Cassazione Penale, Sentenza n. 39706/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice di pace di Treviso a 5.000,00 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 (permanenza irregolare). Il ricorrente ha censurato la sentenza per due motivi principali: 1) vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto "irrilevanti" i documenti prodotti dalla difesa (domanda pendente al Questore per riconoscimento di protezione speciale, documentazione di attività lavorativa e ricevuta di permesso di soggiorno del 23/06/2023) limitandosi a motivare che erano "successivi ai fatti" senza spiegare perché ciò comportasse irrilevanza; 2) violazione di legge per non aver applicato, anche per analogia, la sospensione del procedimento prevista dall'art. 10-bis comma 6 in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale, nonché per non aver valutato correttamente gli effetti della domanda di protezione speciale e del successivo rilascio del permesso di soggiorno sulla rilevanza penale della permanenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente la questione: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviso in diversa persona fisica. La Corte ha censurato la motivazione del Giudice di pace per eccessiva sintesi e per non aver descritto i documenti prodotti né spiegato perché la loro natura "successiva" li rendesse irrilevanti. La Corte ha inoltre osservato che, pur se l'art. 10-bis comma 6 prevede espressamente la sospensione solo per domande di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 251/2007, la pendenza di una domanda di protezione speciale e il successivo rilascio di un permesso di soggiorno (art. 32 comma 3 d.lgs. n.25/2008) potevano incidere sulla decisione penale e avrebbero richiesto un esame motivato. Il procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio e la Corte ha accolto tale richiesta.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Prevede la sanzione per la permanenza irregolare di stranieri; il comma 6 disciplina la sospensione del procedimento in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale (ai sensi del d.lgs. 251/2007)
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (protezione speciale)
Regola la protezione speciale; la pendenza della relativa domanda e il suo esito sono rilevanti per valutare la regolarità della permanenza e la possibilità di svolgere attività lavorativa
d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251
Disciplina la protezione internazionale cui si riferisce la sospensione prevista dall'art. 10-bis comma 6
d.lgs. 26 gennaio 2008 n. 25, art. 32 comma 3
Prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale; il rilascio può incidere sul procedimento penale per permanenza irregolare e, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere valutato dal giudice di merito
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa, invocato per sottolineare l'obbligo del giudice di valutare adeguatamente la documentazione prodotta dalla difesa
art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Norma che consente la trasmissione scritta della requisitoria del Pubblico Ministero; usata nella procedura della Corte per la requisitoria del Procuratore generale
art. 623 lett. d cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio davanti a diverso giudice fisico quando sussistano vizi di motivazione o altri profili che rendono necessario un nuovo esame
Massime di principio
- Il giudice deve valutare la documentazione prodotta dalla difesa anche se documenti o provvedimenti sono successivi alla data del fatto quando essi possono incidere sulla sussistenza del reato (es. domanda di protezione, rilascio successivo di permesso di soggiorno, rapporti di lavoro). La mera affermazione della loro "successività" non è sufficiente a escluderne la rilevanza.
- La sospensione del procedimento ex art. 10-bis comma 6 si applica espressamente alle domande di protezione internazionale previste dal d.lgs. 251/2007; tuttavia la pendenza di domande di protezione speciale e il successivo rilascio di permesso per tale motivo possono comunque determinare effetti (anche di non luogo a procedere) che il giudice di merito deve esaminare e motivare.
- La motivazione deve essere sufficiente e specifica: il giudice deve indicare quali documenti sono stati prodotti, valutare il loro contenuto e spiegare in modo congruo le ragioni che portano a ritenere tali documenti irrilevanti o insufficienti a incidere sulla responsabilità penale.
- In presenza di elementi amministrativi che incidono sullo status dello straniero (domande pendenti, permessi rilasciati), il giudice penale deve verificare tempestivamente tali sviluppi e, se necessario, adeguare la sua decisione anche alla luce degli effetti che tali provvedimenti possono avere sulla configurazione dell'illecito.
- Se la motivazione è carente e impedisce il controllo di legittimità, la Corte di cassazione annulla con rinvio e ordina nuovo giudizio davanti a diverso giudice per assicurare il rispetto del diritto di difesa e la corretta valutazione probatoria.
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