Cassazione Civile, Ordinanza n. 18788/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'INPS di ottenere il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010 da parte di una professionista forense. I giudici di merito avevano escluso ogni obbligo contributivo ritenendo che l'iscrizione alla Gestione separata fosse subordinata, per il libero professionista, al superamento della soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44 d.l. n. 269/2003. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme richiamate, sostenendo che la soglia di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale, mentre per l'attività professionale abituale l'iscrizione è obbligatoria indipendentemente dall'ammontare del reddito, salvo che il reddito sia già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa professionale di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila perché aveva fatto dipendere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dal mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000, senza accertare se l'attività professionale fosse stata svolta in forma abituale o occasionale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché compia il corretto accertamento in fatto sulla natura dell'attività svolta.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995
prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
viene richiamato come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata.
art. 53, D.P.R. n. 917/1986
norma richiamata quale riferimento al reddito da lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
norme richiamate nel motivo dell'INPS in tema di disciplina previdenziale forense.
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
norma richiamata nel motivo dell'INPS in tema di disciplina professionale forense.
art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
"solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"
la soglia di euro 5.000 rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale, non come presupposto generale dell'iscrizione del professionista abituale alla Gestione separata.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dal carattere abituale dell'attività svolta e dal fatto che il reddito prodotto non sia già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia reddituale di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce, di per sé, il presupposto dell'iscrizione del professionista abituale alla Gestione separata.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che va compiuto valorizzando indici concreti, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, senza considerare il solo reddito prodotto come elemento decisivo.
- Un reddito inferiore a euro 5.000 può al più assumere valore indiziario, da valutare unitamente agli altri elementi, per escludere l'abitualità dell'attività, ma non è parametro esclusivo o automatico dell'obbligo contributivo.
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