Cassazione Penale, Ordinanza n. 08534/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un imputato per avere presentato, in tre distinte occasioni, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attestando falsamente redditi non corrispondenti al reddito complessivo del nucleo familiare effettivamente percepito. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza del dolo specifico, sostenendo che non vi fosse la volontà di indurre in errore la pubblica amministrazione per conseguire un vantaggio non dovuto; inoltre lamentava l'assenza di concreta offensività del fatto, poiché il reddito dichiarato sarebbe comunque rimasto sotto la soglia prevista per ottenere il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che, per il reato contestato, è sufficiente il dolo generico e non è richiesto il dolo specifico prospettato dal ricorrente. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, desunta dalla pluralità di istanze difformi dai redditi effettivi. Quanto all'offensività, la Corte ha ribadito che il bene giuridico protetto è il corretto esercizio del potere di verifica del giudice e che la falsità della dichiarazione rileva in relazione all'ammissibilità dell'istanza, non alla spettanza finale del beneficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
La fattispecie è stata richiamata come norma incriminatrice per la falsa attestazione in istanza di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che la sua integrazione richieda il dolo generico.
art. 95 d.P.R. 115/2002
È la disposizione che disciplina la falsità nelle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ribadito che la falsità incide sull'ammissibilità dell'istanza e tutela il corretto esercizio della verifica giudiziale.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, Rv. 242152-01
Richiamata per il principio secondo cui la falsità nella dichiarazione sostitutiva è connessa all'ammissibilità dell'istanza e non alla concreta concessione del beneficio.
Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, Rv. 278871-01
Richiamata a conferma del principio che la falsità rileva in relazione all'ammissibilità dell'istanza di patrocinio e all'obbligo del magistrato di decidere nel merito.
Massime di principio
- Nel reato di falsa attestazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto un dolo specifico di ingiusto profitto o di effettiva volontà di ingannare la pubblica amministrazione in senso ulteriore.
- La ripetizione di istanze contenenti dati non veritieri sui redditi può costituire un indice significativo della consapevole falsità delle dichiarazioni e della sussistenza dell'elemento soggettivo.
- La tutela penale non riguarda il pregiudizio patrimoniale dello Stato, ma il corretto esercizio della funzione di verifica demandata al giudice; perciò l'offesa è configurabile anche se il dichiarante avrebbe comunque potuto rientrare nella soglia reddituale per il beneficio.
- Ai fini della rilevanza penale, la falsità dichiarativa incide sull'ammissibilità dell'istanza di patrocinio e non sulla successiva spettanza del beneficio, poiché solo un'istanza ammissibile obbliga il magistrato a pronunciarsi nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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