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stato inoltre affermato che il vizio è rilevabile d’ufficio e non sanabile per mancata eccezione della parte intimata; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’università è rimasta intimata. È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
richiamato come parametro della responsabilità datoriale, ma il merito non è stato scrutinato per improcedibilità del ricorso
art. 2043 c.c.
invocato dal ricorrente a fondamento della responsabilità aquiliana; la Corte non si pronuncia sul punto nel merito
art. 360 n. 5 c.p.c.
indica i motivi di ricorso per omesso/insufficiente/contraddittorio esame di fatti decisivi
art. 360 n. 3 c.p.c.
indica il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 369, comma 1, c.p.c.
richiamato in relazione al deposito del ricorso e della documentazione processuale necessaria
art. 369, comma 2, c.p.c.
la mancata tempestiva produzione della relata di notificazione della sentenza determina improcedibilità del ricorso
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato per il collegamento con il termine breve di impugnazione
art. 372 c.p.c.
esclude la possibilità di sanare tardivamente l’omissione mediante successiva produzione
art. 6 CEDU
la sanzione processuale dell’improcedibilità è ritenuta compatibile con il diritto di accesso a un tribunale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata tempestiva produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la parte dichiari di averla notificata o ricevuta, comporta improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.
- L’onere di deposito della sentenza munita di relata di notifica grava sul ricorrente e deriva da un principio di autoresponsabilità processuale; l’omissione non può essere sanata con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
- L’improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla mancata eccezione della parte intimata.
- La c.d. prova di resistenza può impedire la declaratoria di improcedibilità solo se dagli atti risulta comunque la tempestività del ricorso rispetto al termine breve; se la notificazione del ricorso è oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, tale evenienza non opera.
- Le doglianze di merito sulla sussistenza di condotte mobbizzanti o di straining restano prive di esame quando il ricorso sia improcedibile per un vizio processuale assorbente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14905/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14910/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15020/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15022/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15025/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15027/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →