Sentenza del 20/03/2015 n. 2691 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Violazioni formali - Diritto alla detrazione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla detrazione dell’IVA in presenza di violazioni formali, consistenti nell’omessa o errata indicazione del numero di partita IVA sulla fattura. La questione è se tali irregolarità possano, da sole, compromettere la detrazione dell’imposta.
La decisione
È stato affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato o messo in discussione soltanto in presenza di violazioni sostanziali, idonee a incidere sui presupposti dell’imposta o a impedire la verifica dell’operazione. Le irregolarità meramente formali, come l’omessa o errata indicazione del numero di partita IVA in fattura, non sono sufficienti a escludere il diritto alla detrazione, se l’operazione è effettiva e gli elementi necessari per verificarla sono comunque disponibili.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione non può essere negato per il solo mancato rispetto di formalità documentali quando i requisiti sostanziali dell’operazione sono dimostrati e l’Amministrazione può effettuare i controlli necessari.
Massime di principio
- Le irregolarità formali nella fattura non comportano automaticamente la perdita della detrazione IVA.
- La detrazione può essere negata quando la violazione è sostanziale, l’operazione è inesistente, mancano i requisiti dell’imposta o l’irregolarità impedisce concretamente i controlli.
- In caso di errore sul numero di partita IVA, occorre verificare se l’identità del soggetto, l’effettività dell’operazione e gli altri elementi essenziali risultano comunque accertabili.
- Il principio di proporzionalità impone di distinguere tra difetti formali sanabili e violazioni sostanziali realmente pregiudizievoli per l’accertamento o per la riscossione dell’IVA.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 40 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 41 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 51 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →