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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33855/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito dell'autonoma dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente deduceva che l'onere poteva essere assolto richiamando, nell'intestazione dell'atto di appello, l'elezione o dichiarazione già effettuata nel primo grado e presente nel fascicolo processuale

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 581, comma 1-ter (norma nel frattempo abrogata), nella prospettiva che sia sufficiente nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notifiche. Nel caso di specie l'incipit dell'impugnazione e la nomina difensiva (che richiamava l'elezione già avvenuta) hanno reso individuabile il domicilio; inoltre la Corte d'appello stessa aveva indicato il domicilio eletto nelle comunicazioni trasmesse. Pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari per il prosieguo del giudizio

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    norma abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25/08/2024); applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024

    la norma richiedeva il deposito, a pena di inammissibilità, di autonoma dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; va interpretata nel senso che è comunque sufficiente un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione presente nel fascicolo, purché consenta l'immediata e inequivoca individuazione del domicilio per le notifiche

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice), Rv. 287855

    precedente decisione di legittimità richiamata dalla Corte

    conferma l'orientamento secondo cui il richiamo specifico alla precedente elezione/dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo è idoneo a soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter

Massime di principio

  • Se si impugna un provvedimento nei termini in cui ancora si applicava l'art. 581, comma 1-ter, è preferibile depositare sempre una autonoma dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione per evitare rischi di inammissibilità
  • Quando non è possibile riprodurre l'elezione nella medesima atto di impugnazione, il ricorrente deve indicare in modo espresso, specifico e univoco la precedente dichiarazione/elezione e la precisa collocazione (ad es. data/atto/pagina nel fascicolo) per rendere immediatamente identificabile il luogo per le notifiche
  • La nomina difensiva che richiami esplicitamente l'elezione di domicilio può concorrere a soddisfare il requisito purché, nel complesso, emerga in modo inequivoco il domicilio per le notifiche
  • Prima di impugnare è necessario verificare la normativa vigente alla data di proposizione dell'impugnazione: la norma abrogata non si applica alle impugnazioni proposte dopo la data di efficacia dell'abrogazione
  • In caso di pronuncia di inammissibilità per mancanza della dichiarazione/elezione, la Corte di legittimità può annullare se dal fascicolo risulta comunque individuabile il domicilio e l'atto di impugnazione richiami in modo specifico la precedente elezione

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