Regolamento (UE) 2021/824
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 della Commissione del 21 maggio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 820/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva terbutilazina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica le condizioni di approvazione della terbutilazina alla luce delle valutazioni scientifiche della Commissione, dell’EFSA e degli Stati membri. Pur mantenendo l’approvazione della sostanza, introduce restrizioni più severe sull’impiego, in particolare limitandolo a una sola applicazione ogni tre anni sullo stesso campo e a un massimo di 850 g/ha. Aggiorna inoltre i limiti massimi di alcune impurità rilevanti nel materiale tecnico e prevede termini transitori per l’adeguamento o la revoca delle autorizzazioni nazionali.
Modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva terbutilazina nei prodotti fitosanitari, con restrizioni d’uso e aggiornamento dei limiti per alcune impurità nel materiale tecnico.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva terbutilazina e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono e che sono autorizzati negli Stati membri dell’UE. Riguarda le condizioni di approvazione della sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e la modifica delle condizioni specifiche fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011. Sono rilevanti le misure transitorie per le autorizzazioni nazionali e l’eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica delle condizioni di approvazione della terbutilazina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/824 interviene sulla disciplina della terbutilazina, sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari, modificando i regolamenti di esecuzione (UE) n. 820/2011 e (UE) n. 540/2011. L’intervento segue la valutazione delle informazioni di conferma e degli aggiornamenti scientifici effettuati dalla Commissione, dagli Stati membri e dall’EFSA, dai quali emerge che le condizioni originarie di approvazione devono essere rese più restrittive per tenere conto dei rischi per i consumatori e per l’ambiente.
Contesto e motivazione della modifica
Il regolamento richiama che il richiedente ha presentato le informazioni supplementari richieste, ma la Commissione ritiene che tali dati non siano sufficienti a escludere un rischio per i consumatori qualora la terbutilazina sia impiegata ogni anno sullo stesso campo fino a 850 g/ha. In particolare, l’EFSA ha aggiornato le proprie conclusioni nel 2017 e nel 2019, segnalando un rischio per lattanti e bambini piccoli in determinate condizioni d’impiego e il superamento, nelle acque sotterranee, della soglia di 0,75 μg/l per i metaboliti LM3 e LM6 in tutti gli scenari esaminati. La Commissione conclude pertanto che è necessario limitare l’uso della sostanza e rivedere i livelli consentiti di impurità nel materiale tecnico.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano la terbutilazina quale sostanza attiva approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e incidono direttamente sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza negli Stati membri. Il regolamento opera sul piano dell’approvazione UE della sostanza, della sua inclusione nell’elenco delle sostanze attive approvate e delle condizioni che gli Stati membri devono rispettare nell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Condizioni di approvazione aggiornate
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 è sostituito con una nuova scheda della terbutilazina. La sostanza resta approvata con purezza minima di ≥ 950 g/kg, con data di approvazione fissata al 1o gennaio 2012 e scadenza al 31 dicembre 2024. Restano indicate come impurità tossicologicamente rilevanti propazina, atrazina e simazina, ma con limiti massimi specifici nel materiale tecnico prodotto commercialmente:
- propazina: massimo 9 g/kg;
- atrazina: massimo 1 g/kg;
- simazina: massimo 9 g/kg.
Restrizioni di impiego
Le condizioni specifiche prevedono che possano essere autorizzati solo impieghi come erbicida. Inoltre, l’impiego deve essere limitato a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo e a una dose massima di 850 g di terbutilazina per ettaro. Queste limitazioni sono il punto centrale della revisione, poiché mirano a ridurre l’esposizione dei consumatori e il rischio di contaminazione ambientale derivante dall’uso ripetuto sul medesimo appezzamento.
Valutazione del rischio e obblighi per gli Stati membri
Nel valutare i prodotti fitosanitari ai sensi dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame sulla terbutilazina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva del 17 giugno 2011 e aggiornata il 24 marzo 2021. La valutazione deve prestare particolare attenzione:
- al rischio per i consumatori dovuto all’esposizione ai metaboliti della terbutilazina;
- alla protezione delle acque sotterranee in regioni vulnerabili per natura dei suoli o condizioni climatiche;
- al rischio per uccelli e mammiferi. Le condizioni di impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi e, ove necessario, programmi di monitoraggio per verificare una possibile contaminazione delle acque sotterranee nelle zone vulnerabili.
Modifiche agli atti di esecuzione collegati
Il regolamento modifica anche l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando la voce relativa alla terbutilazina nell’elenco delle sostanze attive approvate. In questo modo si allinea la disciplina generale dell’approvazione con le nuove condizioni specifiche introdotte nel regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 come modificato.
Disposizioni transitorie e periodo di tolleranza
Per consentire l’adeguamento del mercato e delle autorizzazioni nazionali, gli Stati membri devono revocare o modificare, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina entro il 14 dicembre 2021. Qualora venga concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e comunque terminare entro il 14 giugno 2022.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica delle condizioni di approvazione della terbutilazina
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 è sostituito. La terbutilazina resta approvata con purezza minima pari a ≥ 950 g/kg, ma con condizioni specifiche più rigorose. La data di approvazione è 1o gennaio 2012 e la scadenza dell’approvazione resta fissata al 31 dicembre 2024.
Limiti per le impurità nel materiale tecnico
Nel materiale tecnico prodotto commercialmente le impurità tossicologicamente rilevanti non devono superare: propazina 9 g/kg, atrazina 1 g/kg e simazina 9 g/kg. Il regolamento motiva tale modifica con la necessità di considerare soddisfatto il requisito informativo sulle specifiche del materiale tecnico solo a fronte della riduzione dei limiti delle impurità rilevanti propazina e simazina.
Restrizioni d’uso autorizzabili
Possono essere autorizzati solo impieghi come erbicida. L’uso deve essere limitato a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo e a una dose massima di 850 g di terbutilazina per ettaro. Le condizioni di impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, programmi di monitoraggio per verificare la contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili.
Valutazione del rischio e aspetti ambientali e sanitari
Nell’applicazione dei principi uniformi ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame sulla terbutilazina aggiornata il 24 marzo 2021. Deve essere prestata particolare attenzione al rischio per i consumatori dovuto ai metaboliti della terbutilazina, alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili e al rischio per uccelli e mammiferi.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per allineare l’elenco delle sostanze attive approvate alle nuove condizioni applicabili alla terbutilazina.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare o modificare, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina entro il 14 dicembre 2021, per adeguarle alle nuove condizioni di approvazione.
Periodo di tolleranza
Se concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo di tolleranza deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 14 giugno 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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