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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/861

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/861 della Commissione del 21 maggio 2021 che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati e stabilisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni per l’organizzazione di un’indagine per campione in relazione al dominio dell’istruzione e della formazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento specifica, per l’indagine AES, la struttura tecnica del set di dati, le variabili da rilevare e i formati per la trasmissione dei microdati dagli Stati membri a Eurostat. Definisce inoltre popolazione di riferimento, campionamento, periodi di riferimento, regole di ponderazione e modalità di raccolta elettronica dei dati. L’allegato elenca in modo analitico le variabili sul profilo socio-demografico, sul percorso formativo, sulla partecipazione ad apprendimento formale, non formale e informale, sugli ostacoli alla partecipazione e su alcuni indicatori di salute.

Regolamento di esecuzione che definisce il set di dati, le variabili e i formati tecnici per la trasmissione dei dati dell’indagine campionaria sull’istruzione degli adulti (AES) nel dominio istruzione e formazione, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per la trasmissione elettronica a Eurostat dei microdati relativi all’indagine AES nel dominio dell’istruzione e della formazione. Riguarda persone di età compresa tra 18 e 69 anni abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro, rilevate tramite campioni probabilistici nazionali rappresentativi; per alcune variabili e moduli sono previsti filtri, selezioni casuali e condizioni specifiche. Il regolamento disciplina anche le modalità di rilevazione, ponderazione, validazione e invio dei dati e dei metadati; non prevede esclusioni territoriali particolari, ma richiede l’uso di classificazioni statistiche armonizzate (NUTS, ISCED, CLA, ISCO, NACE) e del QCER per le lingue.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/861: specifiche tecniche per l’indagine AES nel dominio istruzione e formazione

Il regolamento dà attuazione tecnica al quadro statistico del regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine sull’istruzione degli adulti (AES). La sua funzione è standardizzare contenuti, variabili, codifiche, periodicità, modalità di raccolta e trasmissione dei microdati affinché gli Stati membri forniscano a Eurostat informazioni comparabili e validate.

Finalità e contesto normativo

Il considerando principale sottolinea la necessità di garantire un’attuazione accurata dell’indagine campionaria sul dominio dell’istruzione e della formazione. Per questo la Commissione deve precisare gli aspetti tecnici del set di dati e i formati tecnici di trasmissione; inoltre, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione devono utilizzare classificazioni statistiche armonizzate e compatibili con NUTS, ISCED, CLA, ISCO e NACE, mentre per i livelli linguistici si deve far riferimento al QCER.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri nella fase di raccolta e trasmissione dei microdati a Eurostat. La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di età compresa tra 18 e 69 anni abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro. La rilevazione può avvenire su un campione di persone oppure su un campione di famiglie, con il limite di non intervistare più di due persone per famiglia selezionate casualmente, salvo giustificazione. Le interviste indirette devono essere evitate nella misura del possibile.

Definizioni e periodi di riferimento

L’articolo 2 chiarisce tre nozioni operative: il periodo di rilevazione sul campo, il periodo di riferimento e la data di riferimento, intesa come data della prima intervista. L’articolo 5 distingue poi tra:

  • dati sulla partecipazione all’istruzione e alla formazione, da riferire ai 12 mesi precedenti l’intervista;
  • altri dati, riferiti alla situazione alla data di riferimento, salvo diversa indicazione. L’età va calcolata in anni compiuti alla data di riferimento.

Campionamento e precisione statistica

La rilevazione deve basarsi su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale. Le dimensioni dei campioni non sono lasciate alla discrezionalità nazionale, ma devono rispettare i requisiti di precisione previsti per il dominio dell’istruzione e della formazione dall’allegato II del regolamento (UE) 2019/1700.

