Cassazione Civile, Ordinanza n. 01122/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce dalla successione del padre delle parti e dalla successiva contestazione, proposta da due fratelli, di una cessione della nuda proprietà di 38.000 azioni di una società familiare, avvenuta anni prima a favore di uno dei fratelli. Gli attori iniziali hanno sostenuto, in via principale, che il trasferimento fosse nullo perché concluso con un soggetto incapace di intendere e di volere; in subordine, che fosse simulato o comunque dissimulasse una donazione nulla per difetto di forma, con conseguente inclusione della partecipazione nella massa ereditaria e riduzione a tutela della legittima. Il convenuto ha contestato la ricostruzione fattuale, ha affermato di avere pagato il prezzo e ha chiesto, in subordine, la restituzione del prezzo nel caso di accoglimento della simulazione. I giudici di merito hanno escluso l’incapacità del de cuius, hanno ritenuto provata la simulazione relativa della vendita con donazione dissimulata nulla per difetto di forma, hanno negato l’usucapione della partecipazione e hanno poi sciolto la comunione ereditaria con conguaglio. In cassazione il soccombente ha dedotto: motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione delle regole sulla prova della simulazione e del principio di prova scritta; erronea valorizzazione di un estratto di libro giornale e di documentazione informatica; errata esclusione dell’usucapione; nullità della decisione per carenza di motivazione sul procedimento divisionale; e, in via subordinata, vizi nella determinazione del conguaglio tra coeredi. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione, sulla prova della simulazione, sulla prova informatica, sull’usucapione e sul procedimento di divisione, ma ha accolto il motivo relativo al conguaglio, rilevando che la rideterminazione del valore del lotto assegnato al ricorrente aveva inciso sulla ripartizione tra i coeredi senza adeguata motivazione, con effetti sostanziali sulla misura delle quote.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi di ricorso, confermando i principi applicati dai giudici di merito in tema di motivazione apparente, regime probatorio della simulazione quando a farla valere sia il legittimario, irrilevanza in quel contesto del principio di prova scritta, limiti della censura in cassazione sulle valutazioni di merito, e sufficienza del progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico. Ha invece accolto il settimo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse rideterminato il conguaglio tra i condividenti in modo sostanzialmente apodittico e senza spiegare l’incidenza della nuova stima del lotto assegnato al ricorrente sulla parità delle quote ereditarie. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame del conguaglio e delle conseguenti operazioni divisionali.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
"mancanza dell'elemento essenziale" e "motivazione apparente"
la nullità della sentenza sussiste solo quando la motivazione sia inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente o non condivisibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
può essere utilizzato per denunciare anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non per sollecitare una nuova valutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è oggi ridotto al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione
art. 1417 c.c.
quando la simulazione è fatta valere dal legittimario per tutelare la quota di riserva, egli è equiparato a terzo rispetto al contratto simulato e può provare la simulazione con testimoni e presunzioni
art. 2724, n. 1, c.c.
il principio di prova scritta è richiesto solo nell'azione ordinaria di simulazione tra le parti del contratto o tra erede subentrante nella posizione del contraente, non quando agisce il legittimario-terzo per la tutela della legittima
art. 2722 c.c.
il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto rileva nei limiti della disciplina della simulazione ordinaria tra le parti
art. 2725 c.c.
la forma scritta ad substantiam o ad probationem incide sulla possibilità di provare il negozio dissimulato, ma non comprime la prova concessa al legittimario-terzo
art. 2729 c.c.
le presunzioni non sono utilizzabili per la simulazione ordinaria tra le parti quando operano i limiti probatori propri di quel tipo di azione, ma restano ammesse nella prospettiva del legittimario-terzo
art. 553 c.c.
l'accertamento della simulazione può essere preordinato all'inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima e alla riduzione delle porzioni ereditarie
art. 563, comma 4, c.c.
la tutela del legittimario può essere anticipata rispetto all'apertura della successione, mediante opposizione alle donazioni pregiudizievoli
art. 1161 c.c.
l'usucapione abbreviata presuppone titolo idoneo, ancorché nullo o putativo, e buona fede del possessore, che va distinta dalla mera validità formale dell'atto
art. 2215-bis c.c.
le scritture contabili tenute con strumenti informatici hanno efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori e contro l'imprenditore se formate e conservate secondo legge
art. 2214 c.c.
richiamato per indicare le scritture contabili obbligatorie di impresa, la cui disciplina probatoria non è però automaticamente opponibile ai terzi
art. 2220 c.c.
richiamato in tema di conservazione decennale delle scritture contabili
art. 20 d.lgs. 82/2005
il documento informatico è valido e rilevante se conforme al codice dell'amministrazione digitale e alle regole tecniche
art. 23 d.lgs. 82/2005
duplicati, copie ed estratti informatici sono validi se conformi alle regole tecniche; la loro efficacia dipende dalle modalità di formazione e conservazione
art. 71 d.lgs. 82/2005
le regole tecniche disciplinano trasmissione, conservazione, duplicazione e riproduzione dei documenti informatici
art. 244 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'ammissibilità della testimonianza, ma la censura è stata ritenuta in parte nuova o irrilevante
art. 789 c.p.c.
nel giudizio divisionale non è necessaria una rigida sequenza formale se il giudice fa proprio il progetto del consulente tecnico e le parti hanno escluso l'accordo
art. 287 c.p.c.
la correzione di errore materiale è possibile solo per mere discrasie grafico-ricognitive, non per modifiche sostanziali del contenuto decisorio
art. 164 c.p.c.
richiamato dal convenuto in relazione alla pretesa nullità della citazione, ma il punto non ha costituito oggetto decisivo della cassazione
art. 2709 c.c.
le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore
art. 2710 c.c.
i libri bollati e vidimati fanno prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa
Massime di principio
- Quando la simulazione di un negozio disposto dal de cuius è fatta valere dal legittimario per reintegrare la quota di riserva, il legittimario opera come terzo rispetto al contratto simulato e non è soggetto ai limiti probatori dell'azione ordinaria di simulazione tra le parti.
- Nel giudizio promosso dal legittimario, la prova della simulazione può essere offerta con testimoni e presunzioni senza necessità del principio di prova scritta richiesto dall'art. 2724, n. 1, c.c. nelle controversie tra le parti del contratto o loro eredi subentranti.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta lamentare una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente.
- In cassazione non è consentito trasformare la critica alla valutazione delle prove in un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.
- L'usucapione abbreviata richiede titolo astrattamente idoneo e buona fede del possessore; la buona fede va valutata come ignoranza di arrecare pregiudizio all'altrui diritto, non come mera ignoranza della validità formale dell'atto.
- Nel procedimento di divisione ereditaria non è necessaria una rigidità formale assoluta nella predisposizione del progetto divisionale, se il giudice fa proprio il progetto elaborato dal consulente tecnico e il contraddittorio delle parti risulta comunque garantito.
- La determinazione del conguaglio tra condividenti deve rispettare la proporzione tra le quote e il valore dei lotti, e ogni variazione sostanziale della stima deve essere accompagnata da una motivazione idonea a spiegare l'incidenza sulla ripartizione finale.
- Le scritture contabili informatiche hanno efficacia probatoria solo nei limiti della disciplina civilistica e tecnica loro propria, e la loro rilevanza verso i terzi non è automatica ma va verificata in concreto rispetto alla questione di fatto dedotta.
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