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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 634 - Comm. Trib. Prov. Foggia

Processo tributario - Estinzione per mancata riassunzione - Prescrizione del diritto - Disciplina - Art. 2945, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli effetti, sulla prescrizione del diritto tributario, dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Il punto centrale era stabilire se, dopo l'estinzione del processo, dovesse applicarsi l'art. 2945, comma 3, del codice civile e da quale atto dovesse decorrere il nuovo periodo di prescrizione.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, anche nel processo tributario estinto per mancata riassunzione, si applica l'art. 2945, comma 3, c.c., trattandosi di una norma sostanziale applicabile a qualsiasi processo. L'estinzione elimina gli effetti processuali dell'interruzione della prescrizione, ma resta rilevante l'atto interruttivo originario. Nel caso concreto, tale atto è stato individuato nell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente; da quella data deve essere calcolato il nuovo periodo prescrizionale.

Norme richiamate

  • Art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina l'estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione.

    La disposizione, avente formulazione sostanzialmente analoga all'art. 393 c.p.c., comporta che l'estinzione del processo tributario non impedisce l'applicazione delle regole sostanziali sulla prescrizione.

  • Art. 393 c.p.c.

    È richiamato per la formulazione analoga rispetto all'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e conferma il principio secondo cui l'estinzione del giudizio produce effetti sul piano processuale, senza escludere l'applicazione della disciplina sostanziale della prescrizione.

  • Art. 2945, comma 3, del codice civile

    In caso di estinzione del processo, l'effetto interruttivo della prescrizione resta collegato all'atto iniziale, ma non si protrae per tutta la durata del giudizio; dalla data dell'atto interruttivo originario decorre il nuovo periodo prescrizionale.

Massime di principio

  • L'estinzione di un processo tributario per mancata riassunzione non determina automaticamente la perdita del diritto sostanziale, ma incide sugli effetti processuali dell'interruzione della prescrizione.
  • Quando il giudizio si estingue, occorre individuare l'atto originario che ha interrotto la prescrizione: nel caso dell'accertamento tributario, normalmente è l'avviso di accertamento impugnato.
  • Il nuovo termine di prescrizione deve essere calcolato a partire dall'atto interruttivo originario, e non dalla data dell'estinzione del processo.
  • La disciplina dell'art. 2945, comma 3, c.c. ha natura sostanziale e si applica anche ai processi tributari, nonostante l'autonomia delle relative regole processuali.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare la data dell'atto interruttivo, la data dell'estinzione e il termine di prescrizione applicabile al diritto fatto valere.

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