Struttura del set di dati e variabili dell’allegato

L’allegato costituisce la parte più ampia del regolamento e dettaglia le variabili da trasmettere, con identificativi, codici, etichette e filtri. Le macroaree informative riguardano, tra le altre:

  • localizzazione e contesto territoriale (paese di residenza, regione NUTS 2, grado di urbanizzazione);
  • informazioni sulla rilevazione (anno, mese e giorno dell’intervista, identificativo record);
  • fattori di ponderazione;
  • caratteristiche dell’intervista (modalità e partecipazione diretta/indiretta);
  • composizione familiare, reddito familiare, sesso, età, cittadinanza, paese di nascita e durata della permanenza nel paese;
  • istruzione raggiunta, settore del titolo, anno di conseguimento, abbandono dell’istruzione/formazione formale e relativo livello non completato;
  • condizione lavorativa principale, situazione occupazionale, tempo pieno/parziale, status professionale, stabilità dell’occupazione, professione ISCO, attività economica NACE, dimensioni dell’unità locale e anzianità lavorativa;
  • livello di istruzione dei genitori, paese di nascita dei genitori e competenze linguistiche dichiarate;
  • salute percepita e limitazioni nelle attività (in particolare l’indicatore GALI).

Partecipazione a istruzione formale

Il regolamento disciplina in dettaglio la partecipazione alla formazione e all’istruzione formale negli ultimi 12 mesi. Sono rilevati, tra l’altro:

  • il numero di attività di istruzione/formazione formale;
  • per l’attività più recente: anno e mese di inizio, condizione lavorativa all’inizio, livello ISCED, completamento o abbandono, campo di studio, collocazione online/in presenza, uso di materiali online e interazioni online con docenti e altri partecipanti;
  • i motivi della partecipazione, con elenco di finalità economiche, professionali e personali;
  • la collocazione temporale rispetto alle ore di lavoro retribuite;
  • il numero di ore dedicate, i costi e la ripartizione dei costi tra rispondente e terzi;
  • la fonte di finanziamento parziale o totale;
  • l’utilizzo attuale delle competenze acquisite e i risultati ottenuti, come nuovo lavoro, aumento di salario, promozione, nuovi compiti, migliori risultati nel lavoro attuale o vantaggi personali.

Partecipazione a istruzione non formale e selezione delle attività

Per l’apprendimento non formale sono previste variabili generali sulla partecipazione negli ultimi 12 mesi e sul numero di attività svolte, distinguendo corsi, seminari, formazione assistita sul lavoro e lezioni private. Quando le attività sono numerose, il regolamento impone meccanismi di selezione casuale per limitare il carico informativo:

  • fino a 5 attività possono essere descritte in dettaglio;
  • una o due attività sono selezionate casualmente per raccogliere dettagli specifici, con ulteriori informazioni sul tipo di attività, scopo, contesto lavorativo, orario, costi, erogatore, certificazione finale, competenze acquisite, luogo di svolgimento e uso delle tecnologie digitali.

Motivi, costi e risultati dell’apprendimento non formale

Per le attività non formali selezionate casualmente l’allegato richiede informazioni sul promotore dell’attività quando essa è connessa al lavoro, sui motivi della partecipazione, sull’iniziativa del datore di lavoro o dei servizi pubblici per l’impiego, e sui costi sostenuti e finanziati. Sono inoltre rilevati gli esiti, analogamente a quanto previsto per l’istruzione formale, e l’eventuale attestato conseguito.

Ostacoli alla partecipazione e intenzioni future

L’articolo e l’allegato dedicati agli ostacoli prevedono la rilevazione della volontà di partecipare più intensamente ad attività formative e la distinzione tra chi non intende partecipare ulteriormente e chi invece vorrebbe farlo. In caso di mancata partecipazione o di insufficiente partecipazione, devono essere indicati i motivi: prerequisiti, costi, assenza di sostegno del datore di lavoro o dei servizi pubblici, orari, distanza, responsabilità familiari, salute, età, motivi personali, assenza di offerta idonea, precedente esperienza negativa, assenza di posti o troppe poche iscrizioni.

Apprendimento informale e competenze linguistiche

Il regolamento include anche il modulo sull’apprendimento informale negli ultimi 12 mesi, distinguendo fonti di apprendimento tramite familiari/amici/colleghi, materiali a stampa, dispositivi elettronici, visite guidate a musei e siti, e centri di apprendimento o biblioteche. È richiesto anche lo scopo dell’apprendimento informale, con distinzione tra attività connesse al lavoro e non connesse al lavoro. Sono inoltre previste variabili sulle lingue materne, sulle altre lingue utilizzate e sul livello di conoscenza delle due lingue meglio conosciute diverse dalla lingua materna.

Salute e disabilità

Nel modulo salute, l’allegato richiede una autovalutazione dello stato di salute generale e l’indicatore GALI sulle limitazioni delle attività dovute a problemi di salute, distinguendo tra limitazioni gravi, non gravi e assenza di limitazioni. Ciò conferma che l’indagine AES integra anche variabili utili a letture trasversali tra istruzione, lavoro e condizioni personali.

