Cassazione Penale, Sentenza n. 33855/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito dell'autonoma dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente deduceva che l'onere poteva essere assolto richiamando, nell'intestazione dell'atto di appello, l'elezione o dichiarazione già effettuata nel primo grado e presente nel fascicolo processuale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 581, comma 1-ter (norma nel frattempo abrogata), nella prospettiva che sia sufficiente nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notifiche. Nel caso di specie l'incipit dell'impugnazione e la nomina difensiva (che richiamava l'elezione già avvenuta) hanno reso individuabile il domicilio; inoltre la Corte d'appello stessa aveva indicato il domicilio eletto nelle comunicazioni trasmesse. Pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari per il prosieguo del giudizio
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
norma abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25/08/2024); applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024
la norma richiedeva il deposito, a pena di inammissibilità, di autonoma dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; va interpretata nel senso che è comunque sufficiente un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione presente nel fascicolo, purché consenta l'immediata e inequivoca individuazione del domicilio per le notifiche
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice), Rv. 287855
precedente decisione di legittimità richiamata dalla Corte
conferma l'orientamento secondo cui il richiamo specifico alla precedente elezione/dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo è idoneo a soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter
Massime di principio
- Se si impugna un provvedimento nei termini in cui ancora si applicava l'art. 581, comma 1-ter, è preferibile depositare sempre una autonoma dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione per evitare rischi di inammissibilità
- Quando non è possibile riprodurre l'elezione nella medesima atto di impugnazione, il ricorrente deve indicare in modo espresso, specifico e univoco la precedente dichiarazione/elezione e la precisa collocazione (ad es. data/atto/pagina nel fascicolo) per rendere immediatamente identificabile il luogo per le notifiche
- La nomina difensiva che richiami esplicitamente l'elezione di domicilio può concorrere a soddisfare il requisito purché, nel complesso, emerga in modo inequivoco il domicilio per le notifiche
- Prima di impugnare è necessario verificare la normativa vigente alla data di proposizione dell'impugnazione: la norma abrogata non si applica alle impugnazioni proposte dopo la data di efficacia dell'abrogazione
- In caso di pronuncia di inammissibilità per mancanza della dichiarazione/elezione, la Corte di legittimità può annullare se dal fascicolo risulta comunque individuabile il domicilio e l'atto di impugnazione richiami in modo specifico la precedente elezione
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