Sentenza n. 2576/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 890/2024, recante condanna all’accreditamento di euro 1.500 per la carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Marsala n. 890/2024, passata in giudicato il 14 marzo 2025, con cui era stato disposto l’accreditamento della carta del docente per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, per complessivi euro 1.500. Il ricorso è stato notificato e depositato il 24 marzo 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996; la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 6 luglio 2024. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e che nel caso concreto erano rispettati sia il presupposto del giudicato sia il termine dilatorio di 120 giorni. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Marsala mediante l’accreditamento della somma di euro 1.500 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e per i poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni prima della proposizione dell’azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della carta del docente riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per le ottemperanze relative ai decreti ex l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione sia rimasta inadempiente rispetto all’obbligo conformativo o di pagamento derivante dal titolo esecutivo.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria dell’amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria dell’amministrazione può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 994/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 995/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 996/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 4165/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 6745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 14535/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →