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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale n. 914/2024 pubblicata in data 9/08/2024, nell'ambito del procedimento NRG 2524/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per cinque annualità, per un valore di euro 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale, n. 914/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente la Carta Docente, secondo il relativo sistema, per un valore corrispondente a cinque annualità non godute, pari a euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo era stato ritualmente notificato al Ministero il 20 agosto 2024 ed era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovata l'inottemperanza dell'amministrazione, in quanto il giudicato era passato in cosa giudicata, era stato ritualmente notificato ed era inutilmente decorso il termine dilatorio per il pagamento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato alle amministrazioni resistenti di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Locri, mettendo a disposizione della ricorrente l'importo dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, attribuendogli il termine di ulteriori sessanta giorni dall'istanza della ricorrente attestante l'inadempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione piena e integrale del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato da eseguire quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio eventualmente previsto per l'adempimento e risulti persistente l'inerzia amministrativa.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato, individuando anche le modalità concrete dell'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione che abbia persistito nell'inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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