Cassazione Civile, Ordinanza n. 03144/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società di persone operante nel commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, rideterminando in parte in via analitica e in parte in via induttiva il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari, con recupero a tassazione ai fini IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. Conseguentemente notificava ai due soci ulteriori avvisi di accertamento IRPEF e addizionali, imputando per trasparenza il maggior reddito d'impresa. I contribuenti impugnavano gli atti e, in primo grado, ottenevano un parziale accoglimento con rideterminazione induttiva del reddito mediante percentuale di ricarico del 14%. In appello, però, la Commissione tributaria regionale accoglieva l'impugnazione dell'Ufficio e respingeva i ricorsi originari. In Cassazione i contribuenti proponevano tre motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per due censure distinte, e nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360, n. 4, c.p.c. L'Agenzia eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso. Dopo la proposizione del ricorso, alcuni ricorrenti chiedevano anche la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, invocando la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo superato il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario per effetto del rinvio dell'art. 49 d.lgs. n. 546/1992. Ha calcolato la scadenza del termine, tenendo conto della sospensione semestrale per le controversie definibili ex art. 11 d.l. n. 50/2017, e ha escluso il cumulo con la sospensione feriale. Il ricorso era stato consegnato all'UNEP oltre il termine utile. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la successiva domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, poiché al momento della domanda la sentenza di appello era già passata in giudicato; ha richiamato il carattere non disponibile del giudicato e la sua rilevabilità d'ufficio. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
il maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società di persone viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
art. 360, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro della censura di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro della censura per omesso esame di fatti decisivi.
art. 327, primo comma, c.p.c.
fissa il termine lungo di impugnazione, applicabile anche al processo tributario tramite il rinvio del d.lgs. n. 546/1992.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
opera il rinvio alle disposizioni del libro II, titolo III, capo I, c.p.c. per il processo tributario, compreso l'art. 327 c.p.c.
art. 11 d.l. n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017
per le controversie definibili ha previsto una sospensione semestrale del termine di impugnazione.
L. n. 742 del 1969
la sospensione feriale non si cumula con la sospensione semestrale speciale quando quest'ultima già la comprende.
art. 109 r.d. n. 1229 del 1959
in mancanza della ricevuta, ai fini della tempestività rispetto al notificante rileva il timbro dell'ufficiale giudiziario.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
la definizione agevolata è possibile solo per controversie tributarie pendenti che non siano già definite con pronuncia definitiva; gli effetti della definizione prevalgono solo su decisioni non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito dell'inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. si applica per il rinvio del d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che la tardività del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando una controversia è suscettibile di definizione agevolata, la sospensione semestrale del termine per impugnare va applicata secondo la disciplina speciale, ma non può cumularsi con la sospensione feriale se quest'ultima risulta già assorbita nel periodo di sospensione previsto dalla legge speciale.
- Ai fini della verifica della tempestività della notificazione del ricorso per cassazione rispetto al notificante, in mancanza della ricevuta dell'ufficiale giudiziario rileva il timbro apposto sull'atto consegnato all'UNEP.
- La definizione agevolata delle liti tributarie presuppone non solo la pendenza della controversia e l'oggetto impositivo, ma anche che, alla data della domanda, il giudizio non sia già definito con pronuncia passata in giudicato.
- Il giudicato non è nella disponibilità delle parti e deve essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, con conseguente irrilevanza di istanze di definizione agevolata presentate quando la decisione è già definitiva.
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