Cassazione Penale, Sentenza n. 47392/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paffumi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 16/11/2020 che lo aveva condannato, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Messina (20/11/2019), alla pena di anni 4 e mesi 8 per il reato di tentato omicidio aggravato di Carmela Flavia Grasso (fatto del 22/06/2019). Il ricorrente articolava quattro motivi, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 575, 61, 1° comma, n.5, e 133 c.p., e chiedeva l'annullamento per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia del ricorrente ai sensi dell'art. 589 c.p.p. Di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito e la sentenza impugnata resta efficace. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00, ritenendo che non sussistessero elementi per ritenere una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Quanto alla parte civile, pur avendo trasmesso nota spese via PEC, la Corte ha ritenuto che essa non avesse fornito un apporto concreto e utile alla decisione e pertanto non sussistessero i presupposti per la liquidazione delle spese a suo favore.
Norme richiamate
art. 589 c.p.p.
La rinuncia del ricorrente, effettuata ai sensi di questa norma, determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; la rinuncia impedisce l'esame del merito.
art. 541 c.p.p.
Nel giudizio di legittimità la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese processuali anche senza partecipare all'udienza, ma solo se ha effettivamente esplicato un'attività diretta a tutela dei propri interessi, fornendo un utile contributo alla decisione (anche mediante memorie scritte).
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma nella cassa delle ammende; il giudice quantifica equitativamente tale somma tenendo conto della eventuale responsabilità del ricorrente.
artt. 56, 575, 61, 1° comma, n.5, e 133 c.p.
Tali norme (reato di omicidio tentato, circostanze aggravanti, determinazione della pena) erano indicate come ragione di impugnazione dal ricorrente, ma non sono state esaminate nel merito a causa della rinuncia al ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione della somma a favore della cassa delle ammende e alla necessità di valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021 (Rv. 281923)
Conferma il principio secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese in cassazione se ha fornito un contributo utile alla decisione, indipendentemente dalla discussione in udienza.
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame del merito; la pronuncia impugnata resta pertanto efficace.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il magistrato quantifica la somma valutando l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso.
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità anche se non è intervenuta in udienza, ma solo se ha fornito un apporto concreto e utile alla decisione, anche mediante memorie scritte (art. 541 c.p.p. e giurisprudenza costante).
- Se si intende che i profili di diritto vengano esaminati in cassazione, è importante non rinunciare al ricorso; la rinuncia sottrae ogni questione al sindacato della Corte di Cassazione.
- In caso di rinuncia o inammissibilità è utile valutare preventivamente il rischio di condanna alle spese e alla sanzione per la cassa delle ammende; la relativa somma può essere mitigata se non emergono elementi di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando si è parte civile, conviene depositare memorie motivate e documenti che illustrino specificamente l'interesse civile e il contributo fornito, per preservare la possibilità di vedersi liquidare le spese nel giudizio di legittimità.
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