Sentenza n. 5265/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa s.p.a. n. 23 del 21 gennaio 2025, limitatamente alla aggiudicazione a Ortho-Clinicals Diagnostics Italy del lotto 3, CIG B0C853CCAA, fabbisogni della “II Metodica”; - per quanto occorrere possa, della legge di gara, di tutti i verbali (ivi compreso il verbale n. 8 di proposta di aggiudicazione), nonché di tutti gli altri atti, valutazioni e comunicazioni di gara; - di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso; e per la condanna della P.A. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, anche in forma specifica (art. 124, co. 1, primo cpv., c.p.a.), con, occorrendo, dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, e con espressa istanza di subentro nella sua esecuzione ai sensi dell'art. 121 c.p.a., e solo in via subordinata in forma equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 3, limitatamente alla II metodica, in favore dell’impresa controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo l’illegittima ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria, asseritamente incapiente rispetto ai fabbisogni minimi indicati nella lex specialis. In particolare, ha sostenuto che il numero di confezioni dovesse essere calcolato separatamente per ciascun centro trasfusionale indicato nell’allegato B2, arrotondando per eccesso le frazioni di confezioni e tenendo conto delle specifiche modalità di confezionamento dell’offerente. Secondo i calcoli della ricorrente, l’offerta sarebbe risultata deficitaria per 772 kit, corrispondenti a 66.180 test, con uno scostamento economico di 128.418 euro annui e 642.090 euro nell’intero periodo quinquennale. Sono state contestate le quantità offerte per varie voci del lotto 3 e dedotte la violazione dell’art. 18.1 del Disciplinare, dell’art. 4 del Capitolato speciale e delle pertinenti prescrizioni della lex specialis. La ricorrente ha inoltre contestato la relazione finale di verificazione, deducendone la tardività, la nullità per violazione del contraddittorio, l’utilizzazione di documenti e indagini non previamente sottoposti alle parti, nonché errori di calcolo e metodologici, tra cui l’allungamento della durata di utilizzabilità dei materiali biologici e il mancato computo degli abbonamenti mensili.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la verificazione disposta dal Collegio avesse confermato la valutazione della commissione di gara e l’idoneità dell’offerta dell’aggiudicataria a soddisfare, per tutte le voci contestate, i fabbisogni dei singoli centri trasfusionali indicati nell’allegato B2. Le censure relative al contraddittorio sono state respinte: la mancata instaurazione del contraddittorio nella verificazione non determina di per sé la nullità delle operazioni, potendo incidere soltanto sull’attendibilità dei risultati, rimessa alla libera valutazione del giudice. È stata inoltre esclusa la necessità di applicare alla verificazione la rigida scansione prevista per la consulenza tecnica d’ufficio, nonché l’obbligo di trasmettere alle parti una bozza preliminare a pena di nullità. I documenti ulteriori e le indagini campionarie utilizzati dal verificatore sono stati ritenuti attività di supporto comprese nel perimetro dell’incarico, funzionali all’accertamento dell’attendibilità dell’offerta. Nel merito, il Collegio ha affermato che il sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione e del verificatore può superare tali conclusioni solo in presenza di travisamento dei fatti, macroscopica illogicità, manifesta erroneità o totale inattendibilità del percorso metodologico, non ravvisati nella fattispecie. È stata ritenuta non illogica la scelta di assumere come riferimento primario il numero delle confezioni, anziché gli abbonamenti, considerati una modalità temporale di distribuzione e non un’unità di misura della fornitura. Il verificatore ha inoltre accertato che la durata dei prodotti consentiva una rotazione idonea a garantire il soddisfacimento dei test richiesti. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre tutte le spese della verificazione sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 18.1 del Disciplinare di gara
L’Offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel capitolato speciale e nei relativi allegati
La disposizione è stata considerata quale parametro per verificare se l’offerta dell’aggiudicataria soddisfacesse i livelli quantitativi minimi richiesti dalla lex specialis.
art. 18.3 del Disciplinare di gara
Il prezzo offerto si intende riferito alle prestazioni previste a pena di esclusione, ai servizi connessi e agli elementi migliorativi eventualmente offerti e dichiarati nell’offerta tecnica
La disposizione è stata richiamata tra i parametri della verificazione sulla consistenza della fornitura offerta.
art. 4 del Capitolato speciale
Il fabbisogno complessivo stimato per la fornitura relativa alle Aziende Sanitarie della Regione Campania è riportato nell’allegato B2 - Scheda Fabbisogni, suddiviso per lotto, Azienda Sanitaria e SIT. [...] L’operatore economico concorrente dovrà modulare la propria offerta considerando il tipo di unità di vendita (confezionamento) dei prodotti offerti in modo che le quantità offerte, ovvero il numero di confezioni offerte, siano sufficienti a garantire ad ogni SIT i reagenti e il materiale di consumo necessario per effettuare le procedure richieste
La norma della lex specialis imponeva di modulare il numero delle confezioni in rapporto ai fabbisogni dei singoli centri; il giudice ha ritenuto che, secondo la verificazione, l’offerta aggiudicataria rispettasse tale requisito.
art. 67, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha precisato che la verificazione non è soggetta alla rigida scansione procedimentale prevista dal codice per la consulenza tecnica d’ufficio.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nell’istanza di subentro formulata dalla ricorrente; non è stato applicato poiché il ricorso è stato rigettato.
art. 124, comma 1, c.p.a.
Richiamato nella domanda risarcitoria e di tutela in forma specifica; non è stato applicato in ragione del rigetto dell’impugnativa.
Massime di principio
- La verificazione nel processo amministrativo non è soggetta alla rigida scansione procedimentale prevista per la consulenza tecnica d’ufficio; la mancata instaurazione del contraddittorio o la mancata trasmissione della bozza preliminare non determinano automaticamente la nullità delle operazioni, potendo incidere sull’attendibilità dei risultati, da valutarsi liberamente dal giudice.
- Nell’ambito della verificazione, il tecnico può utilizzare documenti aggiuntivi e svolgere accertamenti o indagini di supporto quando siano direttamente funzionali all’incarico conferito dal giudice e rimangano entro il perimetro dell’accertamento tecnico demandato.
- Le valutazioni tecniche della commissione di gara e del verificatore possono essere superate dal giudice solo quando emergano travisamento dei fatti, macroscopica illogicità, manifesta erroneità o totale inattendibilità del metodo, dei criteri o dei parametri utilizzati; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione tecnica di parte.
- Quando la lex specialis impone che l’offerta sia modulata in funzione dell’unità di vendita e che le quantità siano sufficienti per ciascun centro destinatario, la verifica dell’adeguatezza quantitativa può essere condotta assumendo come riferimento il numero delle confezioni, mentre gli abbonamenti o le modalità temporali di distribuzione non costituiscono necessariamente un’autonoma unità di misura della fornitura, se la documentazione di gara non li configura come tali.
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