Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità e rideterminato la pena a 9 anni per reati connessi a esplosione di colpi d'arma da fuoco e reati connessi. Venivano prospettati cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione e mancata assoluzione per insussistenza del fatto e critica alla credibilità della persona offesa (ritardi nel riconoscimento, assenza di identificazione fotografica, dichiarazioni contraddittorie); 2) errata applicazione dell'art. 56 c.p. e mancata esclusione dell'animus necandi (si contestava che i colpi non dimostrerebbero volontà di uccidere); 3) carenza della condizione di procedibilità per il capo relativo alla minaccia con arma (assenza di prova che l'imputato avesse un'arma nella fase minatoria); 4) vizio di motivazione circa il diniego del beneficio ex art. 62-bis c.p. per effetto di presunta provocazione o condotta provocatoria della persona offesa; 5) vizio nella determinazione della pena e degli aumenti ex art. 81 c.p., contestando che dovessero essere ridotte in ragione di eventuale dolo d'impeto e della condotta provocatoria della vittima.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché essi devolvono questioni di fatto e di valutazione della prova non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato che le motivazioni dei giudici di merito (primo e secondo grado) sono convergenti (cd. doppia conforme) e adeguatamente argomentate: la credibilità della persona offesa è stata valutata in modo non manifestamente illogico; i riscontri (due bossoli, un'ogiva, foro sul cappuccio del giubbotto, testimonianze oculari che riconducevano l'imputato) giustificano l'accertamento dell'uso dell'arma e l'animus necandi per deduzione logica dagli elementi materiali; la questione relativa all'arma nella fase minatoria è stata coperta dalle testimonianze oculari e non è suscettibile di revisione in Cassazione; la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti sono risultate adeguatamente motivate, con particolare riferimento ai precedenti penali e alla latitanza. Conseguentemente il provvedimento impugnato è rimasto confermato (la dichiarazione di inammissibilità fa rimanere ferma la sentenza d'appello che aveva ridotto la pena a 9 anni). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Richiamato tra i capi di imputazione nell'atto, come fatto emergente dai provvedimenti di merito; la Corte non ha ritenuto necessaria una verifica ulteriore su questo punto in sede di legittimità
art. 56 cod. pen.
Usato in combinazione con l'art. 575 c.p. per contestare il concorso nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso sulla base di atti univoci e della ricostruzione fattuale
art. 575 cod. pen.
Riferito ai reati di natura omicidiaria; la Corte ha ritenuto che l'animus necandi possa essere desunto da elementi materiali come arma, direzione e parti colpite
art. 4 e art. 7 legge n. 110 del 1975
Richiamate in relazione al possesso/detenzione di arma da fuoco; la valutazione della sussistenza dei reati connessi all'uso dell'arma è stata ritenuta congrua dai giudici di merito
art. 648 cod. pen.
Richiamato tra i capi d'imputazione; la Corte non ha rilevato vizi motivazionali sull'accertamento di tale reato
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che le regole dell'art. 192 comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono, se adeguatamente motivate, fondare la condanna da sole
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel vizio di motivazione dedotto dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esauriente e non manifestamente illogica
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione: non è consentito il riesame delle fonti di prova e della valutazione delle testimonianze se non per vizi di logicità o contraddittorietà manifesti
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti e il beneficio; la Corte ha ritenuto corretto il diniego motivato con i precedenti penali e il comportamento dell'imputato (latitanza), essendo sufficiente indicare indici di preponderante rilevanza
art. 81 cod. pen.
Richiamato per gli aumenti di pena; la Corte ha ritenuto giustificati gli aumenti in relazione ai precedenti e al comportamento processuale, pur ridotti in sede d'appello
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte di merito ha motivato la misura della pena avendo riguardo ai parametri di tale norma
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione salvo manifeste illogicità o contraddizioni
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono state esaminate con motivazione penetrante
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme) esse si integrano e restringono il controllo di legittimità
- L'animus necandi può essere desunto per induzione da elementi materiali (mezzo usato, direzione e intensità dei colpi, distanza, parte del corpo colpita, rinvenimento di bossoli/ogiva)
- L'assenza di immediata identificazione fotografica o di una denuncia tempestiva non esclude automaticamente l'attendibilità del riconoscimento se la tardività è spiegata e valutata dai giudici
- Le questioni che richiedono un riesame delle fonti di prova (contrasti testimoniali, valutazione dell'attendibilità) sono inammissibili in Cassazione
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato mediante richiamo a precedenti penali e elementi di personalità/processuali significativi (es. latitanza), senza dover dettagliare ogni singolo elemento favorevole
- Per contestare l'improcedibilità per difetto di querela (es. minacce) è necessario dimostrare l'assenza di prova della condotta atta a integrare il reato; una mera eccezione formale senza prova contraria non supera il divieto di riesame in sede di legittimità
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