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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00973/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania con tre motivi identici: 1) violazione dell'art.521 c.p.p. per mancata specifica contestazione dell'aggravante di cui all'art.625, n.7 c.p.; 2) violazione di norme in tema di procedibilità in quanto non sarebbe stata presentata querela dall'ENEL e il d.lgs. n.150/2022 avrebbe reso il fatto procedibile a querela; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che al momento della sentenza di primo grado il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) era già decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'aggravante dell'art.625, n.7 c.p. fosse adeguatamente contestata 'in fatto' mediante la descrizione dell'allaccio abusivo multiplo alla rete ENEL e dell'impossessamento di energia elettrica, sicché non era necessaria una formula espressa ulteriore. Perciò il reato è rimasto perseguibile d'ufficio secondo l'attuale formulazione dell'art.624 c.p. risultante dal d.lgs. n.150/2022. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che, alla luce della contestazione dell'aggravante e del relativo massimale sanzionatorio, i termini massimi non fossero maturati alla data della sentenza di appello (fatto del 03/05/2016). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma equitata di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n.7 c.p.

    impossessamento di energia elettrica operato mediante allaccio multiplo alla rete elettrica mediante sezionamento dei cavi ENEL e collegamento degli stessi a dei conduttori privati

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante per beni destinati a pubblico servizio possa essere adeguatamente contestata tramite la descrizione fattuale dell'allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; non è necessaria un'enunciazione formale della natura pubblica del servizio quando la fattispecie descrive condotte idonee a evidenziarla.

  • art. 624 c.p. (ultimo comma)

    Il reato di furto di energia, ove ricorra l'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio, mantiene il regime di procedibilità d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022.

  • art. 521 c.p.p.

    La nullità per mancata contestazione formale di un'aggravante non è ravvisabile quando la contestazione risulti adeguatamente dal capo di imputazione in fatto; la Corte territoriale può valorizzare la descrizione fattuale come sufficiente.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Le modifiche del d.lgs. n.150/2022 non hanno trasformato in querela perseguibilità dei fatti che, per la natura del bene (pubblico servizio), restano perseguibili d'ufficio se l'aggravante è stata contestata.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    In relazione ai termini di prescrizione, la Corte ha valutato il termine massimo applicabile considerando l'aggravante contestata e il relativo massimale di pena, ritenendo che la prescrizione non fosse intervenuta.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di cassazione vanno formulati con specificità; motivi aspecifici e che non discutono puntualmente il passaggio argomentativo della corte territoriale sono inammissibili.

  • sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n.186

    Richiamata in tema di condanna al pagamento di una somma a titolo di equo indennizzo alla Cassa delle ammende quando non emergono elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso, ma sussista comunque l'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'aggravante ex art.625, n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) può essere considerata adeguatamente contestata anche se l'imputazione la descrive attraverso le modalità di condotta (es. allaccio diretto alla rete dell'ente gestore) senza enunciare formalmente 'pubblico servizio'.
  • La qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio è valutativa e richiede un accertamento di fatto/diritto; la descrizione fattuale può essere sufficiente per rendere il reato perseguibile d'ufficio.
  • Le modifiche normative che incidono sulla procedibilità non producono effetti automatici favorevoli all'imputato quando ricorrano aggravanti che elevano il massimo edittale e mantengono la procedibilità d'ufficio.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con i passaggi argomentativi della corte territoriale; deduzioni generiche o che non indicano punti precisi di doglianza sono inammissibili.
  • La valutazione sulla prescrizione dipende dal confronto tra il fatto contestato, le aggravanti applicate e i limiti massimi della pena: l'applicazione di aggravanti più gravi può impedire che la prescrizione sia già maturata.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e, nei limiti della giurisprudenza costituzionale, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sussistano elementi di colpa grave ma l'inammissibilità sia comunque accertata.

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