Cassazione Civile, Ordinanza n. 30151/2025 del 15/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione sul ricorso incidentale per rinuncia. Non ha provveduto sulle spese. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che esso si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1885/2023. La controparte, costituitasi con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato. Successivamente la stessa parte ricorrente incidentale ha depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e dai difensori. La Corte ha verificato la regolarità formale della rinuncia ai sensi degli artt. 390, secondo comma, e 391, ultimo comma, c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al ricorso incidentale. La pronuncia affronta anche, in via conseguenziale, la questione del raddoppio del contributo unificato, escludendone l'applicazione nel caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, per essere idonea a produrre effetti processuali, deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma; nel caso concreto la rinuncia è stata ritenuta valida.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
La rinuncia validamente proposta integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
contributo unificato
Il raddoppio non si applica all'estinzione per rinuncia, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso cui si riferisce.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è luogo a provvedere sulle spese, salvo diversa disciplina ricavabile dagli atti o dalla legge, non emergente nel caso deciso.
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