Cassazione Penale, Sentenza n. 24294/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura essenzialmente la valutazione di merito: 1) insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione nell'attribuire al ricorrente la responsabilità per il furto e per il tentativo di estorsione sulla base di conversazioni intercettate del 13-14 maggio 2018, rilevando l'assenza della prova del momento del parcheggio, della mancata audizione della presunta vittima e della prova di una concreta richiesta estorsiva; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di escussione delle persone offese in appello; 3) errore nella valutazione delle circostanze e nel diniego delle attenuanti generiche e nella mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. E' stata confermata la ricostruzione dei giudici di merito: D'Angela ritenuto responsabile, in concorso con Vincenzo Martinelli, del furto pluriaggravato della Fiat 500 di proprietà di Simona Quibrino e della tentata estorsione (c.d. 'cavallo di ritorno') in danno della medesima. I giudici di merito hanno fondato il convincimento sulla concatenazione temporale e logica tra le intercettazioni (uso del termine 'ragazza' come codice per l'autovettura), la presenza dei due imputati nella fascia oraria e nel luogo del furto e il successivo rinvenimento del veicolo da parte del marito della persona offesa. La Corte territoriale aveva già in parte riformato la sentenza di primo grado assolvendo D'Angela dal capo A) e infliggendo la pena complessiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione e Euro 1.400 di multa; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla qualificazione del reato come tentativo; la condotta contestata è stata riqualificata in termini di tentata estorsione.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; applicata per il reato di furto pluriaggravato della Fiat 500 in concorso.
art. 625 cod. pen.
Riferimento alle circostanze aggravanti del furto, discusse in sede di merito.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; utilizzata per qualificare la condotta come estorsione tentata, anche in assenza della consegna del denaro quando risultano trattative e minacce idonee a costringere la vittima.
art. 102 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme oggetto di censura dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi processuali dedotti.
art. 530 cod. proc. pen.
Censurato in ricorso in relazione a nullità e motivazione; la Cassazione ha ritenuto le critiche di fatto inammissibili in sede di legittimità.
art. 603 cod. proc. pen.
Fondamentale per il diniego della rinnovazione istruttoria in appello: il giudice d'appello può integrare l'istruttoria solo nei limiti della assoluta necessità; la mancata escussione delle persone offese è stata ritenuta non necessaria e quindi legittima.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in relazione alla recidiva; la Corte ha rilevato che la doglianza sulla recidiva non era stata sollevata in appello e pertanto non consentita in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Richiamato per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti né una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, salvo che la motivazione di merito risulti manifestamente illogica o irragionevole.
- Nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta delle parti di integrazione istruttoria non equivale a un diritto alla raccolta della prova; il giudice d'appello può disporre acquisizioni solo nei limiti dell'assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- L'uso di un linguaggio gergale o 'criptico' tra cointeressati può essere valorizzato per ricostruire la fattispecie delittuosa, soprattutto se il codice è noto all'interlocutore e le intercettazioni si inseriscono in un contesto investigativo più ampio.
- L'assenza di una formale denuncia da parte della vittima non impedisce la condanna se sussistono elementi probatori convergenti (intercettazioni, presenza in luogo e tempo compatibili, rinvenimento del bene).
- Il tentativo di estorsione può essere provato anche in assenza di corresponsione di denaro quando emergano trattative dirette a ottenere un somma a fronte della restituzione del bene e minacce idonee a coartare la vittima.
- La scelta del rito abbreviato comporta già per legge una riduzione della pena; non è ammesso ottenere, per la stessa scelta processuale, un'ulteriore e impropria valutazione favorevole delle attenuanti generiche.
- Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati non determinano automaticamente vizio di motivazione, salvo che il diverso trattamento non sia sostenuto da ragioni plausibili e congrue.
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