Ordinanza n. 1657/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di ritipizzazione urbanistica presentata al Comune di Palermo il 29 agosto 2019
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di ritipizzazione urbanistica e la condanna del Comune all’obbligo di provvedere, nonché il risarcimento dei danni asseritamente conseguenti all’inerzia amministrativa. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato che il proprio difensore sarebbe cessato dal servizio dal 1° gennaio 2023, con conseguente cancellazione dall’albo degli avvocati dell’elenco speciale. La comunicazione, tuttavia, non è stata depositata nel fascicolo processuale né notificata alla controparte.
La decisione
Il TAR non ha deciso le domande relative al silenzio e al risarcimento. Ha rilevato che l’evento riguardante il difensore del Comune, non essendo stato depositato nel fascicolo né notificato alla controparte, non ha prodotto l’effetto interruttivo automatico previsto dalla legge. Pertanto, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., ha dato atto dell’interruzione del processo, precisando che essa decorre dal verificarsi dell’evento interruttivo oppure, quando la parte sia costituita a mezzo procuratore, dalla data in cui il procuratore rende la relativa dichiarazione.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Visto l’art. 79, comma 2 c.p.a.
Disciplina l’interruzione del processo amministrativo mediante rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile; nel caso concreto il TAR ne applica la disciplina in relazione all’evento riguardante il difensore della parte.
artt. 299 ss. c.p.c.
ai sensi degli artt. 79, comma 2 c.p.a. e 299 ss. c.p.c.
Le disposizioni sono richiamate quali disciplina applicabile all’interruzione del processo e agli effetti processuali dell’evento riguardante il procuratore costituito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’interruzione del giudizio è disciplinata, per effetto dell’art. 79, comma 2, c.p.a., dalle disposizioni del codice di procedura civile richiamate dalla norma.
- Quando l’evento interruttivo riguarda il procuratore mediante il quale una parte si è costituita, l’effetto interruttivo decorre dalla data in cui il procuratore rende la relativa dichiarazione; la mera comunicazione dell’evento non è sufficiente se non viene depositata nel fascicolo o notificata alla controparte secondo le modalità previste dalla legge.
- L’interruzione del processo impedisce la definizione nel merito delle domande azionate, che restano non decise fino alla prosecuzione o riassunzione del giudizio secondo le forme applicabili.
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