Sentenza n. 1239/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della delibera di Giunta regionale del 27.01.2025, n. XII/3831, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 29.01.2025, serie ordinaria n. 5, L.r. 26/93, attuazione art. 26 - Ulteriori caratteristiche tecniche, modalità di rilascio e di apposizione dei contrassegni inamovibili dei richiami vivi per la caccia da appostamento; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, lesivo dell’interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta regionale della Lombardia del 27 gennaio 2025, n. XII/3831, relativa alle caratteristiche tecniche e alle modalità di rilascio e apposizione dei contrassegni inamovibili dei richiami vivi per la caccia da appostamento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 26 del 1993, chiedendone l'annullamento e la sospensione. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza; alcune associazioni venatorie sono intervenute ad opponendum. L'istanza cautelare era stata respinta per difetto del periculum in mora, rilevandosi che la deliberazione aveva carattere di indirizzo e riproduceva disposizioni di legge, rinviando a successive norme di dettaglio. Successivamente la Regione ha depositato il decreto dirigenziale n. 1818 del 12 febbraio 2026, recante la disciplina di dettaglio. All'udienza pubblica il Collegio ha prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'improcedibilità per omessa impugnazione del decreto; la ricorrente non ha replicato, non ha chiesto un termine né formulato riserva di impugnazione, chiedendo la decisione sulla base delle difese già svolte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La deliberazione impugnata aveva natura sostanzialmente di indirizzo e demandava al dirigente regionale l'adozione delle disposizioni di dettaglio. Il decreto dirigenziale del 12 febbraio 2026 costituisce, secondo il Collegio, il provvedimento concretamente lesivo della posizione della ricorrente, ma non è stato impugnato. Pertanto, anche l'eventuale annullamento della deliberazione non avrebbe procurato alcuna utilità concreta alla ricorrente. Il giudice ha valorizzato sia la produzione documentale della Regione sia il comportamento processuale della ricorrente, dal quale ha desunto argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità delle questioni e il carattere meramente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, l'eventuale accoglimento non può più arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha prospettato in udienza la possibile improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento dirigenziale concretamente lesivo, consentendo alla parte di interloquire.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il comportamento processuale della parte, incluso il mancato riscontro a un'eccezione prospettata dal Collegio, può essere valutato quale argomento di prova.
art. 26 l.r. Lombardia n. 26/1993
Costituisce la base normativa della deliberazione regionale in materia di caratteristiche tecniche e contrassegni dei richiami vivi per la caccia da appostamento.
Massime di principio
- Un ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto impugnato ha natura meramente di indirizzo o preparatoria e il successivo atto attuativo, che contiene la disciplina concretamente lesiva, non viene impugnato, poiché l'eventuale annullamento dell'atto presupposto non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
- Quando un atto amministrativo demanda espressamente a un successivo provvedimento l'adozione delle disposizioni di dettaglio necessarie alla concreta applicazione della disciplina, il successivo provvedimento attuativo può costituire l'atto direttamente lesivo da impugnare.
- Il comportamento processuale della parte che, dopo la prospettazione dell'improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., non contesta l'eccezione, non chiede un termine a difesa e non formula riserva di impugnazione può essere valutato dal giudice, unitamente agli atti di causa, quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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