Trasmissione, validazione e standard tecnici

La trasmissione dei microdati avviene per via elettronica. Prima dell’invio, gli Stati membri devono controllare i dati e verificare la conformità alle regole di validazione legate a codifiche e filtri; possono essere concordate regole supplementari con la Commissione. I dati riveduti devono essere trasmessi come set completi di tutte le variabili. Dati e metadati devono essere resi disponibili nel formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato da Eurostat e tramite il punto unico di accesso.

Entrata in vigore e portata vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità tecnica

L’articolo 1 precisa che il regolamento stabilisce gli aspetti tecnici del set di dati e i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) per l’indagine per campione nel dominio dell’istruzione e della formazione (AES), in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700.

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce tre concetti chiave: "periodo di rilevazione sul campo" (periodo in cui sono rilevati i dati riferiti dai rispondenti), "periodo di riferimento" (periodo cui si riferisce una specifica informazione) e "data di riferimento" (data della prima intervista).

Variabili e caratteristiche tecniche del set di dati

L’articolo 3 rinvia all’allegato per la descrizione delle variabili e delle loro caratteristiche tecniche, incluse tematiche, identificativi e nomi delle variabili, codici di categoria/etichette e filtri delle variabili.

Popolazione di riferimento, unità di osservazione e rispondenti

L’articolo 4 individua la popolazione di riferimento nelle persone tra 18 e 69 anni abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro. I dati sono raccolti su un campione di persone o su un campione di famiglie; in ciascuna famiglia non devono essere intervistate più di due persone selezionate casualmente, salvo giustificazione per un numero maggiore. Le interviste indirette devono essere evitate nella misura del possibile.

Periodi di riferimento dei dati

L’articolo 5 stabilisce che i dati sulla partecipazione all’istruzione e alla formazione si riferiscono ai 12 mesi precedenti l’intervista; gli altri dati si riferiscono, salvo diversa indicazione, alla data di riferimento. L’età è calcolata in anni compiuti alla data di riferimento.

Campioni probabilistici e requisiti di precisione

L’articolo 6 prescrive campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale. Le dimensioni campionarie devono essere determinate secondo i requisiti di precisione per il dominio istruzione e formazione di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1700.

Selezione casuale di attività di apprendimento non formale

L’articolo 7 impone una selezione casuale per la raccolta dei dettagli sulle attività non formali: per i rispondenti con più di cinque attività, cinque sono selezionate casualmente ai fini di alcune informazioni; per quelli con più di due attività, due attività (NFERAND1 e NFERAND2) sono selezionate casualmente tra quelle pertinenti per acquisire informazioni dettagliate.

Finestra temporale e metodi di rilevazione

L’articolo 8 prevede interviste ogni 6 anni, tra il 1° luglio e il 31 marzo, con primo periodo di svolgimento a partire dal 1° luglio 2022. Se possibile, la rilevazione nazionale sul campo non deve superare sei mesi. I dati devono essere raccolti con metodi informatizzati, come CAPI, CATI e CAWI; eventuali eccezioni devono essere motivate.

Ponderazione dei dati

L’articolo 9 indica come popolazione di riferimento per la ponderazione la popolazione reale o stimata di 18-69 anni abitualmente dimorante in famiglia. I fattori di ponderazione devono tener conto della probabilità di selezione e di dati esterni affidabili per sesso, classi di età (18-24, 25-34, 35-54, 55-69) e livello di istruzione (ISCED 0-2, 3-4, 5-8); ove possibile, anche condizione lavorativa principale, professione e regione.

Trasmissione elettronica, validazione e formato di scambio

L’articolo 10 impone la trasmissione elettronica a Eurostat di microdati conformi all’allegato. Gli Stati membri devono effettuare controlli preliminari e assicurare il rispetto delle regole di validazione basate su codifica e filtri; possono essere concordate regole supplementari di validazione. I dati riveduti devono essere trasmessi come set completi riguardanti tutte le variabili. Dati e metadati vanno messi a disposizione tramite il formato comune di scambio di dati e metadati statistici specificato da Eurostat e il punto unico di accesso.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeaistruzione e formazionemercato del lavorosalutescambio di dati statistici

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