Cassazione Penale, Sentenza n. 25563/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in sede esecutiva, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una sentenza di condanna per un reato in materia di stupefacenti, ritenendo ostativa la sopravvenuta commissione di ulteriori reati e rigettando invece la richiesta di revoca relativa a una precedente sospensione condizionale. Il condannato ha impugnato l’ordinanza deducendo, con due motivi, da un lato l’omessa motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 172 c.p. e la conseguente prescrizione delle pene, assumendo che il termine dovesse decorrere dalla data in cui si erano realizzate le condizioni per la revoca del beneficio e non dalla decisione esecutiva; dall’altro la violazione dell’art. 167 c.p., sostenendo che il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio era intervenuto nel 2003 e che, per almeno sei anni, non erano stati commessi altri reati, con conseguente consolidamento del beneficio e maturazione dell’estinzione del reato, tale da precludere la revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando la sospensione condizionale è stata concessa in violazione del divieto di cui all’art. 164, comma 4, c.p. e il beneficio viene poi revocato in sede esecutiva, il termine per l’estinzione della pena non decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena è divenuta eseguibile a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sull’indulto, osservando che il beneficio era stato revocato di diritto per la commissione, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto non colposo con pena detentiva superiore alla soglia prevista. Quanto alla seconda sospensione condizionale, ha ritenuto corretta la revoca in sede esecutiva del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., perché il giudice di primo grado ignorava la causa ostativa e la successiva commissione di ulteriori reati dal 2009 in poi impediva di invocare il consolidamento del beneficio e l’estinzione del reato. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
indicato come titolo di condanna della sentenza del 2003, rilevante ai fini della revoca del beneficio
art. 172 c.p.
invocato dalla difesa per sostenere la prescrizione della pena; la Corte esclude che, nei casi di revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., il termine decorra dalla irrevocabilità della sentenza
art. 164, comma 4, c.p.
prevede il divieto di concessione della sospensione condizionale oltre i limiti consentiti; la sua violazione consente la revoca del beneficio in sede esecutiva se la causa ostativa non era nota al giudice della cognizione
art. 167 c.p.
richiamato per sostenere il consolidamento del beneficio e l’estinzione del reato; la Corte ritiene inapplicabile il principio invocato perché sopravvenute condanne per ulteriori reati impediscono il consolidamento
art. 168, comma 3, c.p.
richiamato quale base per la revoca della sospensione condizionale nei casi previsti dalla legge; la Corte ribadisce la legittimità della revoca in executivis quando il beneficio sia stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
norma di legittimità invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione
art. 1, legge n. 241 del 2006
disciplina l’indulto e la sua revoca di diritto in caso di commissione, entro cinque anni dall’entrata in vigore, di un delitto non colposo con pena detentiva non inferiore a due anni
art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006
prevede la revoca automatica del beneficio dell’indulto al verificarsi delle condizioni indicate
art. 192 c.p.p.
non citato
art. 172 cod. pen.
citato anche con la diversa dicitura adottata nel testo, sempre in riferimento alla prescrizione della pena
art. 167 cod. proc. pen.
nel testo è richiamato dalla difesa, ma il riferimento sistematico è all’art. 167 c.p.; la censura è respinta perché non confrontata con la motivazione dell’ordinanza
legge n. 241 del 2006
richiamata per sostenere la tesi dell’indulto
Massime di principio
- Quando una sospensione condizionale sia stata concessa in violazione del divieto legale e il vizio emerga solo in sede esecutiva, la revoca del beneficio può essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche se il giudice della cognizione non aveva rilevato la causa ostativa.
- In caso di revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa, il termine per l’estinzione della pena decorre dal momento in cui la pena diviene effettivamente eseguibile a seguito del provvedimento esecutivo, e non dalla mera irrevocabilità della sentenza di condanna.
- Le questioni relative al consolidamento del beneficio della sospensione condizionale e alla conseguente estinzione del reato devono essere dedotte nel procedimento esecutivo che ha ad oggetto la revoca del beneficio, non potendo essere prospettate in modo sganciato dalla concreta sequenza esecutiva dei fatti.
- L’indulto concesso dalla legge n. 241 del 2006 è revocato di diritto se il beneficiario commette, entro il termine previsto, un delitto non colposo per il quale venga irrogata una pena detentiva almeno pari alla soglia fissata dalla legge.
- La revoca della sospensione condizionale può essere confermata quando il ricorrente non si confronta con la motivazione decisiva dell’ordinanza impugnata, in particolare con la sopravvenuta commissione di ulteriori reati che esclude il consolidamento del beneficio.
- Il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale anche se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado e non era stata devoluta al giudice d’appello, purché ricorrano i presupposti legali della revoca in sede esecutiva.
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