Cassazione Penale, Sentenza n. 3389/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Procura generale aveva chiesto il riconoscimento, ex artt. 730 e ss. cod. proc. pen., di una sentenza irrevocabile pronunciata in Germania (Tribunale di Dortmund, 31/01/2003, pena detentiva di 7 anni per omicidio) al fine di farla valere ai fini della recidiva (art. 12, n.1, cod. pen.) e per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (art. 12, n.2). Si contestava la decisione della Corte d'appello di Catania (sentenza 7/1/2022) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento; il ricorrente sosteneva che l'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 non avrebbe implicitamente abrogato la disciplina del riconoscimento ex artt. 730 ss. e che quindi gli effetti della sentenza straniera dovessero essere espressamente riconosciuti dall'autorità giudiziaria interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la decisione di inammissibilità impugnata. La Corte ha chiarito che, alla luce del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI) e degli strumenti ECRIS, le condanne pronunciate da autorità di altri Stati membri dell'UE possono essere prese in considerazione ai fini della recidiva (art. 12, n.1, cod. pen.) anche in assenza del previo riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen., purché le informazioni siano acquisite tramite le procedure di assistenza giudiziaria o gli scambi di casellario e purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l'istituto della decisione quadro riguarda le precedenti condanne per "fatti diversi" e non legittima l'imposizione in Italia di nuove pene accessorie per gli stessi fatti già giudicati all'estero; tentativi di usare il riconoscimento per applicare pene supplementari per gli stessi fatti rischiano di violare il principio ne bis in idem e le garanzie sovranazionali. Inoltre la Corte ha sottolineato che la richiesta non ha dimostrato come superare i limiti imposti dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale (es. Corte EDU, Corte di giustizia UE, Corte costituzionale).
Norme richiamate
art. 730 cod. proc. pen.
Norma tradizionale sul riconoscimento delle sentenze penali straniere; mantiene rilevanza per ottenere effetti esecutivi o per finalità non contemplate dal d.lgs. 73/2016, ma non è sempre necessaria per la presa in considerazione ai fini della recidiva quando le informazioni provengono da ECRIS/assistenza.
art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73
"Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere"
Attribuisce alle condanne provenienti da altri Stati membri, quando comunicate tramite gli strumenti previsti (ECRIS/assistenza), rilevanza ai fini di determinazioni penali nazionali come la recidiva senza bisogno del previo riconoscimento formale ex art. 730, purché non contrastino con principi fondamentali.
art. 12 cod. pen.
Regola gli effetti delle condanne pregresse (recidiva, n.1) e le pene accessorie (n.2). La Corte distingue tra l'uso della condanna straniera come elemento storicizzato per la recidiva (n.1) e l'applicazione di pene accessorie per gli stessi fatti, che comporta problemi di ne bis in idem.
d.lgs. n. 74/2016
Modifica il T.U. sul casellario giudiziale introducendo il Titolo II-bis per il casellario giudiziale europeo e prevede l'iscrizione delle condanne straniere quando riconosciute secondo la disciplina previgente; congiuntamente a d.lgs. 73 e 75, rimodula il circuito informativo tra Stati membri.
d.lgs. n. 75/2016
Attua la decisione 2009/316/GAI istituendo il sistema ECRIS (scambio informatico decentrato delle condanne) consentendo la trasmissione diretta di informazioni sulle condanne tra Stati membri.
Decisione quadro 2008/675/GAI
Principio europeo che stabilisce che le decisioni di condanna di uno Stato membro devono essere prese in considerazione negli altri Stati membri, attribuendo loro effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali per le finalità indicate dal diritto nazionale; non mira a un riconoscimento automatico né all'esecuzione transnazionale delle pene.
Carta dei diritti fondamentali (art. 50) e Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen (art. 54)
Richiamate come garanti del principio ne bis in idem: vietano che una persona sia perseguita o punita più volte per lo stesso fatto, limitando la possibilità di imporre in un secondo Stato pene ulteriori per gli stessi fatti già giudicati.
Massime di principio
- Per valutare la recidiva in un procedimento italiano, le condanne pronunciate da autorità di altri Stati membri dell'UE possono essere considerate senza il previo riconoscimento formale (art. 730) se le informazioni provengono da ECRIS o dalle procedure di assistenza giudiziaria e non contrastano con i principi fondamentali dell'ordinamento.
- La disciplina della decisione quadro 2008/675/GAI e il d.lgs. 73/2016 sono pensati per far "valere" condanne straniere come "fatto storico" ai fini di effetti penali in sede nazionale (es. recidiva) principalmente quando riguardano fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità nazionale.
- L'applicazione in Italia di pene accessorie o di nuove sanzioni per gli stessi fatti già giudicati all'estero è problematica: richiede attenzione al principio ne bis in idem e, in molti casi, non è compatibile con le garanzie sovranazionali; per tali finalità il riconoscimento formale non scongiura automaticamente il divieto di doppia sanzione.
- Se l'obiettivo è l'esecuzione della pena straniera o l'applicazione di effetti penali non ricompresi dalla presa in considerazione prevista dal d.lgs. 73/2016, resta pertinente lo strumento del riconoscimento ex artt. 730 ss. cod. proc. pen.
- Prima di chiedere riconoscimenti o valorizzare condanne estere, verificare: a) se la condanna è stata trasmessa tramite ECRIS/assistenza; b) se riguarda "fatti diversi" rispetto a quelli oggetto del procedimento nazionale; c) se la condanna estera è ancora eseguibile; d) l'eventuale impatto del ne bis in idem e delle garanzie costituzionali/sovranazionali.
- In caso di dubbio sulla compatibilità con il divieto di doppia punizione o sulla connessione temporale/sostanziale tra procedimenti, è necessario approfondire l'analisi giuridica e probatoria prima di chiedere l'applicazione di effetti penali basati su una sentenza straniera.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3371/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3375/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2023 del 26/01/2023
- Sentenza penale · 26 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3381/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →