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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 1632 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Abrogazione delle agevolazioni c.d.Tremonti Ambiente - Significato, per il legislatore, di "procedimenti avviati"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione della disposizione che ha abrogato, dal 26 giugno 2012, le agevolazioni cosiddette Tremonti Ambiente, salvaguardandole esclusivamente per i "procedimenti avviati" prima di tale data. Il punto centrale è stabilire se la mera effettuazione dell'investimento possa costituire avvio del procedimento. Secondo l'impostazione descritta, l'espressione "procedimenti avviati" ha valore tecnico-giuridico e indica l'inizio di una serie di attività preordinate a ottenere il riconoscimento dell'agevolazione o l'emanazione del relativo provvedimento; il semplice investimento, in assenza di atti o iniziative procedimentali anteriori al 26 giugno 2012, non sarebbe sufficiente.

La decisione

Il testo non riporta una sentenza completa né il dispositivo, ma enuncia il principio secondo cui il contribuente che invoca il regime transitorio deve dimostrare che il procedimento per ottenere l'agevolazione era stato effettivamente avviato prima del 26 giugno 2012. La sola realizzazione dell'investimento non è considerata prova dell'avvio del procedimento. Ne consegue, in tale prospettiva, il rigetto della pretesa agevolativa quando manchino documenti attestanti l'inizio di un procedimento amministrativo o di una specifica attività formalmente diretta al riconoscimento del beneficio.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 83 del 2012, cosiddetto Decreto Crescita, convertito nella legge n. 134 del 2012

    La disposizione ha abrogato le agevolazioni Tremonti Ambiente dal 26 giugno 2012, mantenendole applicabili soltanto ai procedimenti già avviati anteriormente a tale data. L'espressione è interpretata in senso tecnico, come avvio di attività formalmente e concretamente dirette a ottenere il riconoscimento dell'agevolazione, non come semplice effettuazione dell'investimento.

Massime di principio

  • Quando una norma transitoria salva i benefici per i "procedimenti avviati" entro una certa data, il contribuente deve dimostrare non solo di aver effettuato l'investimento, ma anche di aver intrapreso prima del termine un iter o un'attività formalmente finalizzata al riconoscimento dell'agevolazione.
  • La mera realizzazione dell'investimento, la stipula dei contratti o il sostenimento dei costi non equivalgono necessariamente all'avvio del procedimento, se la norma utilizza un'espressione tecnico-amministrativa riferita all'iter di riconoscimento del beneficio.
  • L'onere della prova dell'avvio tempestivo del procedimento grava normalmente sul soggetto che invoca il regime transitorio; sono quindi rilevanti istanze, comunicazioni, autorizzazioni, protocolli, richieste o altri atti anteriori alla data limite.
  • In caso di abrogazione di un'agevolazione, la tutela transitoria deve essere verificata distinguendo tra maturazione sostanziale dell'investimento e avvio formale del procedimento richiesto dalla legge.

Testo integrale

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