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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24294/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura essenzialmente la valutazione di merito: 1) insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione nell'attribuire al ricorrente la responsabilità per il furto e per il tentativo di estorsione sulla base di conversazioni intercettate del 13-14 maggio 2018, rilevando l'assenza della prova del momento del parcheggio, della mancata audizione della presunta vittima e della prova di una concreta richiesta estorsiva; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di escussione delle persone offese in appello; 3) errore nella valutazione delle circostanze e nel diniego delle attenuanti generiche e nella mancata esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. E' stata confermata la ricostruzione dei giudici di merito: D'Angela ritenuto responsabile, in concorso con Vincenzo Martinelli, del furto pluriaggravato della Fiat 500 di proprietà di Simona Quibrino e della tentata estorsione (c.d. 'cavallo di ritorno') in danno della medesima. I giudici di merito hanno fondato il convincimento sulla concatenazione temporale e logica tra le intercettazioni (uso del termine 'ragazza' come codice per l'autovettura), la presenza dei due imputati nella fascia oraria e nel luogo del furto e il successivo rinvenimento del veicolo da parte del marito della persona offesa. La Corte territoriale aveva già in parte riformato la sentenza di primo grado assolvendo D'Angela dal capo A) e infliggendo la pena complessiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione e Euro 1.400 di multa; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del reato come tentativo; la condotta contestata è stata riqualificata in termini di tentata estorsione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; applicata per il reato di furto pluriaggravato della Fiat 500 in concorso.

  • art. 625 cod. pen.

    Riferimento alle circostanze aggravanti del furto, discusse in sede di merito.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione; utilizzata per qualificare la condotta come estorsione tentata, anche in assenza della consegna del denaro quando risultano trattative e minacce idonee a costringere la vittima.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di censura dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi processuali dedotti.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Censurato in ricorso in relazione a nullità e motivazione; la Cassazione ha ritenuto le critiche di fatto inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Fondamentale per il diniego della rinnovazione istruttoria in appello: il giudice d'appello può integrare l'istruttoria solo nei limiti della assoluta necessità; la mancata escussione delle persone offese è stata ritenuta non necessaria e quindi legittima.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla recidiva; la Corte ha rilevato che la doglianza sulla recidiva non era stata sollevata in appello e pertanto non consentita in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamato per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti né una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, salvo che la motivazione di merito risulti manifestamente illogica o irragionevole.
  • Nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta delle parti di integrazione istruttoria non equivale a un diritto alla raccolta della prova; il giudice d'appello può disporre acquisizioni solo nei limiti dell'assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
  • L'uso di un linguaggio gergale o 'criptico' tra cointeressati può essere valorizzato per ricostruire la fattispecie delittuosa, soprattutto se il codice è noto all'interlocutore e le intercettazioni si inseriscono in un contesto investigativo più ampio.
  • L'assenza di una formale denuncia da parte della vittima non impedisce la condanna se sussistono elementi probatori convergenti (intercettazioni, presenza in luogo e tempo compatibili, rinvenimento del bene).
  • Il tentativo di estorsione può essere provato anche in assenza di corresponsione di denaro quando emergano trattative dirette a ottenere un somma a fronte della restituzione del bene e minacce idonee a coartare la vittima.
  • La scelta del rito abbreviato comporta già per legge una riduzione della pena; non è ammesso ottenere, per la stessa scelta processuale, un'ulteriore e impropria valutazione favorevole delle attenuanti generiche.
  • Differenze di trattamento sanzionatorio tra coimputati non determinano automaticamente vizio di motivazione, salvo che il diverso trattamento non sia sostenuto da ragioni plausibili e congrue.

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