Regolamento (UE) 2021/1423
Regolamento delegato (UE) 2021/1423 della Commissione del 21 maggio 2021 che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, per lo scambio sistematico, con mezzi elettronici, di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate di acquisizione o detenzione di talune armi da fuoco (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce le modalità tecniche e operative per lo scambio elettronico, attraverso l'IMI, delle informazioni relative ai rifiuti di autorizzazione ad acquisire o detenere talune armi da fuoco ai sensi della direttiva (UE) 2021/555. Definisce quali dati devono essere inseriti, i termini di registrazione, gli obblighi di aggiornamento, cancellazione e riesame, nonché il periodo di accessibilità delle informazioni. La disciplina è improntata a un bilanciamento tra efficacia della cooperazione tra Stati membri e tutela dei dati personali. L'applicazione decorre dal 31 gennaio 2022 e la Commissione deve riesaminare il regolamento entro due anni dalla data di applicazione.
Scambio sistematico, tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), delle informazioni sulle autorizzazioni rifiutate ad acquisire o detenere talune armi da fuoco per motivi legati all'affidabilità connessa alla sicurezza della persona.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista dall'articolo 18, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2021/555, con riguardo alle decisioni amministrative o giudiziarie che impediscono l'acquisizione o la detenzione di armi da fuoco rientranti nelle categorie A o B per motivi connessi all'affidabilità della persona interessata. Sono incluse le decisioni di rifiuto emesse in risposta a una domanda di autorizzazione, di conferma, rinnovo o proroga, nonché le revoche, i dinieghi di conferma/rinnovo/proroga e altri divieti equivalenti. Si applica solo alle decisioni emesse a partire dal 31 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento. Il sistema utilizzato è l'IMI; restano escluse dal registro le informazioni sui motivi specifici del rifiuto, quali casellario giudiziale e dati medici o psicologici.
Scambio sistematico di informazioni sulle autorizzazioni rifiutate per armi da fuoco
Il regolamento delegato (UE) 2021/1423 attua l'articolo 18 della direttiva (UE) 2021/555, predisponendo le modalità dettagliate per lo scambio elettronico, tramite IMI, delle informazioni relative ai rifiuti di autorizzazione ad acquisire o detenere talune armi da fuoco. La finalità è consentire una cooperazione amministrativa efficace tra Stati membri, salvaguardando al contempo la protezione dei dati personali e limitando i dati condivisi al minimo necessario.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le decisioni amministrative o giudiziarie che impediscono l'acquisizione o la detenzione di armi da fuoco rientranti nelle categorie A o B della direttiva (UE) 2021/555, quando il diniego è fondato sull'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Rientrano nel perimetro anche i dinieghi di conferma, rinnovo o proroga, le revoche di autorizzazioni già concesse e gli altri provvedimenti equivalenti che producano il medesimo effetto impeditivo.
L'obbligo di comunicazione opera solo per le decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del regolamento, vale a dire dal 31 gennaio 2022. Il regolamento utilizza come canale unico il sistema di informazione del mercato interno (IMI), individuato espressamente quale sistema previsto dall'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva.
Contenuto delle informazioni da scambiare
L'articolo 3 delimita rigorosamente le informazioni da inserire nel sistema. Sono obbligatori i dati identificativi essenziali della persona interessata: nome, data di nascita, luogo e paese di nascita e cittadinanza. Devono inoltre essere indicati la data della decisione, un eventuale riferimento nazionale o altro identificatore univoco, l'autorità che ha adottato il provvedimento e, se diversa, quella da contattare per ottenere ulteriori chiarimenti.
Il regolamento richiede anche una classificazione del rifiuto su due assi distinti:
- natura dell'effetto del rifiuto, distinguendo tra divieto a tempo indeterminato, divieto a tempo determinato con data di fine e altre decisioni non ricomprese nelle prime due categorie;
- tipologia procedurale della decisione, distinguendo tra rifiuti adottati in risposta a domanda di autorizzazione, di conferma/rinnovo/proroga, revoche di autorizzazioni già rilasciate e altri casi.
Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori dati identificativi, come codice fiscale, numero di passaporto o carta d'identità, se necessari per l'esatta identificazione della persona. In chiave di tutela dei dati personali, non devono invece essere registrati i motivi specifici del rifiuto, né informazioni sul casellario giudiziale o sullo stato medico o psicologico dell'interessato.
Termini di inserimento e accesso
Le informazioni devono essere inserite nell'IMI entro 30 giorni di calendario dalla data della decisione di rifiuto e diventano immediatamente accessibili alle autorità competenti degli altri Stati membri. L'obiettivo è assicurare tempestività nello scambio senza comprimere eccessivamente le garanzie di riservatezza.
