Sentenza del 25/05/2021 n. 592 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Imposta di registro. Recupero delle agevolazioni sull'aliquota dello 0,25% sul contratto di mutuo. Agevolazioni acquisto prima casa. Decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero delle agevolazioni fiscali connesse all'aliquota dello 0,25% sul contratto di mutuo (agevolazione per acquisto "prima casa"). L'ufficio ha disposto il recupero perché l'immobile acquistato il 26.7.2007 e per il quale era stata concessa l'agevolazione è stato rivenduto il 2.11.2011 (prima del decorso dei 5 anni), con conseguente decadenza dal beneficio. Il ricorrente ha contestato il recupero sostenendo, tra l'altro, che l'immobile fosse sottoposto a vincolo storico-culturale e che sarebbe dovuto applicarsi un diverso trattamento fiscale anche in caso di decadenza, nonché ha richiamato principi secondo i quali un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non sarebbe irrevocabilmente perduta.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha confermato che la decadenza dall'agevolazione "prima casa" si verifica quando l'abitazione è venduta prima del decorso dei 5 anni, salvo deroga se si riacquista un altro immobile (anche a titolo gratuito) da adibire ad abitazione principale purché vi sia l'effetto traslativo della proprietà e non un mero compromesso. È stato richiamato il principio di Cassazione (cfr. sent. n. 8409/2013 e n.1259/2014) secondo cui l'atto sottoposto a una determinata tassazione con trattamento agevolato richiesto o accettato dal contribuente esclude la possibilità, in caso di decadenza, di invocare un'altra agevolazione anche se richiesta in via subordinata. Di conseguenza l'avviso di accertamento di recupero dell'agevolazione relativa al mutuo è legittimo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (euro 1.000,00 oltre accessori, se dovuti).
Norme richiamate
Sentenza Corte di Cassazione n. 8409/2013
La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all'inizio.
Se il contribuente ha richiesto o accettato un trattamento agevolato in sede di atto, l'Amministrazione non può successivamente riconsiderare l'imposizione per accordare una diversa agevolazione in caso di decadenza dal beneficio originario; i poteri di accertamento sono esauriti dal momento della tassazione dell'atto.
Sentenza Corte di Cassazione n. 1259/2014
Conferma e segue il principio espresso nella sentenza n. 8409/2013 circa l'impossibilità di invocare un'agevolazione alternativa quando l'atto è stato sottoposto a tassazione agevolata accettata dal contribuente.
Sentenza Corte di Cassazione n. 14122/2010
"non è dato rinvenire nell'ordinamento alcun principi generale immanente nel sistema secondo il quale un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione sarebbe irrevocabilmente perduta"
Citata dal ricorrente come principio generale che consentirebbe di rimediare a un'errata imposizione; la Commissione ha ritenuto il principio superato/applicabile in modo diverso rispetto alla fattispecie, atteso il prevalente orientamento che vincola l'accertamento alla tassazione originaria dell'atto.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 100/E (richiamo a Cassazione)
Ribadisce l'orientamento secondo cui l'applicazione di un determinato regime fiscale all'atto esclude la possibilità di chiedere in seguito un diverso trattamento qualora il beneficio iniziale venga meno.
Regola sostanziale sull'agevolazione "prima casa" (vincolo quinquennale)
L'agevolazione può decadere se l'immobile acquistato con il beneficio viene alienato prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto; la decadenza non opera se, entro i termini previsti, il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale con effetto traslativo della proprietà.
Massime di principio
- La vendita dell'immobile beneficiato prima del decorso dei 5 anni causa la decadenza dall'agevolazione, salvo che vi sia un'effettiva riacquisizione (traslazione della proprietà) di un'altra abitazione principale.
- La mera stipula di un compromesso o un atto non traslativo non sufficiente a preservare l'agevolazione: serve l'effetto traslativo della proprietà sul nuovo immobile.
- Se in sede di atto il contribuente ha richiesto e fatto applicare un regime agevolato, non può poi opporre, in caso di decadenza, una diversa agevolazione richiesta in via subordinata; l'accertamento si fonda sulla tassazione effettivamente operata sull'atto.
- In fase di pianificazione fiscale conviene valutare con attenzione quale regime richiedere in sede di stipula e, se possibile, evitare operazioni che possano determinare la decadenza entro i 5 anni (o provvedere a riacquistare con effetto traslativo entro i termini).
- In caso di controversia, il contribuente deve fornire elementi probatori chiari circa l'eventuale diritto a un'agevolazione alternativa; la semplice richiesta tardiva o la contestazione generica non sono sufficienti a vincere il ricorso.
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