Sentenza n. 480/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diniego Prot. 4524 del 9.1.24 opposto dal Settore Pianificazione – Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce avverso la richiesta di permesso di costruire avente a oggetto la divisione in due unità immobiliari dell'immobile denominato “Hotel President” per la realizzazione di un locale commerciale indipendente, nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale e presupposto ed in particolare, il preavviso di diniego 7.11.2023, la relazione istruttoria suppletiva 9.1.24, allo stato non conosciuta benché richiesta e non esibita. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.4.2024: del diniego rinotificato Prot.4524 del 9.1.24 opposto dal Settore Pianificazione – Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce avverso la richiesta di permesso a costruire per la divisione in due unità immobiliari dell'immobile denominato “Hotel President” per la realizzazione di un locale commerciale indipendente e relazione istruttoria suppletiva 9/1/24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire per la divisione dell’Hotel President in due unità immobiliari e la realizzazione di un locale commerciale indipendente, nonché la relativa relazione istruttoria suppletiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale sostenendo che l’art. 103 delle NTA del PRG, relativo alle zone F.27 destinate ad attrezzature assistenziali e ricettive, non vietasse espressamente una modifica parziale della destinazione d’uso. Ha dedotto la compatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica dell’immobile, l’introduzione da parte del Comune di una limitazione non prevista e non riconducibile a motivi imperativi di interesse generale, nonché la violazione dell’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 e delle disposizioni regionali richiamate. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che il diniego non avesse adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle controdeduzioni al preavviso di rigetto. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che le NTA del PRG costituiscano espressione della discrezionalità pianificatoria comunale e che il tenore dell’art. 103 sia univoco: le strutture alberghiere esistenti ricadenti in zona F.27 sono ammesse in ragione della loro destinazione ricettiva e possono essere oggetto soltanto di interventi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione e restauro. La disposizione non consente modifiche, neppure parziali, della destinazione d’uso delle strutture alberghiere esistenti né la realizzazione di nuovi esercizi commerciali autonomi in luogo delle attrezzature ricettive. Il diniego è stato quindi qualificato come atto necessitato e vincolato dalla norma pianificatoria, con conseguente infondatezza delle censure sostanziali. È stata respinta anche la censura partecipativa e motivazionale riferita all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, la violazione procedimentale non comporta l’annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Spese compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 103 NTA del PRG del Comune di Lecce
Nelle zone F.27, destinate ad “Attrezzature assistenziali e ricettive”, sono compresi “i nuovi comparti destinati ad attrezzature ricettive di tipo alberghiero e gli edifici esistenti già destinati a tale uso”; negli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio, ristrutturazione ovvero restauro o risanamento conservativo.
La disposizione limita gli interventi sugli edifici alberghieri esistenti a quelli espressamente indicati e non consente modifiche, anche parziali, della destinazione d’uso né l’insediamento di esercizi commerciali autonomi.
art. 10-bis l. 241/1990
le controdeduzioni prodotte non sono idonee e sufficienti a superare i motivi ostativi
La censura relativa al preavviso di rigetto e al mancato esame delle controdeduzioni è recessiva quando il contenuto dell’atto finale è vincolato dalla disciplina urbanistica.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto qualora il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione di garanzie procedimentali non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del mutamento di destinazione d’uso, ma il giudice ha ritenuto comunque ostativa la disciplina specifica dell’art. 103 delle NTA.
art. 4 l.r. 1 dicembre 2017, n. 48
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice ha escluso la fondatezza della censura alla luce della disciplina urbanistica applicabile.
art. 1 l. 24 gennaio 2012, n. 1
Richiamato dalla ricorrente per contestare la limitazione all’utilizzo del bene; il giudice ha confermato il diniego fondato sulle NTA del PRG.
Massime di principio
- Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore, nella parte in cui individuano le destinazioni d’uso ammesse e gli interventi consentiti nelle singole zone omogenee, costituiscono espressione della discrezionalità del pianificatore e devono essere interpretate secondo il loro tenore testuale.
- Quando una norma urbanistica colloca gli edifici esistenti in una determinata zona in ragione della loro destinazione d’uso e consente soltanto specifici interventi edilizi, in assenza di un’espressa previsione derogatoria non è consentito modificare, neppure parzialmente, tale destinazione né insediare attività autonome incompatibili con quella tipizzazione.
- Il diniego di un titolo edilizio è atto vincolato quando l’intervento richiesto contrasta con una prescrizione urbanistica univoca che non lascia margini di scelta all’amministrazione.
- La violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento se, alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso perché vincolato dalla disciplina sostanziale applicabile.
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