Cancellazione, aggiornamento e riesame periodico
Il regolamento disciplina in modo puntuale l'aggiornamento delle voci già inserite. Se la decisione viene annullata o dichiarata non valida, la voce deve essere cancellata entro 30 giorni di calendario. Se, per revoca, modifica o altri eventi, i dati non sono più esatti o completi, l'autorità competente deve aggiornarli entro 30 giorni dalla perdita di esattezza o completezza; in caso di revoca, deve essere inserita la data di efficacia della revoca.
Per le decisioni senza data di fine fissata, l'autorità competente deve riesaminare la voce almeno ogni 10 anni a partire dalla data della decisione e aggiornarla subito dopo il riesame per confermare la persistenza del divieto o registrare la revoca. Per le decisioni a tempo determinato superiori a 10 anni, il riesame decennale è obbligatorio fino alla data di fine fissata. Una volta registrata la revoca, l'obbligo di riesame periodico cessa per quella voce.
Periodo di conservazione/accessibilità delle informazioni
Le informazioni restano accessibili nell'IMI per 10 anni, calcolati dalla data più recente tra:
- la data di emissione della decisione;
- la data dell'ultimo aggiornamento di conferma della sua vigenza;
- la data di fine fissata, se presente.
Se la voce è soggetta a riesame decennale e l'autorità non vi provvede, l'accessibilità cessa alla scadenza del termine previsto per il riesame. In caso di revoca registrata nel sistema, la voce cessa di essere accessibile 10 anni dopo la data di revoca.
Riesame della Commissione ed entrata in applicazione
La Commissione è tenuta a riesaminare il regolamento entro due anni dalla data di applicazione, per tener conto di eventuali difficoltà di attuazione segnalate dagli Stati membri. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 31 gennaio 2022.
Disposizioni principali
Ambito oggettivo e temporale
Lo scambio riguarda le autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2021/555, sempre che il rifiuto sia basato sull'affidabilità connessa alla sicurezza della persona interessata. Sono coperte solo le decisioni di rifiuto emesse a partire dalla data di applicazione del regolamento, cioè dal 31 gennaio 2022.
Sistema elettronico utilizzato
Ai fini dello scambio, il sistema previsto dall'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/555 è individuato nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1427.
Dati da comunicare
Devono essere inseriti nel sistema: nome, data di nascita, luogo e paese di nascita, cittadinanza, data della decisione di rifiuto, eventuale numero di riferimento nazionale o identificatore univoco, autorità che ha adottato la decisione e, se diversa, autorità contattabile per ulteriori informazioni, oltre alla classificazione della decisione secondo le categorie previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e j). Per le decisioni di cui alla lettera h), punto ii), va indicata anche la data di fine fissata.
Dati facoltativi di identificazione
Oltre ai dati obbligatori di identificazione, gli Stati membri possono trasmettere ulteriori elementi, quali codice fiscale, numero di passaporto o carta d'identità, se necessari per una corretta identificazione della persona.
Termine di inserimento e accessibilità immediata
Le informazioni devono essere inserite nell'IMI entro 30 giorni di calendario dalla data della decisione di rifiuto e sono rese immediatamente accessibili alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Cancellazione, aggiornamento e riesame
Se la decisione è annullata o dichiarata non valida, la voce deve essere cancellata entro 30 giorni di calendario. Se i dati cessano di essere esatti o completi, anche per revoca o modifica, devono essere aggiornati entro 30 giorni. In caso di revoca va aggiunta la data di revoca. Le decisioni di rifiuto senza data di fine fissata devono essere riesaminate almeno ogni 10 anni; quelle con durata determinata superiore a 10 anni devono essere riesaminate almeno ogni 10 anni fino alla data di fine fissata. Dopo la revoca, l'obbligo periodico di riesame cessa una volta aggiornato il record con la data di revoca.
Durata di accessibilità delle informazioni
Le informazioni restano accessibili per 10 anni a partire dalla data più recente tra quella di emissione della decisione, quella dell'ultimo aggiornamento di conferma della sua vigenza e quella di fine fissata, con le precisazioni dell'articolo 5. Se la voce è soggetta a riesame decennale e l'autorità non adempie, cessa di essere accessibile alla scadenza del termine per il riesame. Se è registrata una data di revoca, la voce cessa di essere accessibile allo scadere di 10 anni dalla data di revoca.
Riesame da parte della Commissione e applicazione
La Commissione deve riesaminare il regolamento entro due anni dalla data di applicazione. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 31 gennaio 2022.
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