Sentenza n. 1092/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell'allegato B, nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 222 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all''esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 26 ottobre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - del verbale del 2016 e allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la Sottocommissione di riferimento non ha valutato i titoli presentati dal Ricorrente; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell'atto di caducazione dell'11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Marco Chiei Gamacchio” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\11\2024: - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.223 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2025 : - del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\2\2025 : per l’annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 223 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria concorsuale rinnovata e relativi atti di valutazione dei titoli, con conseguente cessazione del rapporto dirigenziale e ricostituzione del rapporto con inquadramento da funzionario
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata nel gennaio 2024, le successive rettifiche e gli atti presupposti della procedura selettiva per l'assunzione di 175 dirigenti, contestando anzitutto la legittimità del criterio del moltiplicatore unico utilizzato dalla nuova Commissione per rideterminare i punteggi dei titoli, deducendo eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento, violazione dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza. Ha inoltre lamentato la mancata o erronea valutazione di singoli titoli presentati con la domanda di partecipazione, con particolare riferimento a un corso annuale di perfezionamento in gestione degli investimenti finanziari e agli incarichi di Capo Area e direttore di ufficio territoriale, deducendo violazione del bando, degli artt. 1, 3, 6 e 18 della l. 241/1990, dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività delle censure sui singoli titoli, sostenendo che avrebbero dovuto essere dedotte contro la precedente graduatoria del 2021.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'eccezione di tardività. L'interesse a ricorrere è sorto solo con la nuova graduatoria, che ha sostituito integralmente la precedente a seguito dell'annullamento giurisdizionale dei criteri di attribuzione dei punteggi e ha peggiorato la posizione del candidato, trasformandolo da vincitore in idoneo non vincitore. La graduatoria è un atto formalmente unitario ma concettualmente scindibile nelle posizioni dei singoli candidati; la modificazione del punteggio o della posizione individuale determina un nuovo atto lesivo, non coperto dalla preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente graduatoria. Nel merito, è stato respinto il primo motivo: il ricorso al moltiplicatore unico pari a 8,5 è stato ritenuto coerente con il bando, con l'effetto conformativo delle precedenti sentenze e con l'esigenza di rendere concretamente rilevante la valutazione dei titoli rispetto al colloquio, correggendo l'impossibilità matematica di conseguire il punteggio massimo. È stata invece accolta parzialmente la censura sulla mancata valutazione dei titoli. Il corso annuale di perfezionamento in Gestione degli Investimenti finanziari avrebbe dovuto essere considerato quale altro titolo accademico valutabile, pur eventualmente con un punteggio ridotto, poiché presentava almeno una parziale attinenza con l'attività istituzionale dell'Agenzia. È stata respinta la censura relativa agli incarichi di Capo Area e direttore di ufficio territoriale, rientrando tali attività nella discrezionalità tecnica della Commissione ed essendo escluse dai criteri predeterminati perché prive del requisito della rilevanza e riconducibili ai compiti ordinari di servizio. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all'annullamento delle schede di valutazione dei titoli del ricorrente con riguardo alla mancata valutazione del corso di perfezionamento, e respinto per il resto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 del bando di concorso
valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice”
La Commissione deve predeterminare criteri di valutazione dei titoli coerenti con la lex specialis e con i limiti derivanti dal giudicato di annullamento.
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, oggettività e trasparenza delle procedure concorsuali; la censura fondata su tale parametro è stata respinta quanto al metodo del moltiplicatore.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità della valutazione dei titoli e dell'azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e ai vizi della valutazione dei titoli.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni dedotte in relazione all'istruttoria e alla valutazione dei titoli.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra i parametri della censura sulla documentazione e valutazione dei titoli.
art. 46 d.P.R. 445/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione dei titoli dichiarati.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati quali fondamenti dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della procedura concorsuale.
art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali
Richiamato nell'atto di caducazione e ricostituzione del rapporto di lavoro del candidato, senza specifica ulteriore elaborazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una graduatoria concorsuale viene integralmente sostituita, a seguito di annullamento giurisdizionale e riedizione del potere, da una nuova graduatoria che peggiora la posizione individuale del candidato, l'interesse a impugnare la nuova graduatoria sorge con il nuovo atto; la mancata impugnazione della graduatoria precedente non preclude la contestazione della nuova valutazione, anche con riferimento a titoli già presentati.
- L'approvazione di una graduatoria concorsuale, pur formalmente contenuta in un unico atto, è concettualmente scindibile nelle singole posizioni dei candidati; la modificazione del punteggio o della posizione individuale è sufficiente a distinguere il nuovo atto da quello precedente.
- In sede di riedizione della valutazione dei titoli imposta da un annullamento giurisdizionale, la Commissione può adottare un moltiplicatore unico dei punteggi precedentemente attribuiti quando tale criterio sia coerente con il bando, rispetti i pesi delle categorie di titoli e corregga l'impossibilità matematica di conseguire il punteggio massimo, senza alterare i criteri sostanziali di valutazione.
- Un titolo accademico non integralmente attinente al settore istituzionale dell'amministrazione non può essere automaticamente ignorato se presenta una parziale pertinenza: deve essere considerato quale titolo valutabile, eventualmente attribuendo un punteggio inferiore rispetto a quello spettante ai titoli pienamente attinenti.
- La mancata valorizzazione di incarichi espressamente esclusi dai criteri predeterminati dalla Commissione non è illegittima quando l'esclusione rientri nella discrezionalità tecnica, sia ragionevole e riguardi attività prive di una peculiare ed elevata professionalità, riconducibili ai normali compiti di servizio.
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