Cassazione Penale, Sentenza n. 20110/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della società "Office Supplies s.r.l.". Entrambi censurano l'accertamento dell'elemento soggettivo: contestano che la Corte di appello abbia ritenuto il dolo specifico sulla base della sola qualifica formale di amministratori e del fatto oggettivo della mancata produzione delle scritture. Mazza deduce che non era più amministratore al momento del fallimento e non ha ricevuto richieste di consegna delle scritture; contesta l'applicazione dell'art. 216 legge fallimentare senza provare concreta partecipazione o consapevolezza. Spina evidenzia di essere subentrato in fase terminale, di non aver avuto materiale contatto con le scritture o il curatore, e lamenta mancata individualizzazione della sua posizione; sostiene che la condotta, semmai, sarebbe riconducibile alla bancarotta semplice documentale o a un'omissione colposa, non al dolo specifico, e che la Corte ha erroneamente fatto ricorso al dolo eventuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto carente e poco lineare la motivazione della Corte di appello in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale: la sola qualifica formale di amministratore non basta a fondare automaticamente la responsabilità per questo delitto, e non può imporsi una responsabilità 'da posizione' rispetto al principio di responsabilità personale. Per la fattispecie prevista dall'art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 114/2019 (corrispondente al previgente art. 216 legge fallimentare) occorre accertare il dolo specifico, ossia lo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri o di recare pregiudizio ai creditori; non è sufficiente la mera constatazione che le scritture non sono pervenute. La Cassazione ha altresì censurato l'uso del dolo eventuale come surrogato del dolo specifico. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (previgente)
Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale (per sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture) che richiede dolo specifico, e bancarotta semplice documentale che richiede dolo generico o colpa; la qualifica formale di amministratore non determina automaticamente responsabilità penale senza prova della consapevolezza e della finalità specifica.
art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 114/2019
Norma corrispondente al previgente art. 216 legge fall.; conferma che l'ipotesi di sottrazione o distruzione delle scritture richiede accertamento del dolo specifico, ossia dello scopo di procurare un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori.
Riferita alla necessità di individuare l'elemento soggettivo e la posizione personale dell'agente; non giustifica l'attribuzione automatica di responsabilità per la sola qualifica formale di amministratore.
art. 27 Cost.
Rammentata in relazione al principio di responsabilità personale; il diritto penale non può fondarsi su responsabilità 'da posizione' che elida la necessità di prova della colpevolezza personale.
Massime di principio
- La sola qualifica formale di amministratore non è sufficiente per configurare la bancarotta fraudolenta documentale: occorre provare la partecipazione effettiva, la consapevolezza dello stato delle scritture e, per la fattispecie specifica, la finalità di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori.
- È fondamentale distinguere due ipotesi previste dalla normativa documentale: quella per sottrazione/distruzione/falsificazione (che richiede dolo specifico) e quella per irregolare tenuta delle scritture (che può richiedere dolo generico o colpa).
- Il dolo eventuale non può supplire al dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale: il giudice deve verificare esplicitamente la finalità illecita.
- In procedimenti contro più amministratori, il giudice deve individualizzare la posizione di ciascuno e non automatizzare il trasferimento di responsabilità da uno all'altro per mero 'contagio' probatorio.
- L'assenza della consegna delle scritture al curatore è un elemento fattuale rilevante ma non decisivo: deve essere collegata a prove dell'intenzione o della consapevolezza richieste dalla fattispecie.
- Se la motivazione del giudice di merito non approfondisce l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo esame.
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