Sentenza n. 678/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della missiva raccomandata INPS.-OMISSIS- notificata in data 22 aprile 2024, con la quale l’I.N.P.S., Direzione provinciale di -OMISSIS-, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 9 aprile 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990”; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS-, Atto n. -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’I.N.P.S. di ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetto di liquidazione del TFS senza inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, oltre a interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S. ha negato il beneficio sostenendo che il d.lgs. n. 165/1997 escluderebbe i destinatari dell’art. 21, comma 2, l. n. 232/1990, in quanto il collocamento a riposo a domanda sarebbe equiparabile al pensionamento di anzianità e il beneficio sarebbe oneroso, con contribuzione prevista ai soli fini pensionistici. L’I.N.P.S. ha inoltre eccepito la decadenza dal termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, e la prescrizione quinquennale del diritto, assumendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 disciplini autonomamente il calcolo del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia, distinguendolo dal regime dei presupposti per la pensione di anzianità. Il comma 2 richiede il compimento di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, senza rinviare all’istituto della pensione di anzianità né recepire automaticamente le successive modifiche della disciplina pensionistica. Il beneficio si applica anche al personale della Guardia di Finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale: serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e, comunque, un effetto preclusivo non può essere desunto in assenza di previsione legislativa chiara ed espressa. È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione, poiché il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, anche in ragione dell’effetto interruttivo del pagamento rateale. Il TAR ha accertato il diritto del ricorrente al beneficio e ha imposto all’I.N.P.S. di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme aggiuntive. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali rilevanti anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamata quale disposizione modificativa e integrativa della disciplina dei sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Richiama l’applicazione del beneficio dei sei scatti al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
La previsione relativa al pagamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda opera ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia costituisce un regime autonomo rispetto ai presupposti e alle successive modifiche della disciplina della pensione di anzianità.
- Per il personale collocato a riposo a domanda, il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 spetta in presenza del requisito anagrafico di 55 anni e del requisito di 35 anni di servizio utile, senza che sia necessario il richiamo a ulteriori requisiti derivanti dalla disciplina pensionistica sopravvenuta.
- L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale della Guardia di Finanza e, più in generale, al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e non determina la decadenza dal diritto al beneficio, in mancanza di un’espressa previsione legislativa di tale effetto.
- La prescrizione dei benefici economici relativi ai sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio; il pagamento rateale può avere efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
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