Sentenza del 27/09/2022 n. 4107 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Notificazioni di atti processuali a opera di un operatore di posta privata - Periodo anteriore alla liberalizzazione ex art. 1 comma 57 legge 4 agosto 2017 n. 124 - Notificazione inesistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la controversia concerne la validità di notifiche di atti processuali eseguite da operatori di posta privati nel periodo antecedente alla liberalizzazione del servizio operata dall'art. 1, co. 57, legge 4 agosto 2017 n. 124. Si contesta che tali notifiche siano state valide e producano effetti procesali, atteso che prima della predetta disposizione il servizio non era liberalizzato e l'affidamento del servizio a operatori privati non era ammesso.
La decisione
la notifica eseguita da operatore privato nel periodo anteriore alla liberalizzazione è stata ritenuta inesistente e, come tale, non sanabile. La giurisprudenza citata (Cass. nn. 8089/2018; 11473/2017; 19467/2016; 26705/2014; 2262/2013) conferma il principio secondo cui le notificazioni effettuate da operatori privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 124/2017 sono invalide e non producono effetti processuali; si segnala il contrasto con la decisione delle Sezioni Unite (Cass. SSUU 299/2020), che rappresenta un differente orientamento
Norme richiamate
la disposizione ha liberalizzato il servizio di notificazione a mezzo posta; pertanto, solo dall'entrata in vigore di tale norma è possibile ritenere legittime notifiche operate da soggetti diversi dai precedenti soggetti autorizzati. Le notifiche anteriori a tale data effettuate da operatori privati sono quindi illegittime.
Cass. n. 8089/2018
conferma che notifiche effettuate da operatori privati prima della liberalizzazione sono inesistenti e non sanabili.
Cass. n. 11473/2017
orientamento conforme: invalida la notificazione effettuata da privati prima della legge n. 124/2017.
Cass. n. 19467/2016
stessa interpretazione di nullità delle notifiche per fatto di operatore privato antecedente alla liberalizzazione.
Cass. n. 26705/2014
conferma il principio di illegittimità delle notifiche postali private anteriori alla liberalizzazione.
Cass. n. 2262/2013
ulteriore sentenza coerente con l'orientamento restrittivo sulla legittimità delle notifiche eseguite da soggetti non autorizzati prima della legge 124/2017.
Cass. SSUU 299/2020
decisione in contrasto: le Sezioni Unite hanno adottato un orientamento difforme rispetto alle pronunce sopra elencate, determinando una linea giurisprudenziale non univoca; la sentenza qui riassunta aderisce però alla prima serie di precedenti che considerano le notifiche 'private' ante-2017 inesistenti.
Massime di principio
- Le notifiche di atti processuali eseguite da operatori di posta privati nel periodo precedente alla liberalizzazione (entrata in vigore dell'art. 1, co. 57, l. n. 124/2017) sono inesistenti e non sanabili: devono essere ritenute invalide e prive di effetti processuali.
- In ogni caso di notifica dubbia verificare la data di esecuzione rispetto al 4 agosto 2017 e il soggetto che materialmente ha eseguito la notifica: se anteriore alla liberalizzazione e operata da privato, sollevare immediatamente la nullità.
- La/nullità di tali notifiche può comportare la necessità di ripetere la notificazione secondo le modalità previste dalla legge e può produrre conseguenze processuali rilevanti (es. decadenze, invalidità di atti successivi).
- Non si deve fare affidamento su possibili sanatorie o convalide giudiziali: la giurisprudenza maggioritaria ritiene la nullità insanabile; tuttavia esiste un contrasto giurisprudenziale (Cass. SSUU 299/2020), quindi valutare rischio di esito diverso in funzione del giudice e degli sviluppi giurisprudenziali.
- Per atti notificati dopo la liberalizzazione occorre comunque verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari applicabili al soggetto che ha eseguito la notifica (requisiti, modalità di prova della consegna, ecc.).
- In fase difensiva: produrre prova documentale della mancata validità della notificazione, chiedere l'accertamento/dichiarazione di inesistenza della notifica e la rinnovazione dell'atto a cura di soggetto legittimato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 set 2022Sentenza del 27/09/2022 n. 579 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 27 set 2022Sentenza del 27/09/2022 n. 580 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 27 set 2022Sentenza del 27/09/2022 n. 4072 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 27 set 2022Sentenza del 27/09/2022 n. 4075 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 27 set 2022Sentenza del 27/09/2022 n. 4083 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 27 set 2022Sentenza del 27/09/2022 n. 4088 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →