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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità e rideterminato la pena a 9 anni per reati connessi a esplosione di colpi d'arma da fuoco e reati connessi. Venivano prospettati cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione e mancata assoluzione per insussistenza del fatto e critica alla credibilità della persona offesa (ritardi nel riconoscimento, assenza di identificazione fotografica, dichiarazioni contraddittorie); 2) errata applicazione dell'art. 56 c.p. e mancata esclusione dell'animus necandi (si contestava che i colpi non dimostrerebbero volontà di uccidere); 3) carenza della condizione di procedibilità per il capo relativo alla minaccia con arma (assenza di prova che l'imputato avesse un'arma nella fase minatoria); 4) vizio di motivazione circa il diniego del beneficio ex art. 62-bis c.p. per effetto di presunta provocazione o condotta provocatoria della persona offesa; 5) vizio nella determinazione della pena e degli aumenti ex art. 81 c.p., contestando che dovessero essere ridotte in ragione di eventuale dolo d'impeto e della condotta provocatoria della vittima.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché essi devolvono questioni di fatto e di valutazione della prova non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato che le motivazioni dei giudici di merito (primo e secondo grado) sono convergenti (cd. doppia conforme) e adeguatamente argomentate: la credibilità della persona offesa è stata valutata in modo non manifestamente illogico; i riscontri (due bossoli, un'ogiva, foro sul cappuccio del giubbotto, testimonianze oculari che riconducevano l'imputato) giustificano l'accertamento dell'uso dell'arma e l'animus necandi per deduzione logica dagli elementi materiali; la questione relativa all'arma nella fase minatoria è stata coperta dalle testimonianze oculari e non è suscettibile di revisione in Cassazione; la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti sono risultate adeguatamente motivate, con particolare riferimento ai precedenti penali e alla latitanza. Conseguentemente il provvedimento impugnato è rimasto confermato (la dichiarazione di inammissibilità fa rimanere ferma la sentenza d'appello che aveva ridotto la pena a 9 anni). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Richiamato tra i capi di imputazione nell'atto, come fatto emergente dai provvedimenti di merito; la Corte non ha ritenuto necessaria una verifica ulteriore su questo punto in sede di legittimità

  • art. 56 cod. pen.

    Usato in combinazione con l'art. 575 c.p. per contestare il concorso nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso sulla base di atti univoci e della ricostruzione fattuale

  • art. 575 cod. pen.

    Riferito ai reati di natura omicidiaria; la Corte ha ritenuto che l'animus necandi possa essere desunto da elementi materiali come arma, direzione e parti colpite

  • art. 4 e art. 7 legge n. 110 del 1975

    Richiamate in relazione al possesso/detenzione di arma da fuoco; la valutazione della sussistenza dei reati connessi all'uso dell'arma è stata ritenuta congrua dai giudici di merito

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato tra i capi d'imputazione; la Corte non ha rilevato vizi motivazionali sull'accertamento di tale reato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato che le regole dell'art. 192 comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono, se adeguatamente motivate, fondare la condanna da sole

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel vizio di motivazione dedotto dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esauriente e non manifestamente illogica

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione: non è consentito il riesame delle fonti di prova e della valutazione delle testimonianze se non per vizi di logicità o contraddittorietà manifesti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti e il beneficio; la Corte ha ritenuto corretto il diniego motivato con i precedenti penali e il comportamento dell'imputato (latitanza), essendo sufficiente indicare indici di preponderante rilevanza

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per gli aumenti di pena; la Corte ha ritenuto giustificati gli aumenti in relazione ai precedenti e al comportamento processuale, pur ridotti in sede d'appello

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte di merito ha motivato la misura della pena avendo riguardo ai parametri di tale norma

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste illogicità o contraddizioni
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono state esaminate con motivazione penetrante
  • Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme) esse si integrano e restringono il controllo di legittimità
  • L'animus necandi può essere desunto per induzione da elementi materiali (mezzo usato, direzione e intensità dei colpi, distanza, parte del corpo colpita, rinvenimento di bossoli/ogiva)
  • L'assenza di immediata identificazione fotografica o di una denuncia tempestiva non esclude automaticamente l'attendibilità del riconoscimento se la tardività è spiegata e valutata dai giudici
  • Le questioni che richiedono un riesame delle fonti di prova (contrasti testimoniali, valutazione dell'attendibilità) sono inammissibili in Cassazione
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato mediante richiamo a precedenti penali e elementi di personalità/processuali significativi (es. latitanza), senza dover dettagliare ogni singolo elemento favorevole
  • Per contestare l'improcedibilità per difetto di querela (es. minacce) è necessario dimostrare l'assenza di prova della condotta atta a integrare il reato; una mera eccezione formale senza prova contraria non supera il divieto di riesame in sede di legittimità

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