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Ordinanza

Ordinanza n. 50/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. 696974 del 9.12.2025, con il quale la Regione Puglia ha definito il procedimento relativo alle istanze presentate dalla ricorrente in applicazione dell’art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023 per la riconversione delle proprie case per la vita, a media intensità assistenziale, in C.R.A.P. intensive ed estensive, dichiarando l’inesistenza dei presupposti per accoglierle, stante l’avvenuta abrogazione del predetto art. 18 da parte dell’art. 60 della l.r. Puglia n. 37/2023; - dell’art. 60 della legge della Regione Puglia n. 37 del 29.12.2023, qualificabile come legge-provvedimento; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale (allo stato non conosciuto); nonché, in ogni caso ed in subordine, qualora l’art. 60 della l.r. n. 37/2023 non dovesse essere inquadrato in una legge provvedimento, per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 60 della l.r. n. 37 del 29.12.2023 per violazione degli artt. 3, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, per violazione della "riserva di giurisdizione", del principio di separazione dei poteri per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e violazione del principio di buon andamento.

Giustizia amministrativa202502042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego regionale delle istanze di riconversione di strutture sanitarie "Case per la Vita" in Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche, fondato sull'abrogazione dell'art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento regionale del 9 dicembre 2025, con cui sono state definite negativamente le istanze di riconversione delle proprie strutture sanitarie, nonché l'art. 60 l.r. Puglia n. 37/2023, disposizione abrogativa dell'art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023, prospettandone la natura di legge-provvedimento. In via subordinata ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità costituzionale dell'art. 60 per violazione degli artt. 3, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost., della riserva di giurisdizione, della separazione dei poteri, nonché per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e violazione del buon andamento. La Regione ha eccepito l'incompetenza della sede di Bari in favore della Sezione staccata di Lecce. La Sezione II, nel rigettare la cautelare per difetto di periculum in mora, ha rimesso al Presidente le determinazioni sulla competenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato competente la Sezione staccata di Lecce e ha ordinato la trasmissione a essa del ricorso e del fascicolo processuale. La competenza è stata individuata in ragione dell'effetto territoriale circoscritto del provvedimento impugnato: tutte le strutture interessate dalla riconversione sono situate nei territori di Montemesola, Racale, Cutrofiano e Taranto, ricadenti nell'ambito territoriale della Sezione staccata di Lecce. Il Collegio non ha deciso nel merito né sulla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 60 l.r. Puglia n. 37/2023. La precedente domanda cautelare era stata respinta per mancanza del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.a.

    avviso a tutte le parti della data fissata per l'audizione in camera di consiglio

    La disposizione è richiamata quale base dell'avviso alle parti nell'ambito della decisione sulla competenza.

  • art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023

    disposizione legislativa regionale abrogata

    Costituiva la base normativa delle istanze di riconversione delle strutture sanitarie.

  • art. 60 l.r. Puglia n. 37/2023

    disposizione legislativa regionale abrogativa dell'art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023

    La sua intervenuta abrogazione è stata posta dalla Regione a fondamento del diniego, ma la questione relativa alla sua natura e costituzionalità non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 3, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost.

    violazione degli artt. 3, 25, 97, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione

    Parametri costituzionali invocati in via subordinata dalla ricorrente, senza decisione nel merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale interna del TAR, quando il provvedimento impugnato produce effetti circoscritti all'allocazione o all'operatività di strutture situate in uno specifico ambito territoriale, la controversia deve essere trattata dalla sezione territorialmente competente per quell'ambito, anche se il ricorso prospetta contestualmente questioni di legittimità costituzionale di una legge regionale.
  • La proposizione di censure riferite direttamente a una disposizione legislativa regionale non modifica, di per sé, la competenza territoriale determinata dagli effetti concreti del provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoCompetenza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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