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Ordinanza

Ordinanza n. 2514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare della candidata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla candidata. Dalla motivazione emerge che il TAR aveva ritenuto non idoneo il giudizio espresso sull’elaborato, in quanto non consentiva di comprendere la corretta applicazione dei criteri di valutazione. L’appello ha contestato tale valutazione cautelare, sostenendo implicitamente la sufficienza e la ragionevolezza del giudizio reso sulla prova.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’appello, poiché l’affermazione del TAR circa l’inidoneità del giudizio era generica. Ha inoltre rilevato che non risultavano evidenti profili di irragionevolezza nella valutazione della prova, anche considerando il contenuto complessivo dell’elaborato. Per effetto della riforma, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una motivazione del giudice di primo grado che ravvisi l’inidoneità del giudizio su una prova selettiva mediante un’affermazione generica, senza specificare perché il giudizio non consenta di ricostruire l’applicazione dei criteri di valutazione, può integrare un profilo di fumus boni iuris dell’appello cautelare.
  • La valutazione cautelare dell’operato di una commissione esaminatrice non può condurre alla sospensione dell’atto quando, anche considerando complessivamente il contenuto dell’elaborato, non emergano evidenti profili di irragionevolezza nella valutazione della prova.
  • La riforma in appello dell’ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda in primo grado comporta il rigetto dell’istanza cautelare originaria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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