Cassazione Penale, Sentenza n. 00255/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il delitto di furto in abitazione aggravato (3 maggio 2025). Il difensore deduce sei motivi: nullità per omesso interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater), presunta errata valutazione del pericolo di fuga e della motivazione del tribunale (uso di mezzi per spostamento, nomadismo, elementi non indicativi di volontà di sottrarsi), e mancata motivazione adeguata nel rifiuto di sostituire la custodia con arresti domiciliari e braccialetto elettronico (mancata valutazione puntuale dell'idoneità dell'abitazione, della disponibilità del dispositivo e della precedente osservanza delle prescrizioni).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta e rituale rinuncia da parte del ricorrente (dichiarazioni sottoscritte il 24 e 25 novembre 2025, anche dai difensori), ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende. Poiché la sentenza non comporta la liberazione, è stato disposto l'invio di copia al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione a seguito della rinuncia espressa e rituale del ricorrente; la rinuncia, se valida, impedisce l'esame del merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'obbligo di trasmettere copia della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la liberazione del detenuto.
art. 309, comma 6, cod. proc. pen.
"i motivi di riesame possono essere proposti sino all'udienza"
Citata nella discussione sulla tempestività dell'eccezione di nullità; la Corte evidenzia che esistono termini e fasi procedurali per proporre determinate eccezioni nel riesame.
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Riguarda l'interrogatorio preventivo dell'indagato; la parte ha dedotto la nullità per omessa applicazione di questa norma, questione però ritenuta tardiva dal Tribunale e non valutata in Cassazione per la rinuncia.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma relativa alle nullità a regime intermedio; nella discussione dottrinale citata il vizio dell'omesso interrogatorio è stato proposto come possibile nullità intermedia deducibile nel riesame, ma il Tribunale l'ha dichiarata tardiva.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili di motivazione del Tribunale sulle eccezioni mosse; la questione attiene alla modalità di deduzione delle nullità e alla valutazione degli elementi di fatto nel riesame.
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con l'istruttoria e i mezzi di prova che il difensore riteneva non correttamente valutati nella determinazione del pericolo di fuga.
art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
Previsione delle misure alternative alla custodia (arresti domiciliari, prescrizioni) e delle modalità di controllo; il ricorrente contestava il diniego della sostituzione con motivazioni ritenute generiche dal suo difensore.
art. 275-bis, cod. proc. pen.
Regola l'uso dei dispositivi di controllo (braccialetto elettronico); la censura difensiva sosteneva che il giudice non aveva motivato puntualmente l'inidoneità del presidio elettronico.
art. 284, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai presupposti per le misure cautelari e la loro sostituibilità; il ricorso deduceva insufficiente valutazione dei presupposti per la misura meno afflittiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali della esposizione dei motivi di cassazione; nella ricostruzione il ricorso è stato enunciato nei limiti di tale disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione (anche tramite dichiarazioni del detenuto e dei difensori) determina l'inammissibilità automatica del ricorso: prima di rinunciare verificare intenzione e conseguenze, perché la Corte non entrerà nel merito.
- Le eccezioni di nullità procedurale (es. omesso interrogatorio preventivo) vanno dedotte tempestivamente e nelle fasi processuali previste (cfr. art. 309, comma 6): la tardività può comportare la loro inammissibilità o non valutazione.
- Per contrastare la valutazione del pericolo di fuga è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la stabilità dei legami con il territorio e l'assenza di volontà di sottrarsi (residenza stabile, precedenti comportamenti di collaborazione con le forze dell'ordine, mancanza di tentativi di elusione), evitando argomentazioni meramente generiche sul 'nomadismo'.
- Nel chiedere la sostituzione della custodia con misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) occorre documentare puntualmente l'idoneità dell'abitazione, la concreta disponibilità del dispositivo e la capacità di rispettare le prescrizioni: il giudice deve motivare specificamente l'inidoneità del presidio elettronico.
- I motivi di impugnazione devono essere curati sia sul piano formale (rispetto di termini e rinunce) sia su quello sostanziale (prove e argomentazioni specifiche); una difesa che non preservi la prosecuzione del gravame rischia di vedere anche valide censure non esaminate per ragioni processuali.
- Se si contesta la motivazione del giudice del riesame in ordine al pericolo di fuga o alla reiterazione, fornire contrastanti elementi probatori e richiedere la specifica valutazione degli stessi: la mera critica dogmatica alla valutazione dei fatti è meno efficace senza dati concreti.
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