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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01122/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite nasce dalla successione del padre delle parti e dalla successiva contestazione, proposta da due fratelli, di una cessione della nuda proprietà di 38.000 azioni di una società familiare, avvenuta anni prima a favore di uno dei fratelli. Gli attori iniziali hanno sostenuto, in via principale, che il trasferimento fosse nullo perché concluso con un soggetto incapace di intendere e di volere; in subordine, che fosse simulato o comunque dissimulasse una donazione nulla per difetto di forma, con conseguente inclusione della partecipazione nella massa ereditaria e riduzione a tutela della legittima. Il convenuto ha contestato la ricostruzione fattuale, ha affermato di avere pagato il prezzo e ha chiesto, in subordine, la restituzione del prezzo nel caso di accoglimento della simulazione. I giudici di merito hanno escluso l’incapacità del de cuius, hanno ritenuto provata la simulazione relativa della vendita con donazione dissimulata nulla per difetto di forma, hanno negato l’usucapione della partecipazione e hanno poi sciolto la comunione ereditaria con conguaglio. In cassazione il soccombente ha dedotto: motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione delle regole sulla prova della simulazione e del principio di prova scritta; erronea valorizzazione di un estratto di libro giornale e di documentazione informatica; errata esclusione dell’usucapione; nullità della decisione per carenza di motivazione sul procedimento divisionale; e, in via subordinata, vizi nella determinazione del conguaglio tra coeredi. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione, sulla prova della simulazione, sulla prova informatica, sull’usucapione e sul procedimento di divisione, ma ha accolto il motivo relativo al conguaglio, rilevando che la rideterminazione del valore del lotto assegnato al ricorrente aveva inciso sulla ripartizione tra i coeredi senza adeguata motivazione, con effetti sostanziali sulla misura delle quote.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi di ricorso, confermando i principi applicati dai giudici di merito in tema di motivazione apparente, regime probatorio della simulazione quando a farla valere sia il legittimario, irrilevanza in quel contesto del principio di prova scritta, limiti della censura in cassazione sulle valutazioni di merito, e sufficienza del progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico. Ha invece accolto il settimo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse rideterminato il conguaglio tra i condividenti in modo sostanzialmente apodittico e senza spiegare l’incidenza della nuova stima del lotto assegnato al ricorrente sulla parità delle quote ereditarie. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame del conguaglio e delle conseguenti operazioni divisionali.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    "mancanza dell'elemento essenziale" e "motivazione apparente"

    la nullità della sentenza sussiste solo quando la motivazione sia inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente o non condivisibile

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    può essere utilizzato per denunciare anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per sollecitare una nuova valutazione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è oggi ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione

  • art. 1417 c.c.

    quando la simulazione è fatta valere dal legittimario per tutelare la quota di riserva, egli è equiparato a terzo rispetto al contratto simulato e può provare la simulazione con testimoni e presunzioni

  • art. 2724, n. 1, c.c.

    il principio di prova scritta è richiesto solo nell'azione ordinaria di simulazione tra le parti del contratto o tra erede subentrante nella posizione del contraente, non quando agisce il legittimario-terzo per la tutela della legittima

  • art. 2722 c.c.

    il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto rileva nei limiti della disciplina della simulazione ordinaria tra le parti

  • art. 2725 c.c.

    la forma scritta ad substantiam o ad probationem incide sulla possibilità di provare il negozio dissimulato, ma non comprime la prova concessa al legittimario-terzo

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni non sono utilizzabili per la simulazione ordinaria tra le parti quando operano i limiti probatori propri di quel tipo di azione, ma restano ammesse nella prospettiva del legittimario-terzo

  • art. 553 c.c.

    l'accertamento della simulazione può essere preordinato all'inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima e alla riduzione delle porzioni ereditarie

  • art. 563, comma 4, c.c.

    la tutela del legittimario può essere anticipata rispetto all'apertura della successione, mediante opposizione alle donazioni pregiudizievoli

  • art. 1161 c.c.

    l'usucapione abbreviata presuppone titolo idoneo, ancorché nullo o putativo, e buona fede del possessore, che va distinta dalla mera validità formale dell'atto

  • art. 2215-bis c.c.

    le scritture contabili tenute con strumenti informatici hanno efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori e contro l'imprenditore se formate e conservate secondo legge

  • art. 2214 c.c.

    richiamato per indicare le scritture contabili obbligatorie di impresa, la cui disciplina probatoria non è però automaticamente opponibile ai terzi

  • art. 2220 c.c.

    richiamato in tema di conservazione decennale delle scritture contabili

  • art. 20 d.lgs. 82/2005

    il documento informatico è valido e rilevante se conforme al codice dell'amministrazione digitale e alle regole tecniche

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    duplicati, copie ed estratti informatici sono validi se conformi alle regole tecniche; la loro efficacia dipende dalle modalità di formazione e conservazione

  • art. 71 d.lgs. 82/2005

    le regole tecniche disciplinano trasmissione, conservazione, duplicazione e riproduzione dei documenti informatici

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'ammissibilità della testimonianza, ma la censura è stata ritenuta in parte nuova o irrilevante

  • art. 789 c.p.c.

    nel giudizio divisionale non è necessaria una rigida sequenza formale se il giudice fa proprio il progetto del consulente tecnico e le parti hanno escluso l'accordo

  • art. 287 c.p.c.

    la correzione di errore materiale è possibile solo per mere discrasie grafico-ricognitive, non per modifiche sostanziali del contenuto decisorio

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dal convenuto in relazione alla pretesa nullità della citazione, ma il punto non ha costituito oggetto decisivo della cassazione

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore

  • art. 2710 c.c.

    i libri bollati e vidimati fanno prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa

Massime di principio

  • Quando la simulazione di un negozio disposto dal de cuius è fatta valere dal legittimario per reintegrare la quota di riserva, il legittimario opera come terzo rispetto al contratto simulato e non è soggetto ai limiti probatori dell'azione ordinaria di simulazione tra le parti.
  • Nel giudizio promosso dal legittimario, la prova della simulazione può essere offerta con testimoni e presunzioni senza necessità del principio di prova scritta richiesto dall'art. 2724, n. 1, c.c. nelle controversie tra le parti del contratto o loro eredi subentranti.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta lamentare una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente.
  • In cassazione non è consentito trasformare la critica alla valutazione delle prove in un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.
  • L'usucapione abbreviata richiede titolo astrattamente idoneo e buona fede del possessore; la buona fede va valutata come ignoranza di arrecare pregiudizio all'altrui diritto, non come mera ignoranza della validità formale dell'atto.
  • Nel procedimento di divisione ereditaria non è necessaria una rigidità formale assoluta nella predisposizione del progetto divisionale, se il giudice fa proprio il progetto elaborato dal consulente tecnico e il contraddittorio delle parti risulta comunque garantito.
  • La determinazione del conguaglio tra condividenti deve rispettare la proporzione tra le quote e il valore dei lotti, e ogni variazione sostanziale della stima deve essere accompagnata da una motivazione idonea a spiegare l'incidenza sulla ripartizione finale.
  • Le scritture contabili informatiche hanno efficacia probatoria solo nei limiti della disciplina civilistica e tecnica loro propria, e la loro rilevanza verso i terzi non è automatica ma va verificata in concreto rispetto alla questione di fatto dedotta.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDivisione ereditariaImpugnazioniProvePossesso
RamiSuccessioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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