Cassazione Penale, Sentenza n. 39108/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato l'imputato per reati di falso (art. 481 c.p.) in relazione a elaborati grafici e a una relazione asseverante allegati a D.I.A. e richieste di ripresa lavori per il restauro del "Palazzo Santoro". Il ricorrente lamentava violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ex art. 603, comma 3-bis c.p.p., difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, errata qualificazione come atto certificativo degli elaborati grafici e manifesta illogicità della motivazione circa l'accertamento della responsabilità e del nesso causale con il pregiudizio dedotto dalle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato l'obbligo di motivazione rafforzata nel riformare l'assoluzione, confutando specificamente i principali argomenti della decisione di primo grado e illustrando ragioni alternative, complete e persuasivi. Ha condiviso la qualificazione degli elaborati tecnici come atti aventi valore certificativo nel contesto formale della D.I.A./richiesta di ripresa lavori e ha ritenuto che la rappresentazione infedele dello stato di fatto e la dissimulazione delle trasformazioni conseguenti ai lavori integrassero il reato di falso. Quanto al risarcimento, la Corte ha ritenuto sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente lesivo e di un nesso di causalità desumibile con criterio di probabilità, rimandando la liquidazione al giudice civile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 481 cod. pen.
Norma penale sul delitto di falso: la Corte ha ritenuto che le attestazioni e gli elaborati tecnici, nel contesto formale della D.I.A. e delle comunicazioni alla Soprintendenza, potessero avere valore certificativo e integrare il falso se infedeli e volti a dissimulare opere non autorizzabili.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione rafforzata per il giudice d'appello che riformi totalmente la decisione di primo grado: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adempiuto a tale obbligo delineando un ragionamento alternativo, confutando i punti essenziali della motivazione di primo grado e fornendo ragioni complete e persuasivi.
art. 23 D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia)
Richiamato rispetto alla funzione del progettista/tecnico e alla necessità di rappresentare fedelmente lo stato di fatto e l'incidenza dell'intervento: la Corte ha sottolineato che il progettista, quale esercente un servizio di pubblica necessità, deve fornire rappresentazioni veritiere della compatibilità urbanistica dell'intervento.
art. 538 cod. proc. pen.
Richiamato per il collegamento tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda civile: la Cassazione conferma che il processo penale può decidere sulla responsabilità civile e demandare la liquidazione al giudice civile.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma totalmente una assoluzione deve fornire una motivazione rafforzata: descrivere le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare i principali argomenti della sentenza di primo grado.
- Elaborati tecnici e relazioni asseveranti presentati in contesti formali (D.I.A., richieste a Soprintendenza) hanno valore certificativo: se risultano infedeli e idonei a dissimulare lo stato di fatto o l'entità dell'intervento, possono integrare il reato di falso.
- L'omissione o incompletezza documentale è valutata concretamente: se l'errore/omissione è immediatamente percepibile e privo di efficacia ingannevole può configurare negligenza, ma se è idonea a occultare trasformazioni rilevanti e non rendere possibile il confronto stato/progetto può integrare la falsità volontaria.
- In ordine al danno civile nel giudizio penale, è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente lesivo e l'esistenza, anche presuntivamente e con criterio di probabilità, di un nesso causale; la misura e l'effettiva esistenza del danno restano rimessi al giudice civile.
- In impugnazione in Cassazione non basta censurare genericamente la motivazione: è necessario dimostrare il mancato rispetto degli obblighi motivazionali o la manifesta illogicità/contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dai giudici di merito.
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