Sentenza n. 649/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0016770 del 15 luglio 2024 del Comune di Rosolini reso nel corso della procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata dalla Società GPC Cinque (da ora “GPC” o “la Società”) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 3 del d.P.R.S. n. 48 del 18/07/2012, al fine di realizzare un impianto agrivoltaico ad inseguimento monoassiale della potenza di picco pari a 7.98 MWp ed opere connesse, da localizzarsi sui terreni agricoli siti in c.da Casazza – Masicugno, riportati in Catasto Terreni al Foglio n. 36, Particelle n. 96, 445, 856 e 859, di complessivi ettari 18.05.91, successivamente integrata con istanza acquisita al prot. 11502 del 7 maggio 2024 e prot. 11509 di pari data; – dell’art. 37 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del P.R.G. del Comune di Rosolini, nella parte in cui introducono una “zona E1–verde agricolo di salvaguardia” nella quale risulta “vietata ogni modifica della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell’ambiente naturale” ove interpretato nel senso di vietare la realizzazione di impianti FER; – ove occorrer possa e per quanto di ragione, della delibera del Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale del Comune di Rosolini n. 32 del 28 settembre 2021 di recante approvazione dello schema di massima del PRG – della delibera del consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2022 con cui il Comune di Rosolini ha fornito una norma di interpretazione autentica dell’art. 37 delle NTA che vieta, con riferimento alla zona E1–verde agricolo di salvaguardia, di “realizzare (…) impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili (campi fotovoltaici, pale eoliche, ecc.)”; del provvedimento prot. 13740 del 3 giugno 2024, con il quale il Comune di Rosolini ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di diniego della istanza di PAS ex art. 6 d.lgs. 28/2011; – del provvedimento prot. 0015412 del 26 giugno 2024, con il quale il Comune di Rosolini ha comunicato le proprie controdeduzioni alle osservazioni della società proponente; – di ogni altro eventuale atto presupposto, inerente, successivo e/o conseguente, attualmente non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale della procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 7,98 MWp e opere connesse
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla PAS avviata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico ad inseguimento monoassiale, nonché gli atti urbanistici e interpretativi posti a fondamento del diniego. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina della PAS, delle norme sulla conferenza di servizi e del riparto di competenze, sostenendo che il Comune avesse deciso autonomamente su profili paesaggistici e idrogeologici spettanti ad altre amministrazioni, con conseguente difetto assoluto di attribuzione e nullità dell’atto. In secondo luogo, ha contestato la compatibilità dell’intervento con l’art. 37 delle NTA del PRG e con la relativa interpretazione autentica comunale, sostenendo che il divieto di impianti FER nella zona E1 fosse incompatibile con l’art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003 e con la disciplina statale sulle aree agricole. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità, difetto di motivazione e incompetenza con riferimento ai rilievi comunali concernenti la contiguità dell’area al centro abitato, il superamento dell’altezza massima di 4 metri, la modificazione della morfologia agraria e vegetale, il consumo di suolo, l’impatto paesaggistico e il rischio idraulico. La società ha sostenuto, in particolare, che il limite di altezza previsto dalle NTA riguardasse gli edifici e non gli impianti FER e che il superamento dei 4 metri da parte dei tracker fosse occasionale e non idoneo a impedire l’intervento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la società Rosolini 1 S.r.l., ritenendo non attuale e immediato il suo interesse contrario alla realizzazione dell’intervento. Ha respinto l’eccezione comunale di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio con l’ARTA, rilevando che l’impugnazione non riguardava l’art. 37 NTA nel testo originario, bensì la delibera comunale di interpretazione autentica del 2022, non trasmessa all’ARTA e qualificata come atto di indirizzo interno privo di valenza normativa o regolamentare complessa. Nel merito, il ricorso è stato rigettato sulla base del motivo ostativo relativo al superamento dell’altezza massima di 4 metri prevista dall’art. 37 NTA. L’istruttoria disposta dal TAR ha accertato, sulla base dei chiarimenti della ricorrente, che i tracker superavano tale altezza mediamente per circa tre ore al giorno e per un massimo di circa 1.098 ore annue, con uno sforamento fino a 20 centimetri. Il Collegio ha ritenuto tale superamento non trascurabile, perché incidente in modo persistente sulla sagoma del manufatto. Ha escluso che gli impianti fotovoltaici possano sottrarsi ai parametri urbanistico-edilizi applicabili nell’area, poiché l’art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003 consente la localizzazione in zona agricola ma deroga soltanto alla zonizzazione, non agli altri parametri edilizi. Inoltre, l’art. 6, comma 2, d.lgs. 28/2011 impone, nella PAS, la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Il TAR ha qualificato l’impianto come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. 380/2001, trattandosi di infrastruttura o impianto che comporta la trasformazione permanente di suolo inedificato. Non è stata esaminata la possibilità di ovviare allo sforamento mediante limitazioni tecniche dell’inclinazione, perché tale soluzione era stata prospettata solo nel giudizio e in termini generici. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, secondo il principio per cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sorreggerlo. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 28/2011
Il progetto deve essere conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, nonché rispettare le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie.
La procedura abilitativa semplificata non esonera il progetto dal rispetto degli strumenti urbanistici approvati, dei regolamenti edilizi e degli altri parametri edilizi applicabili.
art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003
Gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
La possibilità di localizzare impianti FER in zona agricola deroga alla zonizzazione, ma non agli ulteriori parametri edilizi e urbanistici della zona.
art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di infrastrutture e impianti che comportino la trasformazione permanente di suolo inedificato rientra nella nozione di nuova costruzione, anche ai fini dell'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia.
art. 37 NTA del PRG del Comune di Rosolini
altezza massima assoluta degli edifici: m. 4,00
Il limite di altezza è stato ritenuto applicabile anche ai tracker dell'impianto agrivoltaico, poiché l'esclusione degli impianti FER dai parametri edilizi determinerebbe una deroga illimitata alla disciplina urbanistico-edilizia.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità per difetto assoluto di attribuzione non è stata accolta; il ricorso è stato deciso sulla base dell'autonoma legittimità del motivo relativo al superamento dell'altezza.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce uno degli atti del procedimento PAS impugnati, ma le relative censure sono state assorbite.
Massime di principio
- La facoltà di localizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili in zone agricole prevista dall’art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003 deroga alla zonizzazione urbanistica, ma non esclude il rispetto degli altri parametri edilizi e urbanistici applicabili alla zona.
- Nella procedura abilitativa semplificata, il progetto deve essere conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti; la PAS non costituisce una deroga generale alla disciplina urbanistico-edilizia.
- I limiti di altezza previsti dalle norme tecniche di attuazione per gli edifici possono applicarsi anche alle strutture di un impianto fotovoltaico quando esse costituiscano manufatti stabilmente infissi o integrati nel suolo; non è consentito sottrarre gli impianti FER ai parametri edilizi mediante la loro diversa qualificazione formale.
- Il superamento del limite di altezza per una parte non marginale del tempo di funzionamento dell’impianto, tale da incidere persistentemente sulla sagoma del manufatto, è sufficiente a fondare il diniego edilizio-amministrativo.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonomamente idonea a sorreggere l’atto rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro gli altri motivi ostativi.
- La possibilità di adeguare tecnicamente il progetto mediante prescrizioni o limitazioni operative, se prospettata per la prima volta in giudizio e in modo generico, non consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della sua concreta praticabilità.
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